CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e due mesi di reclusione. Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela improponibile, poiché articolato in punto di mero fatto rispetto alla decisione impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobrì! 2022 Il consigliere esteJNre residente