CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 02143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di FORLI', in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. v [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudice di pace di Forlì il 10 dicembre 2018 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose gravi, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida. 2. Il giudice di pace, sulla base di prove testimoniali e degli accertamenti urgenti effettuati dalla polizia giudiziaria, ha ritenuto che l'imputato il 6 agosto 2012, alla guida di un'autovettura, violando l'art. 141, commi 2 ed 11, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, abbia tamponato un motociclo (urto avvenuto tra lo spigolo sinistro della parte anteriore dell'auto e la parte posteriore della moto), che era ferma al centro di una strada statale in attesa di svoltare a sinistra. Il conducente della moto, [OSCURATO:PERSONA], ha riportato numerose fratture. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 590 cod. pen. e 141 del codice della strada. Si sottolinea che la regola cautelare posta dall'art. 141 del codice della strada, che impone di conservare sempre il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, non essendo altrimenti dettagliata, va precisamente individuata dal giudice: nel caso di specie non si è esplicitato quale fosse la condotta di guida che avrebbe consentito di evitare la causazione del sinistro né quale fosse la velocità adeguata che avrebbe ragionevolmente impedito il verificarsi dell'evento. Il giudice avrebbe sovrapposto il piano dell'accertamento del nesso causale a quello dell'accertamento della sussistenza di una condotta non cautelare, in ultima analisi individuando la regola cautelare soltanto a posteriori. 3.2. Con il secondo motivo si duole della erronea valutazione del concorso colposo della vittima nella causazione dell'incidente stradale, che il giudice esclude in maniera estremamente sintetica (p. 4) senza però tenere conto che la manovra di svolta a sinistra della moto sarebbe stata improvvisa e non segnalata, sicchè vi sarebbe, anche alla stregua degli accertamenti di fatto svolti dalla polizia stradale, un concorso della persona offesa. Il ricorrente domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, per effetto delle sospensioni di cui si dà atto alla p. 2 della sentenza impugnata, la prescrizione maturerà il 15 maggio 2023), il ricorso è manifestamente infondato, sotto entrambi i profili denunziati, sia quanto alla pretesa violazione degli artt. 590 cod. pen. e 141 del codice della strada sia quanto alla ritenuta erronea valutazione del concorso colposo della vittima nella causazione dell'incidente stradale. Infatti, contrariamente a quanto si assume, ma solo apoditticamente, nel ricorso, non è necessario accertare a quale velocità esatta viaggiasse l'auto che ha tamponato la moto; ed il giudice ha individuato il precetto violato, ossia l'art. 141 del codice della strada, ritenuto con sufficiente motivazione causalmente causativo della verificazione dell'evento. Né l'ipotetico concorso di colpa della vittima emerge da qualche passaggio della sentenza impugnata, che, anzi, la esclude espressamente (p. 4), essendo invece affidato alla mera asserzione di parte ricorrente, che afferma essere stata la manovra di svolta a sinistra della moto improvvisa e non segnalata. L'impugnazione, dunque, mira ad una non consentita rivalutazione delle emergenze istruttorie sulla base di una prospettazione alternativa della dinamica degli accadimenti, auspicata dalla Difesa ma non emergente dalla sentenza impugnata. 2.Consegue, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, nella misura indicata in dispositivo, che risulta conforme a diritto ed equa, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021. [OSCURATO:PERSONA], estensore Il P