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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 luglio 2023

Cassazione n. 05858/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 26 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della confisca di alcuni beni immobili (confisca disposta con sentenza emessa il 4 maggio del 2015), introdotta dai terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) la statuizione di confisca ha ad oggetto l'immobile noto come 'palazzo Fienga', sito in [OSCURATO:PERSONA], ritenuto nella disponibilità di fatto della associazione camorristica dei Gionta; b) gli odierni istanti, estranei al giudizio di cognizione, pur avendo esibito i titoli di proprietà (peraltro relativi a porzioni non bene individuate) su particelle ricomprese nell'ampio compendio immobiliare, non hanno dimostrato il possesso effettivo e l'uso degli immobili rivendicati.

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va qualificato come opposizione, ai sensi degli artt. 676 e 667 cod.proc.pen. . 3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez.

I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio (lì dove l'art. 676 prevede la decisione de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente non può individuarsi nel ricorso per cassazione ma nella opposizione prevista dall'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione.

Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una 'sequenza' (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più generale dell'esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi trattati in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizio di cog nizione.Dunque non risulta decisivo il fatto che l'istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l'ambito delle possibilità difensive.

Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità.

Risulta dunque applicabile - data la natura del rimedio - il principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., con riqualifica- zione del ricorso in opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Napoli.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 26 luglio 2023 il GIP del Tribunale di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della confisca di alcuni beni immobili (confisca disposta con sentenza emessa il 4 maggio del 2015), introdotta dai terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che: a) la statuizione di confisca ha ad oggetto l'immobile noto come 'palazzo Fienga', sito in [OSCURATO:PERSONA], ritenuto nella disponibilità di fatto della associazione camorristica dei Gionta; b) gli odierni istanti, estranei al giudizio di cognizione, pur avendo esibito i titoli di proprietà (peraltro relativi a porzioni non bene individuate) su particelle ricomprese nell'ampio compendio immobiliare, non hanno dimostrato il possesso effettivo e l'uso degli immobili rivendicati. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va qualificato come opposizione, ai sensi degli artt. 676 e 667 cod.proc.pen. . 3.1 Questa Corte, infatti, con orientamento consolidato (a partire da Sez. I n.4083 del 11.1.2013, rv 254812) ha ritenuto che in presenza di una domanda attinente la confisca ed introdotta da un soggetto terzo, pur a fronte di procedura decisa dal giudice dell'esecuzione in contraddittorio (lì dove l'art. 676 prevede la decisione de plano) il rimedio attivabile dalla parte soccombente non può individuarsi nel ricorso per cassazione ma nella opposizione prevista dall'art. 667 comma 4 cod.proc.pen. innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione. Ciò perchè dalla scelta normativa di configurare una 'sequenza' (tra decisione priva di contraddittorio e opposizione partecipata) deriva la considerazione più generale dell'esistenza di un diritto ad una «doppia valutazione di merito» sui temi trattati in sede esecutiva ed introdotti dal soggetto che non ha preso parte al giudizio di cog nizione.Dunque non risulta decisivo il fatto che l'istanza sia stata trattata e decisa nelle forme ordinarie ai sensi dell'art. 666 cod.proc.pen., non esaurendo tale modalità di trattazione l'ambito delle possibilità difensive. Al di là del contraddittorio, già riconosciuto, il giudizio di opposizione consente infatti lo sviluppo di un potere di critica dei contenuti della decisione in forme che potrebbero risultare estranee ai limiti tipici del giudizio di legittimità. Risulta dunque applicabile - data la natura del rimedio - il principio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., con riqualifica- zione del ricorso in opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione dispone la trasmissione degli atti al GIP presso il Tribunale di Napoli. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere
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