CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026
Cassazione n. 26226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -avverso la sentenza n. 3457/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/10/2019 R.G.N. 4764/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 30/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374 1/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza delTribunale della medesima città, rigettava la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il ricalcolodella pensione di vecchiaia in godimento con applicazione delmiglior coefficiente di trasformazione pari a 5,7910%,rispetto a quello applicato pari a 5,1627%, sulla quota dimontante contributivo maturata sino al 31.12.2007, conconseguente rideterminazione dei ratei pensionistici econdanna dell’INPS al pagamento della prestazione nelmaggior importo.2. Avverso detta pronunzia il pensionato propone ricorso percassazione articolato in un unico motivo, depositando altresìmemoria in vista dell’adunanza camerale.3. Resiste con controricorso l’Inps.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico mezzo è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 3, 4 e 5, l. n. 243 del 2004.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le disposizioni innanzirichiamate - che prevedono per il lavoratore in possesso, al31 dicembre 2007, dei requisiti pensionistici di età econtribuzione (per l’accesso alla pensione di anzianità o divecchiaia, nonché alla pensione contributiva)l’immodificabilità degli stessi - ricomprendono nellaguarantigia anche il cd. coefficiente di trasformazione.Il pensionato rimarca che detto moltiplicatore non è unistituto autonomo, poiché anch’esso influenza il calcoloNum ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374d1/2e0l2l6’ammontare della prestazione, sottolineando che la Dleatttae rpau bblicazione 05/10/2026dell’art. 1, comma 4, della l. n. 243 del 2004 - nel disporreche, ai fini del calcolo della prestazione, debbono essereutilizzati i criteri vigenti prima dell’entrata in vigore della l. n.243 cit. – avvalora la prospettazione innanzi compiuta. In altritermini, l’interesse al differimento dell’accesso al trattamentopensionistico, per il quale è già maturato il diritto, presupponeun’agevolazione che deve coinvolgere anche il coefficiente ditrasformazione.Il ricorrente per cassazione, conseguentemente, insiste cheai fini della quantificazione della propria pensione di vecchiaiail montante contributivo va frazionato in due quote: la prima,calcolata con il coefficiente di trasformazione vigente alla datadel 31.12.2007 (data di maturazione della pensione,5,7910%); la seconda, computata con il coefficiente ditrasformazione meno favorevole (5,1627%), applicato allacontribuzione successivamente affluita, dal gennaio 2008 alladata del pensionamento.Rappresenta, infine, che ogni interpretazione di segnocontrario del corpus normativo in esame costituisce unaviolazione del principio di affidamento ingenerato dal tenoreletterale del comma 4 cit.2. Il motivo è infondato e va rigettato.2.1. Al fine del miglior inquadramento della questione vannopremessi i dati normativi di seguito richiamati.Art. 1, commi da 3 a 13 della l. n. 243 del 2004: 3. Illavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 irequisiti di età e di anzianità contributiva previsti dallanormativa vigente prima della data di entrata in vigore dellapresente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamentopensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensioneNumero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Num ero sezionale 3741/2026 Data pubblicazione 05/10/2026nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazionepensionistica secondo la predetta normativa e può chiedereall'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianitàcontributiva maturati fino alla data di conseguimento deldiritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolodell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigentiprima della data di entrata in vigore della presente legge.5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitareil diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momentosuccessivo alla data di maturazione dei requisiti di cui alpredetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica dellanormativa.6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistemapensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sulprodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età mediadi accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli entidi diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico dianzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscrittiall'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essasostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando ilrequisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinqueanni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati,per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nellaTabella A allegata alla presente legge e, per il periodosuccessivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento siconsegue, indipendentemente dall'età, in presenza di unNumero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Num ero sezionale 3741/2026 Data pubblicazione 05/10/2026requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarantaanni;b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamentecon il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cuiall'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gliuomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di unrequisito di anzianità contributiva pari ad almeno quarantaanni;2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinqueanni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per ilperiodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nellaTabella A allegata alla presente legge e, per il periodosuccessivo, nel comma 7;c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono alpensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a caricodelle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualorarisultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondotrimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari o superiore a57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisitientro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamentodal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguonoil trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gliuomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gliartigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultinoin possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro ilsecondo trimestre dell'anno, possono accedere alpensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo; qualoraNum ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374r1/i2s0u26ltino in possesso dei previsti requisiti entro il Dquataar tpou bblicazione 05/10/2026trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaiodel secondo anno successivo alla data di conseguimento deirequisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente letteranon si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per ilpersonale del comparto scuola si applicano le disposizioni dicui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,n. 449;d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, siapplicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cuial presente comma e al comma 7.7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di etàanagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente leggesono ulteriormente incrementati di un anno, sia per ilavoratori dipendenti che per gli autonomi. (…) .Art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995: 6.L'importo dellapensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria enelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, èdeterminato secondo il sistema contributivo moltiplicando ilmontante individuale dei contributi per il coefficiente ditrasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'etàdell'assicurato al momento del pensionamento. Per tenerconto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato almomento del pensionamento, il coefficiente di trasformazioneviene adeguato con un incremento pari al prodotto tra undodicesimo della differenza tra il coefficiente ditrasformazione dell'età immediatamente superiore e ilcoefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed ilnumero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenzaNum ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374a1/n20n26uale, un estratto conto che indichi le contribDuaztaio pnui bblicazione 05/10/2026effettuate, la progressione del montante contributivo e lenotizie relative alla posizione assicurativa nonchél'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relativeritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta .2.2. Procedendo all’esame delle norme qui all’attenzione,osserva il Collegio:a) la lettera del comma 6 dell’art. 1 della l. n. 243 del 2004rende immediatamente chiaro che il mutamento in peius deirequisiti per il raggiungimento della pensione - effettuato,secondo quanto espresso dalla stessa finalità enunziatanell’incipit della norma, ai fini della sostenibilità del sistema -riguarda l’età anagrafica ed il requisito contributivo;b) l’età anagrafica e l’anzianità contributiva sono quindi irequisiti costitutivi del diritto alla prestazione pensionistica, lacui salvaguardia ha proprio lo scopo di rendere i beneficiariimmuni dai successivi mutamenti in peius;c) il coefficiente di trasformazione è finalizzato, invece, alcalcolo del trattamento di quiescenza su base annua (cfr.l’innanzi riportato art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995), inragione dell’età dell’assicurato al momento delpensionamento, allo scopo di proporzionare la provvistacontributiva alla sua aspettativa di vita, al contempogarantendo la sostenibilità del sistema nel suo complesso;d) il fattore di moltiplicazione di cui si discute è, quindi, unelemento di calcolo ai fini della misura della pensione che vaindividuato a posteriori rispetto alla genesi del diritto, conriferimento alla data del pensionamento ed all’etàdell’assicurato, in relazione alle tabelle all’uopo predispostedal legislatore (quest’ultimo, in un primo momento, neprevedeva l’aggiornamento con decreti ministeriali a cadenzaNum ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374t1r/2i0e2n6 nale, ex art. 1, comma 15, l. n. 247 del D2a0ta0 7pu; bblicazione 05/10/2026successivamente ha introdotto la cadenza biennale, ex art.24, comma 16, d.l. n. 211 del 2011 conv. l. n. 214 del 2011,per effetto dell’incremento delle aspettative di vita);e) la lettera del comma 3 dell’art. 1 l. n. 242 del 2004 innanziriportato restituisce un dato inequivoco: la guarentigia el’ultrattività disposte dal legislatore concernono i soli elementicostitutivi del diritto alla pensione (età anagrafica e anzianitàcontributiva);f) nel successivo comma 4 l. n. 243 del 2004 cit., infatti, adifferenza di quanto sostenuto in ricorso, il precettointrodotto dal legislatore è riferito ai “periodi di anzianitàcontributiva”, sicché sono questi ultimi a dover esserecalcolati, ai fini del computo dell’ammontare dellaprestazione, secondo i criteri vigenti prima della data dientrata in vigore della l. n. 243 del 2004; la disposizione va,quindi, interpretata nel senso che i periodi di anzianitàcontributiva considerati ai fini pensionistici sono quelli diqualsiasi natura, obbligatoria, volontaria o figurativa, utilisecondo la disciplina previgente per l’accesso alla pensionesalvaguardata;g) le richiamate disposizioni della l. n. 243 del 2004, pertanto,non apportano alcuna modifica regolatoria al coefficiente dimoltiplicazione che resta disciplinato dall’art. 1, comma 6, l.n. 335 del 1995 et ss. modif.; né il carattere eccezionale delledisposizioni di cui all’art. 1 comma 3 et ss. della l. n. 243 del2004 ne consente l’applicazione analogica, in ogni casopreclusa in ragione di quanto esplicitato innanzi, ovvero dalloscopo e dalla ratio del corpus normativo in esame, oltre che,come già detto, a monte, dalla lettera;Num ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374h1/2)0 2n6é, al fine di perorare la tesi interpretativa sostenuDtaat an peul bblicazione 05/10/2026mezzo, può utilmente invocarsi il principio di affidamento che– evidentemente – non può trovare tutela nel caso in esamein quanto evocato sulla scorta di un’erronea interpretazionedel comma 4 cit. da parte del pensionato.2.3. Conclusivamente la sentenza impugnata è immune dacensure per essersi conformata ai principi di seguitorichiamati:a) in tema di pensione di anzianità, vecchiaia o contributiva,l’immodificabilità dei presupposti, di cui all’art. 1, commi 3-5,l. n. 243 del 2004, è riferita agli elementi costitutivi deldiritto: età anagrafica e requisito contributivo e non anche alcd. coefficiente di trasformazione;b) il cd. coefficiente di trasformazione, da applicare almontante contributivo ai fini del calcolo del vitalizio (nellaspecie di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, commi 3-5, l. n. 243del 2004 e dell’art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995), è unicoe va individuato in quello vigente, ratione temporis, almomento della quiescenza, in funzione dell’età anagrafica delpensionato e per il fine, del moltiplicatore, di consentire ilcalcolo dell’entità della pensione annua in ragione dell’etàdell’assicurato al momento del pensionamento, cosìproporzionando la provvista contributiva alle aspettative divita ed alla garanzia della sostenibilità del sistemaprevidenziale nel lungo periodo.3. Il ricorso va pertanto rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità si compensano inragione della complessiva novità delle questioni esaminate.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento ad opera della parte ricorrente dell’ulterioreNum ero registro generale 14350/2020 Numero di raccolta generale 26226/2026Numero sezionale 374i1m/20p26orto a titolo di contributo unificato pari a quello dDoavtau tpou bblicazione 05/10/2026per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del2002, il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.9.2026.La PresidenteRossana Mancino