CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 1991
Cassazione n. 30265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnato provvedimento ha respinto l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto a [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Roma del 21 dicembre 2020 in ordine al delitto di reimpiego di beni di provenienza delittuosa (art.648 ter cod. pen.) aggravato dall'art.416 bis. 1 cod. pen.. 2. Con un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza motivazionale (non meglio specificata) la difesa dell'imputata lamenta che l'ordinanza di rigetto non ha rispettato i canoni ermeneutici elaborati dalla corte di cassazione in relazione alla questione del tempo silente nonchè alla sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. In particolare si evidenzia che il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla qualità delle esigenze stesse anche nell'ipotesi di presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte sintomatiche di perdurante pericolosità. La decisione del tribunale non ha poi motivato in ordine alla circostanza che dall'epoca della contestazione tutte le attività della famiglia Rubino siano cessate. Adeguatezza e proporzionalità della misura debbono sussistere per l'intero arco della durata della misura stessa al fine di evitare che la coercizione preventiva trasmodi in espiazione anticipata della pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Come noto, per i reati inclusi nel catalogo di cui all'articolo 51, comma 3- bis, cod. proc. pen. l'articolo 275 c.p.p., relativo ai «criteri di scelta delle misure», al comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis ... del presente codice ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare»; Sez. 3, n. 15463 del 22/2/2023, [OSCURATO:PERSONA], min.). Alla luce di tali pronunciamenti, che il collegio condivide, occorre ora /;)5 valutare se il decorso del tempo possa costituire da solo elemento idoneo a vincere la presunzione e soddisfi, quindi, tale onere di specifica allegazione. La risposta, con riferimento al caso in esame, non può che essere negativa. Come si evince dalla stessa sentenza citata dalla ricorrente a pg.3 (Sez. 1, n. 31632/2022) «il tempo trascorso ... ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte ... sintomatiche di perdurante pericolosità ... può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», il che sta a significare che il tempo decorso è uno degli indicatori di cui la valutazione del giudice deve tenere conto. Operazione che il Tribunale del riesame ha correttamente compiuto prendendo in esame tutti gli elementi sottoposti alla sua attenzione (pg.2), in particolare la insufficienza ai fini della presente valutazione della pretesa dismissione degli assets, dedotta ma non provata ed in ogni caso insufficiente perché, essendo la Rubino imputata per l'attività di intestazioni fittizie, riciclaggio e reimpiego di beni, "il solo dato formale della intestazione delle attività economiche di famiglia è scarsamente rilevante ai fini cautelari". Infine, sempre a pagina 2, avviandosi alla conclusione del provvedimento, il tribunale della capitale evidenza la minima afflittività della misura cautelare in atto, che è necessario mantenere. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della cass