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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 39098/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 12.11.2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GUP presso il medesimo Tribunale che disponeva la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, ai sensi dell'art.304 cod. proc. pen. nei confronti di tutti gli imputati.

L'ordinanza del GUP era motivata sulla base della oggettiva complessità "del panorama probatorio" del procedimento, anche in ragione "del carico di ruolo" del giudice procedente, chiamato a trattare una pluralità di procedimenti in materia di criminalità organizzata che contemplano circa 90 imputati sottoposti a misura cautelare.

Il Tribunale del riesame confermava tale ordinanza ritenendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di procedimento riguardante reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con 19 imputati chiamati a rispondere di una pluralità di reati, tra i quali l'associazione ex art. 416-bis cod. pen., compendiati in 15 capi di imputazione, sicché, tenuto conto dello studio degli atti, dell'attività da svolgere durante il processo, anche in relazione alla prevedibile necessità che la discussione delle parti potesse richiedere lo svolgimento di più udienze, ed essendovi la possibilità di svolgere integrazioni probatorie, riteneva legittima l'impugnata ordinanza.

2. Avverso la decisione del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dello Sciarabba censurando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 304, comma 2, in relazione all'art. 303 cod. proc. pen. in relazione all'art. 13 Cost, e la mancanza di motivazione.

Il ricorrente contesta la mancanza dei presupposti per sospendere i termini di custodia cautelare, non emergendo la particolare complessità del processo.

Sotto tale profilo non rileverebbe, in quanto generico, il riferimento allo studio degli atti, alla eterogeneità delle imputazioni e alla necessità di articolare la discussione delle parti.

Inoltre, nessuna delle parti aveva avanzato richieste di integrazione probatoria, né alla prima udienza del giudizio abbreviato, celebrata il 23 giugno 2021, né a quella successiva del 22 settembre 2021, in cui fu disposta la sospensione dei termini.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe affrontato la questione della «anomalia» della dilatazione dei tempi processuali, sollevata con l'appello e con la quale si evidenziava che alla prima udienza del giudizio abbreviato, svoltasi il 23 giugno 2021, il giudice non aveva svolto alcuna attività, rinviando direttamente all'udienza del 22 settembre 2021 nella quale aveva disposto la sospensione dei termini, in tal modo lasciando trascorrere tre mesi senza lo svolgimento di alcuna attività processuale.

A fronte di tale contestazione, l'ordinanza impugnata avrebbe si sarebbe limitata a richiamare evenienze generiche ed astratte.

3. Con requisitoria scritta, il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

2. L'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., collega la sospensione dei termini di custodia cautelare ai tempi di svolgimento delle udienze e di deliberazione della sentenza.

Il giudizio di complessità che legittima detta sospensione ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio e altro, Rv. 264054: nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate; in senso conforme Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 - 01).

In linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valutazione relativa alla "particolare complessità" del giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non anche all'attività di studio degli atti già presenti all'incarto processuale, la quale è da eseguire, fisiologicamente, prima e fuori del dibattimento.

Deve essere altresì precisato che la possibilità di sospensione prescinde dalla necessità di svolgimento di attività istruttoria, tant'è che è consentita anche in relazione al giudizio abbreviato, e al giudizio di appello ove lo svolgimento di tale attività è solo eventuale.

Essa è collegata dalla giurisprudenza di legittimità all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, in riferimento alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare, ove queste incidano sui tempi della discussione o, più in generale, delle attività da compiere nel corso del processo.

Questa Corte ha anche precisato che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, possono assumere rilievo tanto ragioni intrinseche al processo, quanto situazioni obiettive ad esso concernenti le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio stesso (Sez. 6, n. 45596 del 24/10/2013, Rv. 257150 - 01), mentre si è escluso che rilevi l'attività di studio in quanto da eseguire fisiologicamente prima e fuori del dibattimento.

È poi ragionevole affermare che i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, in modo da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto.

3. Nella specie, l'ordinanza gravata ha dato ragionevole conto di tutti gli elementi considerati ai fini della valutazione di complessità del giudizio, che è stata correlata al numero degli imputati (19), alla complessità e al numero delle imputazioni, trattandosi di 15 capi di imputazione per reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., di estorsione, rapina contraffazione di denaro, ricettazione, favoreggiamento, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché della complessità dell'attività da svolgersi durante il processo con riguardo alla necessità di articolare in più udienze la requisitoria del PM e le discussioni delle parti.

È evidente, quindi, come la valutazione della complessità del procedimento sia stata motivata in modo non manifestamente illogico, oltre che conforme al dato normativo e all'interpretazione che ne offre la giurisprudenza di questa Corte.

Quanto, poi, alla "anomala" dilatazione dei tempi di definizione del giudizio specificamente censurata dalla difesa, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo il quale «il rinvio dell'udienza deve essere disposto sulla base delle singole evenienze processuali e delle esigenze di ruolo e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, a nulla rilevando la eventuale programmazione preventiva delle udienze di rinvio» (Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628 - 01; Sez. 2, n. 39784 del 26/09/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238436 - 01).

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 12.11.2021, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GUP presso il medesimo Tribunale che disponeva la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, ai sensi dell'art.304 cod. proc. pen. nei confronti di tutti gli imputati. L'ordinanza del GUP era motivata sulla base della oggettiva complessità "del panorama probatorio" del procedimento, anche in ragione "del carico di ruolo" del giudice procedente, chiamato a trattare una pluralità di procedimenti in materia di criminalità organizzata che contemplano circa 90 imputati sottoposti a misura cautelare. Il Tribunale del riesame confermava tale ordinanza ritenendo ricorrere i presupposti di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di procedimento riguardante reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., con 19 imputati chiamati a rispondere di una pluralità di reati, tra i quali l'associazione ex art. 416-bis cod. pen., compendiati in 15 capi di imputazione, sicché, tenuto conto dello studio degli atti, dell'attività da svolgere durante il processo, anche in relazione alla prevedibile necessità che la discussione delle parti potesse richiedere lo svolgimento di più udienze, ed essendovi la possibilità di svolgere integrazioni probatorie, riteneva legittima l'impugnata ordinanza. 2. Avverso la decisione del Tribunale del riesame ha proposto ricorso il difensore dello Sciarabba censurando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 304, comma 2, in relazione all'art. 303 cod. proc. pen. in relazione all'art. 13 Cost, e la mancanza di motivazione. Il ricorrente contesta la mancanza dei presupposti per sospendere i termini di custodia cautelare, non emergendo la particolare complessità del processo. Sotto tale profilo non rileverebbe, in quanto generico, il riferimento allo studio degli atti, alla eterogeneità delle imputazioni e alla necessità di articolare la discussione delle parti. Inoltre, nessuna delle parti aveva avanzato richieste di integrazione probatoria, né alla prima udienza del giudizio abbreviato, celebrata il 23 giugno 2021, né a quella successiva del 22 settembre 2021, in cui fu disposta la sospensione dei termini. Inoltre, il Tribunale non avrebbe affrontato la questione della «anomalia» della dilatazione dei tempi processuali, sollevata con l'appello e con la quale si evidenziava che alla prima udienza del giudizio abbreviato, svoltasi il 23 giugno 2021, il giudice non aveva svolto alcuna attività, rinviando direttamente all'udienza del 22 settembre 2021 nella quale aveva disposto la sospensione dei termini, in tal modo lasciando trascorrere tre mesi senza lo svolgimento di alcuna attività processuale. A fronte di tale contestazione, l'ordinanza impugnata avrebbe si sarebbe limitata a richiamare evenienze generiche ed astratte. 3. Con requisitoria scritta, il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. 2. L'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., collega la sospensione dei termini di custodia cautelare ai tempi di svolgimento delle udienze e di deliberazione della sentenza. Il giudizio di complessità che legittima detta sospensione ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio e altro, Rv. 264054: nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'ordinanza di sospensione dei termini che aveva fondato la valutazione di complessità del procedimento alla luce della struttura delle imputazioni, del numero degli imputati e di quello assai elevato di testimoni indicati nelle rispettive liste, nonché della necessità di trascrivere un rilevante numero di conversazioni intercettate; in senso conforme Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 - 01). In linea con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la valutazione relativa alla "particolare complessità" del giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non anche all'attività di studio degli atti già presenti all'incarto processuale, la quale è da eseguire, fisiologicamente, prima e fuori del dibattimento. Deve essere altresì precisato che la possibilità di sospensione prescinde dalla necessità di svolgimento di attività istruttoria, tant'è che è consentita anche in relazione al giudizio abbreviato, e al giudizio di appello ove lo svolgimento di tale attività è solo eventuale. Essa è collegata dalla giurisprudenza di legittimità all'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, in riferimento alla complessità e molteplicità delle questioni da esaminare, ove queste incidano sui tempi della discussione o, più in generale, delle attività da compiere nel corso del processo. Questa Corte ha anche precisato che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, possono assumere rilievo tanto ragioni intrinseche al processo, quanto situazioni obiettive ad esso concernenti le attività di carattere logistico ed organizzativo del giudizio stesso (Sez. 6, n. 45596 del 24/10/2013, Rv. 257150 - 01), mentre si è escluso che rilevi l'attività di studio in quanto da eseguire fisiologicamente prima e fuori del dibattimento. È poi ragionevole affermare che i criteri seguiti dal giudice di merito per ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e puntuale motivazione, in modo da rendere oggettivamente verificabile la correttezza del ragionamento svolto. 3. Nella specie, l'ordinanza gravata ha dato ragionevole conto di tutti gli elementi considerati ai fini della valutazione di complessità del giudizio, che è stata correlata al numero degli imputati (19), alla complessità e al numero delle imputazioni, trattandosi di 15 capi di imputazione per reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., di estorsione, rapina contraffazione di denaro, ricettazione, favoreggiamento, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché della complessità dell'attività da svolgersi durante il processo con riguardo alla necessità di articolare in più udienze la requisitoria del PM e le discussioni delle parti. È evidente, quindi, come la valutazione della complessità del procedimento sia stata motivata in modo non manifestamente illogico, oltre che conforme al dato normativo e all'interpretazione che ne offre la giurisprudenza di questa Corte. Quanto, poi, alla "anomala" dilatazione dei tempi di definizione del giudizio specificamente censurata dalla difesa, il Collegio condivide l'orientamento di questa Corte secondo il quale «il rinvio dell'udienza deve essere disposto sulla base delle singole evenienze processuali e delle esigenze di ruolo e la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato della Corte di cassazione, a nulla rilevando la eventuale programmazione preventiva delle udienze di rinvio» (Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628 - 01; Sez. 2, n. 39784 del 26/09/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238436 - 01). 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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