CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado il reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità e, in particolare, quanto all'identificazione del ricorrente - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ed esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da manifeste illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.M