CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Numero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 112/2023 depositata il 06/04/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:La vicenda processuale trae origine da ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale adduceva che in data 10 giugno 2013 era stata costituitala società “I [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, con sede inSassari, avente ad oggetto l’attività di somministrazione di cibi e bevande.Esponeva che, successivamente alla costituzione, in data 28 giugno 2013,ella aveva erogato alla società, a titolo di finanziamento, la somma di euro25.000, e che tale finanziamento era stato restituito soltanto in parte, perl’importo di euro 8.000, con conseguente residua esposizione debitoriapari a euro 17.000. Rappresentava inoltre che, a seguito del recesso diuno dei due soci, [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA], avvenuto indata 17 febbraio 2016, la società era stata cancellata dal Registro delleImprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, e che l’attivitàera stata proseguita sotto forma di ditta individuale denominata “I [OSCURATO:PERSONA]”. Sosteneva che, per effetto della trasformazione dellasocietà in nome collettivo in ditta individuale, [OSCURATO:PERSONA] era tenuto acorrisponderle la somma residua di euro 17.000, in forza diun’interpretazione estensiva dell’art. 2558 c.c. e, in via subordinata, cheera comunque tenuto a rispondere dei debiti sociali ex art. 2312 c.c.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale “IGolosi di [OSCURATO:PERSONA]”, il quale, con memoria del 6 marzo 2017, eccepivache la somma di euro 25.000 non era stata corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA] allasocietà a titolo di finanziamento, bensì al figlio [OSCURATO:PERSONA] a titolodi prestito personale, analogamente a quanto avvenuto per un prestitoeffettuato dal padre di [OSCURATO:PERSONA] al figlio. Sosteneva che, a seguito delrecesso del [OSCURATO:PERSONA] dalla società, i due soci avevano regolato i rispettiviNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026rapporti mediante transazione del 5 maggio 2016, in forza della quale eglisi era obbligato a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 12.000, inrate mensili di euro 500, e che, dopo il pagamento di due rate, avevasospeso i successivi versamenti a seguito dell’instaurazione del giudizio daparte della [OSCURATO:PERSONA]. Asseriva altresì che la restituzione del residuofinanziamento era già ricompresa nella liquidazione della quota previstadalla transazione, che l’art. 2558 c.c. non era applicabile, in quanto laditta individuale costituiva un ente distinto e autonomo rispetto allaprecedente società, che la società non si era trasformata in dittaindividuale, bensì si era estinta per mancata ricostituzione del numerolegale, e che il credito della [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi pari alla minorsomma di euro 5.610, avendo ella già ricevuto dalla società euro 11.390tramite il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Concludeva pertanto per il rigetto delledomande e, in subordine, per la condanna solidale dei soci al pagamentodella minor somma indicata, chiedendo altresì l’estensione delcontraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultimo a sua volta si costituiva in giudizio contestando laricostruzione dei fatti effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e aderendo integralmente allaprospettazione della [OSCURATO:PERSONA].Nelle more del giudizio, poi, il [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 14 dicembre 2016introduttivo di un autonomo procedimento iscritto al R.G. n. 4906/2016,domandava, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., previo accertamentodell’inadempimento del contratto di transazione del 5 maggio 2016, lacondanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 11.000, sostenendoche, nonostante l’accordo conciliativo intervenuto tra i soci, il [OSCURATO:PERSONA] avevainterrotto i pagamenti. Anche in tale giudizio il [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendoil rigetto delle domande avverse ed eccependo l’incompetenza del giudiceadito in forza di clausola compromissoria, la pendenza di giudizio tra lestesse parti avente identica causa petendi e petitum, la risoluzione diNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026diritto della transazione per inadempimento sostanziale del [OSCURATO:PERSONA] nonchél’eccessività delle somme richieste.Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Sassari disponeva lariunione dei giudizi e riteneva, in via pregiudiziale, tardiva l’eccezione diincompetenza sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.p.c.Nel merito, reputava pacifico che il versamento di euro 25.000 avessenatura di finanziamento alla società e che la somma fosse stataaccreditata sul conto corrente sociale; stimava non provata la tesi delprestito personale; escludeva l’applicabilità dell’art. 2558 c.c. in assenza diun trasferimento di azienda per volontà negoziale; riteneva applicabilel’art. 2312 c.c. e accertava che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] erano solidalmenteobbligati alla restituzione delle somme concesse a mutuo dalla [OSCURATO:PERSONA];determinava la somma residua dovuta in euro 5.610; qualificava fondatala domanda del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] per l’inadempimento della transazionedel 5 maggio 2016 e condannava quest’ultimo al pagamento della sommadi euro 11.000, oltre interessi; compensava integralmente le spese di litein ragione della complessità della vicenda e delle reciproche parzialisoccombenze.Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’erronea quantificazione delproprio credito, poiché il Tribunale non avrebbe considerato che ella avevacontestato, con la prima difesa utile, di avere ricevuto dalla societàulteriori euro 11.390, trattandosi di somme corrisposte non a lei ma alfiglio. Sosteneva altresì che, dagli estratti conto bancari, emergeva che ibonifici versati al [OSCURATO:PERSONA] recavano la causale “restituzione prestitoinfruttifero” ed erano pari a euro 4.000, con conseguente credito residuopari a euro 13.000; in ulteriore subordine asseriva, anche ammettendo larestituzione di euro 10.240, che il credito residuava comunque nellamaggiore somma di euro 6.760.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello principale eproponendo appello incidentale, deducendo la violazione dell’art. 819-terNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026c.p.c., poiché il Tribunale non avrebbe considerato che la prima difesa utileai fini dell’eccezione di incompetenza era stata la memoria di costituzionee risposta del 7 aprile 2017 nel procedimento R.G. n. 4906/2016, e nonquella del 6 marzo 2017 nel procedimento R.G. n. 4303/2016;sostenevala tempestività dell’eccezione, asserendo che il primo giudizio - R.G. n.4303/2016 - riguardava esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che,oltretutto, la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] aveva natura di chiamata ingaranzia, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti della clausolacompromissoria prevista dall’art. 8 dell’atto costitutivo della società per lecontroversie che dovessero insorgere tra soci; lamentava altresì erroneavalutazione delle prove e violazione dell’art. 1456 c.c.[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace.La Corte d’appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, consentenza n. 112/2023, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiaravafondata l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario per la clausolacompromissoria inserita nell’atto costitutivo della società relativamente alsolo giudizio riunito di cui al RG 4906/2016; in accoglimento dell’appelloprincipale, condannava il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentoalla [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 17.000, oltre interessi dal giorno delladomanda al saldo, al netto di quanto versato in esecuzione della sentenzadi primo grado, ritenendo non opponibile alla creditrice sociale il parzialepagamento effettuato dalla società al figlio; condannava infinesolidalmente il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese dei due gradi allaSolinas e il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, illustrato pure con memoria, affidato a duemotivi; l’intimato [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso includente ricorsoincidentale, anch’esso apportante due motivi mentre l’ulteriore intimataVincenzina [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Numero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026Motivi della decisione1. Il primo motivo del ricorso principale, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c., denuncia “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione degliartt. 292 c.p.c. in relazione alla mancata notificazione dell’appelloincidentale”.Il ricorrente, rimasto contumace nel giudizio di appello, non avrebbericevuto la notifica dell’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto ladomanda di adempimento del contratto di transazione stipulato tra lestese parti.2. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., denuncia“Violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter c.p.c. in relazione alladichiarazione di incompetenza del giudice ordinario in ragione dellasussistenza di clausola compromissoria”. Il ricorrente sostiene che oggettodel giudizio è l’accordo transattivo, non rilevando al riguardo il contenutodelle clausole dell’atto costitutivo della società.3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n 4 c.p.c.La doglianza si riferisce all’errata percezione del giudice d’appello quantoalla prova documentale costituita dagli estratti conto della società in cuivengono riportati vari bonifici (docc. 12, 13 e 14), che “I [OSCURATO:SOCIETA]. diCapitta Alessandro e [OSCURATO:PERSONA]” ha effettuato in favore della [OSCURATO:PERSONA].L’errore sulla percezione della prova documentale consisterebbe nel fattoche con la produzione degli estratti conto della società il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe datoprova di aver restituito alla [OSCURATO:PERSONA] non solo l’importo di € 8.000, come dasua stessa ammissione, ma anche l’importo di € 10.240 a mezzo deipredetti bonifici.4. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art 1189c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.La Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento daparte della società di ulteriori € 10.240, sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] chiamato inNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026solidarietà a ripetere il pagamento alla creditrice legittimata, pur essendol’eccezione fondata sulla produzione degli estratti conto corrente dellasocietà dai quali sarebbero risultati vari bonifici, con indicazione qualicausali “restituzione prestito infruttifero”, al [OSCURATO:PERSONA]; e il giudice d’appelloha rigettato l’eccezione motivando con il fatto che “la sola dicitura: restituzione prestito infruttifero non è sufficiente a provare lavolontà della [OSCURATO:PERSONA] di ritenere il proprio credito soddisfatto mediantepagamenti effettuati sul conto corrente di un terzo anche se in strettorapporto di parentela”.Motivando in tal modo, la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 1189 c.c. ilquale prevede: “Il debitore che esegue il pagamento a chi apparelegittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se provadi essere stato in buona fede”.5. Il primo motivo di ricorso principale è fondato ed è in grado di assorbireil restante motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.La sentenza impugnata, a p. 15, dà atto che il [OSCURATO:PERSONA], “regolarmentechiamato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace nel giudiziodi appello”. La natura della censura - denuncia di un vizio in procedendodirettamente all'esame degli atti (cfr. S.U., Sentenza n. 8077 del22/5/2012).Il motivo è dunque ammissibile, sotto il profilodell’autosufficienza, in quanto in atti è rinvenibile il provvedimento dellaCorte con cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato contumace, e ciò ai fini dellavalutazione della sussistenza dell’interesse a impugnare detta statuizione.6. La norma dell'art. 343, primo comma, c.p.c., per cui l'appelloincidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza dicostituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagliartt. 331 e 332 c.p.c. - senza che sia necessaria, quindi, la notificadell'atto di impugnazione - è applicabile all'appello incidentale rivoltoNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che sicostituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quandol'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nelgiudizio di secondo grado (Cass. n. 9649/2011): di qui la rilevanza delmotivo, dato che il [OSCURATO:PERSONA] risulta essere rimasto contumace.Dagli atti di causa, compreso il fascicolo d'ufficio del giudizio di merito,non risulta la notificazione dell'atto di appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] alCapitta avverso la statuizione di rigetto dell’eccezione di compromessocontenuta nella clausola statutaria societaria, in riferimento allatransazione avvenuta tra i due ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazionedella quota sociale del [OSCURATO:PERSONA] - receduto dalla società -, di cui il Capittaha addotto l’inadempimento con ricorso di cui al RG 4906/2016 (riunitoalla precedente azione instaurata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA]). Risulta invece notificato il solo appello principale della [OSCURATO:PERSONA],riguardante il precedente procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto dicitazione di cui al R.G. n. 4303/2016 avverso la sentenza di primo gradoper ottenere la condanna dei due ex soci appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,al pagamento della restituzione del prestito sociale nella maggior misuradi € 17.000.La mancata notifica dell’appello incidentale alla parte rimasta contumacerispetto all’appello principale è, pertanto, in grado di inficiare l’interogiudizio di appello.In difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell’atto di appelloincidentale al [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] , che avrebbe dovuto essere fornitadall'interessato alla reiezione del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA],l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, dichiarante lacontumacia degli appellati "sebbene regolarmente citati", non puòassumere carattere decisivo, quando, come nella specie, il giudice dilegittimità non sia posto in condizione, ai fini dell'esercizio della suafunzione connessa al tipo di vizio denunziato, di controllare, attraversoNumero registro generale 22845/2023Numero sezionale 4901/2025Numero di raccolta generale 15089/2026Data pubblicazione 19/05/2026l'esame degli atti, la sussistenza o meno dell'asserita notifica, nonpotendosi d’altronde pretendere che la prova della omessa notificazionesia offerta dal ricorrente, al quale non può certo farsi carico di provare unfatto negativo.7. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale quanto alprimo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso principale eincidentale, viene cassata la sentenza con rinvia alla Corte d’appello diCagliari, in diversa sezione, anche per le spese. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il residuo motivodi tale ricorso e l’integrale ricorso incidentale, cassa la sentenza inrelazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte diappello di Cagliari.Così deciso in Roma, in data 17 dicembre 2025Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI