CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame a cui la Corte di appello ha fornito specifica risposta rilevando come proprio le minacce di ripercussioni sulla incolumità del detenuto Assimi, che i pubblici ufficiali avevano il dovere di proteggere, qualora costui fosse stato messo nella stessa camera di detenzione in cui era allocato il ricorrente, costringeva il personale di polizia penitenziaria ad omettere il regolare mantenimento dell'ordine nell'istituto penitenziario assicurando il rientro in cella dei detenuti; rilevato che il ricorso risulta anche teso ad una riduttiva ed alternativa lettura delle risultanze processuali nella parte in cui, a fronte della minaccia nella forma indiretta di cui sopra da parte del ricorrente (in concorso con altri), vorrebbe giustificare la condotta (in maniera perplessa) in ragione, alternativamente, del sovraffollamento delle celle di detenzione, salvo poi fare riferimento ad un non sovrapponibile esigenza di evitare conflitti per problemi caratteriali tra detenuti a cui, invero, lo stesso ricorrente aveva dato causa con le predette minacce pretendendo di decidere, senza il necessario vaglio da parte della Direzione della struttura penitenziaria, la cella di assegnazione degli stessi, così veicolando la censura dalle rilevanti e determinanti minacce finalizzate alla coartazione dei pubblici ufficiale ad adottare una decisione non conforme rispetto a quella disposta dalla Direzione dell'Istituto, verso la non assimilabile questione del sovraffollamento degli Istituti di detenzione, argomento che si rivela eccentrico rispetto alla contestazione del reato di violenza a pubblico ufficiale per come in concreto svoltosi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d