CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1982
Cassazione n. 30123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/11/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 22/04/2021, dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Castrovillari, il 06/10/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (carenza di motivazione circa l'insussistenza del reato; erronea applicazione della legge penale per essere del tutto mancato l'accertamento sul dolo generico, essendosi trattato nel caso di specie di leggerezza o negligenza) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siétente