CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1967
Cassazione n. 41513/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1973 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti dall'analogo contenuto argomentativo, avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate ai danni [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore dei ricorrenti ha trasmesso una memoria, con la quale deduce l'ammissibilità dei ricorsi e segnala l'intervenuta prescrizione dei reati. Considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sono inammissibili, in quanto articolano questioni di merito (tese a una rivalutazione da parte del giudice di legittimità di tali dichiarazioni e della certificazione medica valorizzata dai giudici di merito) e, comunque, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha puntualmente esaminato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ultraottantenne, confermandone l'attendibilità alla luce della dinamica degli accadimenti e della inverosimiglianza della tesi degli imputati negatoria di qualsiasi contatto fisico, a fronte della certificazione medica rilasciata a poche ore dall'aggressione) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (non essendo comunque maturata la prescrizione, la cui fattispecie - considerati i 175 giorni di sospensione collegati al rinvio su richiesta del difensore dall'udienza del 07/06/2019 a quella del 29/11/2019 - non si sarebbe perfezionata prima del 24/02/2023), con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d