CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
evato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondoquanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss.cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] confermava le “statuizioni civili” disposte dal Tribunaledopo avere dichiarato l'estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione dei reatidi circonvenzione di incapace contestati ad entrambi i ricorrenti.A XXXXXXXXXXXXXXsi contestava di aver agito in concorso con [OSCURATO:PERSONA] MariaPaola, deceduta, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle sorelle XXXXXXXXX,inducendole a conferire alla [OSCURATO:PERSONA] una procura speciale utilizzata per svuotare i contidelle stesse ed ottenendo un profitto illecito di oltre 441.776,00 euro.Al notaio XXXXXXXXXXXXXsi contestava di avere violato gli obblighi professionalidalla [OSCURATO:PERSONA] per lo svuotamento dei contidell’offesa; al notaio XXXXX veniva contestatoanche il reato di falso in atto pubblico in quanto lo stesso aveva attestato cheXXXXXXXXXXXXXXXXX aveva fatto consapevole di richiesta di nominare la [OSCURATO:PERSONA] comesua procuratrice generale, sebbene la stessa fosse incapace di intendere e di volere edinabile alla sottoscrizione dell'atto.2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di XXXXXXXXXXXXXXche deduceva:2.1. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine allasussistenza della “condizione di vulnerabilità” delle persone offese: si deduceva che, sulpunto, il compendio probatorio sarebbe incerto e carente, tenuto conto che il consulente diparte aveva messo in dubbio il deterioramento cognitivodelle anzianee che le sue valutazioninon risulterebbero contrastate da altri elementi di prova;2.2. violazione di legge (art.539 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alladeterminazione dell’ammontare della provvisionale: si deduceva che doveva considerarsiesteso in favore del [OSCURATO:PERSONA] il motivo di appello proposto dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXcirca la determinazione della provvisionale “in solido” invece che pro quota. Inoltre, nonsarebbe stata fornita alcuna risposta alla doglianza proposta dai coimputati; inoltre nonsarebbero state rispettate le regole civilistiche in materia di ripartizione del danno.3. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione anche il difensore diXXXXXXXXXXXXX che deduceva:3.1.violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: al XXXXXnon erastato contestato il “concorso” nellacondotta di abuso dello stato di vulnerabilità delle personeoffese, il che osterebbe alla sua condanna per il reato di circonvenzione;3.2. violazione di legge (artt. 40, 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la clausola diequivalenza prevista dall'art. 40 cod. pen. sarebbe operativa solo nei casi in cui il reato nonsi perfeziona, come nel caso della circonvenzione, attraverso una condotta commissiva“tipica e vincolata”.3.3. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: i giudici di meritoavrebbero illegittimamente correlato la violazione dell'obbligo di indagare la volontà delleparti durante il rogito con la consumazione del reato di circonvenzione. Peraltro, il dannoderivante dall'affidamento della procura alla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe un effetto giuridico“diretto” del conferimento della procura, ma piuttosto l’effetto di una “distinta e successiva”3.4. violazione di legge (art. 643 cod. pen.) e vizio di motivazione: la condotta dicirconvenzione non sarebbe compatibile con il dolo eventuale dato che le azioni di abuso edinduzione sarebbero intrinsecamente connotate dalla finalità di ottenere un vantaggioingiusto;3.5. violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine allavalutazione della sussistenza della condotta di falso;3.6.violazione di legge (art. 479 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alriconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di falso: il ricorrente avrebbe fatto legittimoaffidamento sul fatto che le sorelle XXXXXXXXXavevano agito su consiglio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA];3.7. violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine allestatuizioni civili: il ricorrente era stato condannato in solido con i coimputati alla refusione diuna provvisionale pari al danno provato (euro 441.766,00) non considerando che la procuraspeciale era stata utilizzata solo per accedere al conto di “XXXXXXX” e non a quello di“XXXXXXXX” XXXXXXXXX. Dunque, il danno correlato alla condotta del XXXXX avrebbedovuto essere identificato nella metà delle somme sottratte. Infine, si deduceva che nonsarebbe stato vagliata adeguatamente la richiesta di sospensione della provvisoriaesecuzione della provvisionale.3.8. Il XXXXX, nel settembre del 2025, rinunciava personalmente al ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile1.1. Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve inuna non consentita richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attivitàesclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce, sul punto, che in materia di estensione dei poteri dellaCassazionein ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimitànon può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delleprove, o degli indizi raccolti,dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenutalogica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che,ove siritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio diautosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).Nel caso in esame la Corte d'appello con motivazione che non si presta a censure, inquanto logica ed aderente alle emergenze processuali, ha ritenuto di confermare lavalutazione già effettuatadal Tribunale circa la sussistenza(a) diunconclamato stato diincapacità di XXXXXXXXXXXXXXXXX, che versava in uno condizione talmente grave daessere immediatamente percepibile da chiunque vi entrasse in contatto, come emergevadalle dichiarazioni del luogotenente Fagone, del notaio XXXXXXXXXXXXXX e diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, oltre che del medico di base XXXXXXXXXXXXXXX, (b)dellavulnerabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXche avevain un'età molto avanzata ed undecadimento cognitivo constatato dal XXXXXXXXXXXXXXX; dalle prove raccolte eraemerso uno stato di solitudine e fragilità emotiva che ponevano la donna in uno stato diminorata capacità intellettiva, volitiva ed affettiva e ne indeboliva le capacità critiche.Tale valutazione, secondo la Corte di appello, non veniva smentita dai contenuti dellaconsulenza del Prof. Aguglia che forniva valutazioni astratte sul deterioramento cognitivodelle persone anziane svincolate dalla concreta situazione nella quale versavano le dueoffese (pag. 8 della sentenza impugnata).Si tratta di una motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che non sipresta ad alcuna censura in questa sede.1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quantomanifestamente infondato.Il ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello non aveva ripartito pro quota laprovvisionale disposta dal primo giudice ovvero 441.000 euroin solido chiedendol'estensione dei motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA] e da XXXXX in punto di statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] riafferma che in tema di provvisionale, la determinazione della sommaassegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo diespressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez.2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01) e che, comunque ilprovvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica alrisarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazionedefinitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile dipassare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integralerisarcimento. (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01).2.Il ricorso del XXXXX è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (a) XXXXXXXXXXXXX alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille, cosìequitativamente fissata, in ragione della rinuncia al ricorso, (b) XXXXXXXXXXXXXX alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamentedeterminata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e XXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro mille in favore dellacassa delle ammende e XXXXXXXXXXXXXX al pagamento della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammenda.Così è deciso, 18/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.