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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10799/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttiva di un travisamento invece insussistente, laddove si è inteso rimarcare la prossimità temporale dell'avvistamento dell'imputato, datosi alla fuga, rispetto alla constatazione del fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 e dell'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. è, del pari, versato in fatto ed assertivo, avendo la Corte territoriale da un lato ragionevolmente giustificato la pluralità degli agenti in concorso e, dall'altro, correttamente valorizzato i costi aggiuntivi implicati dall'asportazione dei componenti oggetto di illecita apprensione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttiva di un travisamento invece insussistente, laddove si è inteso rimarcare la prossimità temporale dell'avvistamento dell'imputato, datosi alla fuga, rispetto alla constatazione del fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 e dell'esclusione dell'attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen. è, del pari, versato in fatto ed assertivo, avendo la Corte territoriale da un lato ragionevolmente giustificato la pluralità degli agenti in concorso e, dall'altro, correttamente valorizzato i costi aggiuntivi implicati dall'asportazione dei componenti oggetto di illecita apprensione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris