CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11986/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e gli Impiegati inAgricoltura, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sanna [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeMarchis-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.143/2021depositata il 19/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2947/2022Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 11986/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che le spese possano essere compensate in ragione delconsolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in cassazionesuccessivamente alla proposizione dell’odierno ricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 29/04/2026