CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 43820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso non si confronta con le puntuali argomentazioni espresse nella sentenza impugnata per giustificare l'affermazione della responsabilità del ricorrente con esiti convergenti con quelli del Tribunale e sulla base di pertinenti massime di comune esperienza, né evidenzia manifeste illogicità nel loro svolgersi; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente