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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38261/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIArerato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2020, che lo ha condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla penarci' anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in Foggia il 20 aprile 2020 e avvinti tra loro dal vincolo della continuazione: - detenzione di arma comune da sparo clandestina, con matricola abrasa, ai sensi dell'art. 13 L. 110/1975 (capo a), all'interno di un box pertinenza della sua abitazione; - ricettazione della predetta arma (capo b) di provenienza delittuosa (art. 3 L. 110/1975); - detenzione illegale di arma comune da sparo ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/1967 (capo c), custodita all'interno del medesimo box di cui al capo a).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, lamentando l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, trattandosi di decisione applicativa di pena emessa dopo l'entrata in vigore della legge n.103 del 2017.

I motivi, pur formalmente riferiti alla decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia prima evidenziata, non hanno alcuna reale attinenza alla vicenda processuale sfociata nella decisione applicativa di pena che si contesta.

Vi è pertanto manifesta genericità delle doglianze.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIArerato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 24 novembre 2020, che lo ha condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla penarci' anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in Foggia il 20 aprile 2020 e avvinti tra loro dal vincolo della continuazione: - detenzione di arma comune da sparo clandestina, con matricola abrasa, ai sensi dell'art. 13 L. 110/1975 (capo a), all'interno di un box pertinenza della sua abitazione; - ricettazione della predetta arma (capo b) di provenienza delittuosa (art. 3 L. 110/1975); - detenzione illegale di arma comune da sparo ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/1967 (capo c), custodita all'interno del medesimo box di cui al capo a). 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, nelle forme di legge, lamentando l'erronea qualificazione giuridica della condotta contestata. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con procedura de plano, trattandosi di decisione applicativa di pena emessa dopo l'entrata in vigore della legge n.103 del 2017. I motivi, pur formalmente riferiti alla decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia prima evidenziata, non hanno alcuna reale attinenza alla vicenda processuale sfociata nella decisione applicativa di pena che si contesta. Vi è pertanto manifesta genericità delle doglianze. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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