CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 09697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24481/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]61, elettivamente domiciliato in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], N. 326 C/O [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro CONDOMINIO CAPPUCCINA57, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N.22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 avverso la sentenza della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 1253/2018 depositata il 16/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condominio Cappuccina57 e il condominio [OSCURATO:PERSONA] 59 convenivano in giudizio il condominio Cappuccina 61 chiedendo l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio istituita per contratto o nelle altre forme di legge da accertarsi in corso di causa a favore dei mappali n. 1736, 1735 e 1791 sui quali sussistevano i condomini Cappuccina 61 , Cappuccina 57 e [OSCURATO:PERSONA] 59 e gravante sui mappali posti a nord degli stessi. Gli attori chiedevano altresì l’accertamento di una servitù di passaggio gravante sul mappale 1736 a favore del mappale numero 1735 e del mappale numero 1791. Domandavano di accertarsi che detta servitù di passaggio aveva estensione e consistenza come descritto nella citazione e negli atti costitutivi della medesima servitù. Si chiedeva,infine, la trascrizione nei pubblici registri della sentenza , al fine di rendere opponibile ai convenutie a i terzi l ’ esistenza o la consistenza della servitù di passaggio, con l ’ inibizione di atti di molestia spoglio o turbativa del legittimo godimento e utilizzo della servitù da accertarsi. Infine, si chiedeva di acc ertare che il condominio Cappuccina 61 aveva arbitrariamente , ricavato mediante l’apposizione della segnaletica di colore giallo sul manto stradale, alcuni posti auto all’imboccatura dell’unica via di accesso gravata da servitù di passaggio, molestando ed impedendo il legittimo godimento e utilizzo della servitù da parte deicondomini attori. Si chiedeva, pertanto , la condanna del condominio convenuto alla rimozione a proprie spese di detta segnaletica con Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 proibizione del parcheggio di automezzi sulla porzione di suolo antistante il civico 61. 2. Si costituiva il condominio Cappuccina 61 , ch e eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all’amministratore dei condomini attorei nonché il rigetto di tutte le domande. 3. Dopo l’espletamento di una consulenza tecnica d ’ ufficio, i l Tribunale di Venezia, con sentenza non definitiva, rigettava l a domanda di accertamento della servitù di passaggio istituita per contratto e quella di condanna alla rimozione della segnaletica apposta sul fondo del condominio convenuto. Disposta con separataordinanza la prosecuzione della causa, dopo l’integrazione della C.T.U. al fine di verificare l ’ i nter clusione dei fondi , con sentenza definitiva il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda di costituzione, sulla strada privata di cui è causa , di una servitù di passaggio pedonale e carraio con automezzi a favore del condominio Cappuccina 57 e a carico del condominio Cappuccina 61 per una larghezza di metri2,75; ordinava altresì la trascrizione della sentenza nei pubblici registri,l’ eliminazione degli stalli per il parcheggio auto l ungo la suddetta strada ; dichiarava, infine, cessata la materia del contendere tra condominio Cappuccina57 e condominio [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il condominio Cappuccina 61 proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Il condominio Cappuccina 57 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. 6. La C orte d ’ A ppello di Venezia rigettava l ’ appello e confermava la sentenza che aveva costituito la servitù coattiva di passaggio per interclusione. Doveva condividersi l’accertamento di totale interclusione dei fondi degli attori e non poteva ritenersi Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 “ultrapetita” la pronuncia costitutiva della servitù, avendo gli originari attori richiesto la costituzione della servitù anche “nelle altre forme di legge”. Tali conclusioni erano state anche specificate nella prima memoria ex articolo 183, sesto comma , n . 1, c.p.c. e comunque nella parte motiva della citazione, facendo riferimento alla natura dei luoghi. L’azione, peraltro , era nata proprio sul presupposto che il condominio Cappuccina 61 , delineando strisce gialle lungo la facciata nord del fabbricato per una larghezza di circa due metri all’imbocco della strada di accesso al condominio Cappuccina 59 , ave va re so difficoltoso il regolare transito degli autoveicoli verso i propri garage. Tale circostanza era stata confermata dalla consulenza tecnica che aveva accertato che i condomini del condominio Cappuccina 57 d ovevano necessariamente percorrere il mappale 1736 di proprietà del condominio Cappuccina61. Non vi era extra petizione in relazione all’articolo 1051 c.c. in quanto i fatti allegati erano rimasti sin dall’inizio dedotti nella loro originaria formulazione. La Corte d’Appello di Venezia rigettava anche il secondo motivo di appello relativo alla erronea ritenuta interclusione dei fondi,sul presupposto che essi avessero accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente a carico di un altro mappale. La Corte d’Appello evidenziava che quanto dedotto col motivo contrastava con le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., il quale aveva esaminato tutte le osservazioni dei consulenti di parte, quindi anche quelle oggetto del motivo di appello propostodal condominio Cappuccina61, giungendo alla determinazione secondo la quale i mappali erano assolutamente interclusi. Quanto all’ammontare dell’indennità ex articolo 1053 c.c. doveva confermarsi la correttezza del calcolo effettuato dal Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 consulente tecnico svolto secondo un algoritmo normalmente in uso in materia estimo-tecnica. La correttezza metodologica dell’operato del consulente si ricavava dalla lettura dell’integrazione della consulenza che aveva esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte. 7. Il condominio Cappuccina61 ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, sulla base di quattro motivi. 8. Il condominio Cappuccina57 ha resistito con controricorso. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione dell’articolo 112 cpc. La censura ha ad oggetto il vizio di ultrapetizione perché le controparti con l’atto introduttivo del giudizio avevano chiesto solo di accertarsi e dichiararsi l’esistenza di una servitù di passaggio istruita per contratto o nelle altre forme di legge. Dalla lettura dell’atto di citazione non emergerebbe in alcun modo l’intendimento di promuovere un’azione volta ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio coattivo.Tale intendimento sarebbe deducibile solo dalla prima memoria ex articolo 183, comma 6,c.p . c. In tal modo i condomini avrebbero inammissibilmente aggiunto all’iniziale domanda di accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio una domanda volta a ottenere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.Il ricorrente aveva lamentato che tale seconda domanda fosse tardiva e che il giudice avesse violato l’articolo 112 c.p.c.. Invece, secondo la Corte d’Appello, la domanda era ricompresa in quella iniziale. A parere del condominio Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 ricorrente la domanda aveva ad oggetto fatti costitutivi e presupposti di fatto completamente diversi rispetto a quelliproposti con l’altra domanda. 1.1 Il primo motivo di ricorso è infon dato. L’interpretazione e qualificazione della domanda operata dalla Corte d’Appello è pienamente corrispondente a quanto emerge dagli atti di causa ed è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale il giudice di merito nell’interpretazione della domanda giudiziale deve tenere contodella reale volontà dell ’ attore risultante dall ’ intero contenuto dell’atto e dallo scopo pratico perseguito. Ne consegue che nessun vizio di ultrapetizione è possibile riscontrare nella decisione impugnata e che la censura è inammissibile, risolvendosi nella inammissibile richiesta di riqualificazione della domanda(Sez. 3, n. 13602 del 2019). Peraltro, nella specie la domanda iniziale era stata precisata con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l a modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"),sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536 –01). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 La censura ha ad oggetto la statuizione della Corte d ’ appello circa l’interclusione del fondo.A parere del condominio ricorrente non vi sarebbe alcuna interclusione , avendo il condominio Cappuccina57 accesso alla pubblica via grazie alla servitù esistente in favore del fondo ove esso sorge e a carico del mappale sul quale sorge il civico numero 49 B. Ciò sare bbe emerso nel corso del giudizio da una pluralità dielementi riportati in ricorso oltre che dal supplemento di perizia. Peraltro,l’esistenza di tale servitù sarebbe stata ammessa anche dalla controparte e di tale fatto decisivo , di cui è fatto cenno nell’atto di citazione in appello, non vi sarebbe alcun riferimento nella sentenza gravata,che si limita ad affermare che la doglianza non è meritevole di considerazione atteso che la stessa si pone in antitesi con le conclusioni della consulenza tecnica. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione falsa applicazione dell’articolo 1051,comma 1 , c.c. La censura attiene ancora alla interclusione erroneamente valutata dalla Corte d’appello sulla base della perizia, non potendosi considerare intercluso un fondo che già fruisce di una servitù di passaggio. 3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso sonofondati. La sentenza della Corte d’Appello diVenezia non motiva sulla dedotta esistenza di altra servitù di passaggio a favore del fondo ove sorge il condominio Cappuccina 57 e sulle eventuali ragioni per le quali tale passaggio non sarebbe sufficiente tanto da dover ritenere sussistente l’interclusione quale presupposto per la costituzione della servitù. La Corte territoriale, invero, si limita a richiamare genericamente la sentenza di primo grado e le conclusioni del Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 C.T.U., senza tuttavia confrontarsi con le deduzioni di parte circa l’esistenza di altra servitù che rendeva possibile l ’ accesso al condomino Cappuccina 57. D’altra parte, lo stesso condominio Cappu c cina 57 nelle proprie difese ammette che esiste un altro passaggio, anche se asserisce essere scomodo e richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale sipuò costituire una servitù coattiva anche su un fondo non intercluso oltre che per le esigenze dell’economia anche per consentire una piena accessibilità alle case di abitazione (Cass., n. 14103 del 2012). Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass., n.1258/1995 e 6678 /1988) che , per stabilire l ’ interclusione di un fondo (o di un immobile), ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell’art. 1051 del codice civile, quest’ultimo deve essere considerato nella sua unitarietà, non anche in relazione a sue singole parti. In altri termini: un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 del codice civile, se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica o ha uscita su di essa. Orbene, la sentenzaimpugnata non motiva in alcun modo sulla situazione di interclusione del fondo attoreo ; né motiva sulla impossibilità di ampliare il passaggio attualmente esistente (riconosciuto dall’attore) ai sensi dell ’ art. 1051, terzo comma, cod. civ. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un “altro sbocco ” sulla via pubblica, esula dalla Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 previsione dell’art. 1051 cod. civ., restando regolata dal successivo art. 1052 cod.civ., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suoampliamento sia materialmente irrealiz - zabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (cfr. ex plu r imis , Cass., n.3125 del 2012 ) ; l ’ art. 1052, cod. civ ., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l’accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo ed insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, postula, con la locuzione "accesso alla via pubblica", la preesistenza di un diritto di passaggio "iure proprietatis" ovvero "iure servitutis" (Cass., n.7996 del 1991 ). I motivi secondo e terzo , dunque, devono essere accolti . Spetterà alla Corte di Appello, in sede di rinvio , accertare , sulla base di un approfondito esame della C.T.U. e considerate le ammissioni delle parti, se il fondo appartenente al condominio Cappuccina 57 sia intercluso o meno; se, nel caso in cui tale fondo risulti non intercluso, l ’ accesso alla pubblica via attualmente esistente sia idoneo al transito di veicoli o possa a tal fine essere ampliato senza eccessiva onerosità. 4. Il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce l’erroneità del calcolo dell’indennità prevista dall’articolo 1053 c.c. ) rimane assorbito. 5. In definitiva, vanno accolt i il secondo e il terzo motivo di ricorso, va rigettatoil primo e va dichiara to assorbito il quarto ; la Ric. 2018n. 2092 sez. S2 -ud. 06/07/2022 sentenza impugnata va cassata , con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, la quale si conformerà ai principi di diritto sopra richiamati. 6. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione alle