CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 27366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 6/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento in prova concesso a [OSCURATO:PERSONA], provvisoriamente applicatagli dal Magistrato di sorveglianza. A fondamento della revoca il Tribunale ha richiamato l'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del verbale di vane ricerche conseguente al tentativo di notifica dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui lo stesso Tribunale aveva inizialmente confermato il provvedimento di applicazione provvisoria della misura dell'affidamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l'omessa assunzione e valutazione di prove e il loro travisamento. Il Tribunale avrebbe revocato la misura alternativa senza previamente verificare che Romagnollo aveva già terminato di espiare la pena in data 30/07/2022, avendo l'esecuzione della misura avuto inizio il 31/03/2022 ed essendo a quella data orma trascorso il termine di quattro mesi, corrispondente alla durata della pena detentiva e, dunque, della misura alternativa. Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto disporre la revoca della misura per irreperibilità nel domicilio dichiarato, accertata in data successiva al termine di espiazione della pena. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47, comma 11, Ord. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla scelta della data da cui far decorrere gli effetti della revoca e la omessa e illogica motivazione sul comportamento tenuto dall'affidato. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata dalla difesa a sostegno del ricorso, è possibile ricostruire, in relazione alla vicenda oggetto del presente procedimento, i passaggi di seguito riassunti. In data 26/11/202t, il Magistrato di sorveglianza dispose l'applicazione, in via provvisoria, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. In data 24/02/2022, il Tribunale di sorveglianza confermò il provvedimento provvisorio, ammettendo Romagnollo alla predetta misura. Secondo quanto ritenuto dallo stesso Tribunale di sorveglianza, l'ordinanza di conferma non sarebbe stata notificata all'interessato, il quale non sarebbe stato rintracciato presso il domicilio dichiarato, secondo quanto attestato dal verbale di vane ricerche redatto in data 8/09/2022. Per tale ragione, lo stesso Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha revocato la misura alternativa a partire dal 31/03/2022, data di sottoscrizione da parte del condannato del verbale delle prescrizioni.Secondo quanto, tuttavia, comunicato dalla Questura di Grosseto il 25/07/2022 al Tribunale di sorveglianza in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'ordinanza di conferma del 24/02/2022 risulta essere stata "formalmente notificata all'imputato", diversamente da quanto ritenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla luce del citato verbale di vane ricerche in data 8/09/2022. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato pare essere stato emesso, innanzitutto, sulla base di un errato presupposto di fatto, ovvero la mancata notifica dell'ordinanza di conferma della misura alternativa. In secondo luogo, anche a voler ritenere che le ragioni della revoca riposino unicamente sul mancato rinvenimento del soggetto, risultante dal citato verbale di vane ricerche, va rilevato che tale attestazione risulta effettuata successivamente allo spirare del termine di durata della misura il 30/07/2022. Infine, il Tribunale ha disposto revoca della misura con efficacia ex tunc, conseguente alla revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ordine di esecuzione allegato al ricorso). E ciò senza alcuna delibazione sulla gravità della presunta violazione, né sull'andamento della misura, non risultando essere stata nemmeno richiesta all'UEPE una relazione in proposito, al fine di determinare l'entità della pena da ritenere espiata in conseguenza del decorso del termine di durata della misura secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 7109 del 2019), che ritiene necessaria una valutazione globale sull'eventuale esito negativo dell'intero periodo dell'affidamento in prova, sia pure concesso in via provvisoria. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso