Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15106/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12 luglio 2024 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza respingeva l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 21 luglio 2017 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con la quale veniva applicata al predetto Cesari la pena - condizionalmente sospesa - API di anni due di reclusione per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio ex artt. 81 e 326, comma 1 e 3, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: - la violazione di legge, in relazione all'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale assertivamente escluso la oggettiva inconciliabilità tra i fatti accertati con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati con rito abbreviato, e quelli posti a fondamento della sentenza di patteggiamento, di cui è stata chiesta la revisione.

La Corte di appello di Lecce aveva, infatti, assolto - con formula piena (Le. per insussistenza del fatto) - i computati [OSCURATO:PERSONA] e Martire, sull'assunto che le notizie - che avrebbero riguardato la presentazione di esposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Capitano di Vascello, da parte di imprenditori locali e che il Cesari avrebbe rivelato in violazione dell'art. 326 cod. pen. - fossero oggettivamente false, essendo stato accertato che non era stato presentato alcun esposto.

Analogamente, era stato accertato che il predetto [OSCURATO:PERSONA] avesse aliunde appreso dell'avvio di indagini giudiziarie nei suoi confronti.

Dunque, secondo il difensore, la Corte potentina - adita in sede di revisione- aveva erroneamente concluso per la natura valutativa del giudizio, là dove invece la inconciliabilità ontologica dei fatti, accertati nelle due sentenze, emergeva per tabulas.

3. L'udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale.

Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. In limine, il Collegio aderisce al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. è ammissibile anche in relazione alla sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente (ex multis, Sez. 5, n.43631 del 05/10/2023,Riva, Rv285320).

2. Entrando in medias res, il ricorso è fondato e va accolto.

2.1. Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato "accertato" compatibilmente con la natura del rito prescelto, trattandosi di un patteggiamento, che il predetto, in qualità di Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia dei CC di Taranto, aveva, in diverse occasioni, rivelato al Capitano di [OSCURATO:PERSONA] di Guardo, personalmente o per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], informazioni riservate relative all'esistenza di esposti presentati nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e comunque in merito ad attività di indagini di Pg sulla gestione degli appalti : da ciò la conseguenza che il Cesare avesse rivelato notizie d'ufficio riservate.

Nell'altro \-,) processo, svoltosi nella forma del rito abbreviato, a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato accertato che non fossero stati presentati esposti presso i Carabinieri e [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a conoscenza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza da altre fonti: da ciò la conseguenza che il Cesari non avesse riferito notizie d'ufficio riservate.

3. E' in tale contesto che occorre verificare se le due pronunce a confronto si sono semplicemente attardate in una diversa valutazione delle medesime prove o se, invece, si configuri quella ontologica inconciliabilità del fatto che- a tenore dell'art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen.- legittima la richiesta di revisione.

La risposta al quesito presuppone la esatta perimetrazione dell'inciso «qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione» che compare nell'articolo citato.

3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il révirement presuppone una situazione di inconciliabilità tra fatti materiali o naturalistici o storici che dir si voglia, alla base di due sentenze irrevocabili.

A tal uopo occorre riferirsi agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto - reato ( così Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Garrone, Rv. 208608) ed essenziali per la decisione, posti a base delle rispettive pronunce (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200729).

Dunque, la "inconciliabilità" fra sentenze irrevocabili non deve essere intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze (ex multis, Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531).

Imprescindibile è l'accertamento che il compendio probatorio, sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata, sia irrimediabilmente compromesso dalla diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238).

4. La Corte potentina non ha fatto buon governo di tali principi di diritto.

Ed invero, la Corte di appello di Lecce, nel pronunciare la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti dei correi, ha accertato che la "rivelazione di informazioni" da parte del Cesari avesse, per un verso, avuto ad oggetto esposti mai presentati (rectius inesistenti) e, per altro verso, notizie di cui il [OSCURATO:PERSONA] era già venuto a conoscenza.

Non si versa, dunque, in una situazione di mera contraddittorietà logica tra due valutazioni ma della incompatibilità del fatto nella sua oggettiva materialità : fatto di cui è stata acclarata la inesistenza in rerum natura.

L'inesistenza dell'oggetto della rivelazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con conseguente declaratoria di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato a lui ascritto per insussistenza del fatto.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revoca la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 21 luglio 2017 e assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12 luglio 2024 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza respingeva l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 21 luglio 2017 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con la quale veniva applicata al predetto Cesari la pena - condizionalmente sospesa - API di anni due di reclusione per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio ex artt. 81 e 326, comma 1 e 3, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo: - la violazione di legge, in relazione all'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale assertivamente escluso la oggettiva inconciliabilità tra i fatti accertati con la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicati con rito abbreviato, e quelli posti a fondamento della sentenza di patteggiamento, di cui è stata chiesta la revisione. La Corte di appello di Lecce aveva, infatti, assolto - con formula piena (Le. per insussistenza del fatto) - i computati [OSCURATO:PERSONA] e Martire, sull'assunto che le notizie - che avrebbero riguardato la presentazione di esposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Capitano di Vascello, da parte di imprenditori locali e che il Cesari avrebbe rivelato in violazione dell'art. 326 cod. pen. - fossero oggettivamente false, essendo stato accertato che non era stato presentato alcun esposto. Analogamente, era stato accertato che il predetto [OSCURATO:PERSONA] avesse aliunde appreso dell'avvio di indagini giudiziarie nei suoi confronti. Dunque, secondo il difensore, la Corte potentina - adita in sede di revisione- aveva erroneamente concluso per la natura valutativa del giudizio, là dove invece la inconciliabilità ontologica dei fatti, accertati nelle due sentenze, emergeva per tabulas. 3. L'udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. In limine, il Collegio aderisce al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. è ammissibile anche in relazione alla sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente (ex multis, Sez. 5, n.43631 del 05/10/2023,Riva, Rv285320). 2. Entrando in medias res, il ricorso è fondato e va accolto. 2.1. Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato "accertato" compatibilmente con la natura del rito prescelto, trattandosi di un patteggiamento, che il predetto, in qualità di Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia dei CC di Taranto, aveva, in diverse occasioni, rivelato al Capitano di [OSCURATO:PERSONA] di Guardo, personalmente o per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], informazioni riservate relative all'esistenza di esposti presentati nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e comunque in merito ad attività di indagini di Pg sulla gestione degli appalti : da ciò la conseguenza che il Cesare avesse rivelato notizie d'ufficio riservate. Nell'altro \-,) processo, svoltosi nella forma del rito abbreviato, a carico dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato accertato che non fossero stati presentati esposti presso i Carabinieri e [OSCURATO:PERSONA] fosse venuto a conoscenza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza da altre fonti: da ciò la conseguenza che il Cesari non avesse riferito notizie d'ufficio riservate. 3. E' in tale contesto che occorre verificare se le due pronunce a confronto si sono semplicemente attardate in una diversa valutazione delle medesime prove o se, invece, si configuri quella ontologica inconciliabilità del fatto che- a tenore dell'art. 630, comma 1, lett.a) cod. proc. pen.- legittima la richiesta di revisione. La risposta al quesito presuppone la esatta perimetrazione dell'inciso «qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione» che compare nell'articolo citato. 3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il révirement presuppone una situazione di inconciliabilità tra fatti materiali o naturalistici o storici che dir si voglia, alla base di due sentenze irrevocabili. A tal uopo occorre riferirsi agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto - reato ( così Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Garrone, Rv. 208608) ed essenziali per la decisione, posti a base delle rispettive pronunce (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200729). Dunque, la "inconciliabilità" fra sentenze irrevocabili non deve essere intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze (ex multis, Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531). Imprescindibile è l'accertamento che il compendio probatorio, sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata, sia irrimediabilmente compromesso dalla diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238). 4. La Corte potentina non ha fatto buon governo di tali principi di diritto. Ed invero, la Corte di appello di Lecce, nel pronunciare la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto nei confronti dei correi, ha accertato che la "rivelazione di informazioni" da parte del Cesari avesse, per un verso, avuto ad oggetto esposti mai presentati (rectius inesistenti) e, per altro verso, notizie di cui il [OSCURATO:PERSONA] era già venuto a conoscenza. Non si versa, dunque, in una situazione di mera contraddittorietà logica tra due valutazioni ma della incompatibilità del fatto nella sua oggettiva materialità : fatto di cui è stata acclarata la inesistenza in rerum natura. L'inesistenza dell'oggetto della rivelazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la revoca della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto con conseguente declaratoria di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato a lui ascritto per insussistenza del fatto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revoca la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto del 21 luglio 2017 e assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato continuato
Sentenza Cassazione n. 15106/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris