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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12624/2026

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ntato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatorepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.3836/2024 depositata il 11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026L’Agenzia delle Entrate notificava in data 10 dicembre 2018 un avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2014 alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di compravenditaimmobiliare, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari in data 22marzo 2018.L’accertamento scaturiva dall’esame delle dichiarazioni fiscali e delladocumentazione prodotta dalla società in risposta a un invito ex art. 32d.P.R. 600/73 e art. 51 d.P.R. 633/72, con cui veniva richiesta ladocumentazione fiscale relativa al 2014.Dall’istruttoria emergeva la contabilizzazione di 13 fatture passive emessedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con descrizione approssimativa (“Acconto consulenzalegale.

Mandato professionale del 04.10.2010”), senza esibizione delrelativo contratto.

L’Ufficio riteneva la descrizione delle fatture troppogenerica e, in assenza di prova della concreta esecuzione delle prestazioniin favore della [OSCURATO:SOCIETA], negava la detrazione dell’IVA.[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bari, eccependo la nullità dell’avvisoper omissione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 41 Carta deidiritti UE e giurisprudenza CGUE); l’infondatezza nel merito, sostenendoche il mandato professionale richiamato nelle fatture descrivevaanaliticamente le prestazioni e che, comunque, la violazione formale nonsarebbe sufficiente a negare il diritto alla detrazione IVA; l’erroneità deiconteggi dell’Ufficio.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, riconosceva l’errore neiconteggi e rideterminava l’imposta e le sanzioni in autotutela, macontestava la fondatezza delle altre eccezioni.La CTP di Bari rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia, lamentando l’erronea interpretazione e applicazione delNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026principio del contraddittorio endoprocedimentale e l’omessa motivazionesulla “prova di resistenza”; la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R.633/1972 in materia di detrazione IVA e fatturazione; la violazionedell’art. 15 d.lgs. 546/92 sulle spese di giudizio.La Corte di secondo grado accoglieva l’appello, annullando l’avviso diaccertamento.

L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello sullabase di tre motivi.

Resiste la curatela con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, par. 2, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 5-ter d.lgs.218/1997.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di secondo gradoabbia erroneamente ritenuto non sufficiente, ai fini del contraddittorioendoprocedimentale, l’invito a fornire documentazione contabile,richiedendo invece un invito a comparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/1997.Secondo l’Ufficio, la richiesta di documentazione costituiva già un validomeccanismo di interlocuzione preventiva.Il primo motivo è fondato.La Corte regionale ha motivato l’accoglimento del gravame di merito inpunto di deficit del contraddittorio sulla scorta della seguente testualemotivazione: : “Il primo motivo di gravame lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio in quantol’imposta controversa è un tributo armonizzato (i.v.a.); l’appellantelamenta l’interpretazione che la sentenza impugnata fornisce del suddettoprincipio nel caso di specie giacché essa statuisce che sufficiente al suorispetto sarebbe stato l’invito all’esibizione della documentazionecontabile, notificato in data 27.1.2017, e che la società fallita non avrebbeprospettato le ragioni che avrebbe potuto far valere per paralizzarel’azione dell’amministrazione, vincendo la c.d.

“prova di resistenza”.

IlNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivo è fondato.

L’avviso di accertamento impugnato liquida unamaggior i.v.a. dovuta in riferimento all’anno di imposta 2014 e nondichiarata; trattandosi di un tributo “armonizzato”, la realizzazione delcontraddittorio endoprocedimentale era ineludibile; qualsiasi riflessione inmerito alla presente vicenda può involgere soltanto le modalità della suarealizzazione (il quomodo; certamente non l’an).

La Corte ritiene chel’invito a fornire documentazione contabile concernente un determinatoanno di imposta non appaghi il citato obbligo; invero, l’autentico esercizio- all’interno del procedimento cui l’attività di accertamento va ricondotta -di un diritto al contraddittorio presuppone che il contribuente sia informatodell’oggetto della decisione che l’amministrazione finanziaria si accinge adadottare e dell’estensione dell’ambito su cui essa interverrà; e che gli siafornita la possibilità di esporre la propria opinione a tal riguardo,eventualmente difendendosi all’interno del procedimento.

Tale conclusionediscende in primo luogo dall’art. 41 par. 2 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea riconosce “il diritto di ogni individuo diessere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato unprovvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” e dall’elaborazioneche di tale principio ha effettuato la giurisprudenza della C.g.u.e. (sent. 18dicembre 2008, in C- 349/07, Sopropé, punto 37; sent. 22 ottobre 2013,in C276/12, Sabou, punto 38; sent. 17 dicembre 2015, in C-419/14,WebMindlicenses, punto 84; ed ancora, sent. 10 ottobre 2009, FoshanShunde [OSCURATO:PERSONA], in C-141/08, punto 94; sent.10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; sent. 26settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; sent. 3 luglio2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] WorldwideLogistics, in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 82); in secondo luogo,dall’esigenza di individuare all’interno dell’ordinamento nazionale il rimedioo lo strumento più appropriato per dare attuazione a tali precetti ed asanzionarne la violazione, atteso che le norme (e le sentenze) comunitarieNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026hanno rimesso agli ordinamenti nazionali tali profili.

Questa Corte ritieneche, senza evocare l’istituto recentemente introdotto dall’art. 6 bis L. n.212/00 (né tantomeno l’art. 10 bis L. n. 241/90, quest’ultimo in virtù deldivieto contenuto nell’art. 13 della stessa legge), lo strumento piùappropriato per garantire al contribuente un adeguato margine dicontraddittorio endoprocedimentale sia l’invito a comparire previstodall’art. 5 ter d. lgs. n. 218/97.

Tale strumento, utilizzato in virtù diun’applicazione analogica della predetta norma di legge (la quale invece siapplica espressamente agli avvisi di accertamento emessi a far data dal1.7.2020 ai sensi del comma 2 dell’art. 4 octies d.l. n. 34/19),rappresenta un adeguato compromesso tra la disciplina dell’art. 6 bis L. n.212/00, la quale accolla all’amministrazione finanziaria adempimentidispendiosi ed impegnativi (comunicazione dello schema d’atto, decorso diun termine pari a gg. 60, etc.), e l’affidamento ad iniziative istruttoriespontanee, di volta in volta diverse (richiesta di documenti, invio diquestionari, etc.) e sganciate da un paradigma normativo di naturacogente.

L’invito a comparire si lascia apprezzare anche perché consenteal contribuente di conoscere gli elementi costitutivi della pretesaimpositiva che nei suoi confronti incombe; infatti, in base all’art. 5 ter d.lgs. n. 218/97 l’invito a comparire è notificato per avviare il procedimentodi accertamento con adesione prima di emettere un avviso diaccertamento; appare quindi evidente che il confronto che ne segue sisvolge lungo la linea tracciata dai presunti fattori predittivi dell’imponibileoccultato.

Nel caso di specie, il contraddittorio endoprocedimentale èmancato e la sua violazione inficia la sua validità; non appare condivisibilel’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale essosarebbe stato garantito dall’invito n.

I00034/2017 di prot. tramite il qualeera chiesta l’esibizione della documentazione contabile afferente all’annodi imposta 2014.

Infatti, tale atto non consentiva alla contribuente diessere informata sul tenore degli elementi fattuali e giuridici sulla base deiNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe articolato la propria pretesaimpositiva.

Del resto, la sua natura di atto tipicamente istruttorio locolloca a monte dell’individuazione di siffatti elementi.

La sentenzaimpugnata afferma inoltre che “la ricorrente non è stata in grado,nemmeno in questa sede, di prospettare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio per paralizzare l’azionedell’amministrazione”.

La statuizione non appare condivisibile.

Lacontribuente di contro, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,ha enumerato in modo dettagliato le ragioni che avrebbe opposto allapretesa dell’appellata; a tal proposito si rimanda al contenuto delle pagg.nn. 8 - 10 e delle pagg. nn. 14 e 15 del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; ivi sono elencate le ragioni invocate a confutazione della tesidell’ufficio impositore.

Inoltre, occorre delimitare correttamente la sogliache le ragioni del contribuente devono essere in grado di valicareallorquando esse sono sottoposte alla c.d.

“prova di resistenza”.

Taliragioni non devono essere o apparire idonee a paralizzare l’azionedell’amministrazione; se così fosse, lo svolgimento del contraddittorioendoprocedimentale dovrebbe necessariamente concludersi conl’abdicazione dell’ufficio impositore all’esercizio delle proprie pretese (salvila mala fede o la colpa grave di colui che ne è titolare).

La Corte ritieneche meriti condivisione l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale il contribuente è tenuto ad enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere ed a non proporre un’opposizionemeramente pretestuosa (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11685 del2021; Cass. Civ. sent. n. 23050 del 2015); del resto l’art. 5 ter d. lgs. n.218/97, già richiamato, sanziona con la nullità l’avviso di accertamentonon preceduto dalla notifica dell’invito a comparire “qualora, a seguito diimpugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbepotuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”.

Anche inquest’ultimo caso il dettato legislativo tratteggia una prova di resistenzaNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026che si limita all’esplicitazione delle ragioni che il contraddittorio avrebbeospitato ma non demanda al giudice la prognosi postuma circa la capacitàdi tali ragioni di concludere il procedimento con un risultato differente daquello effettivamente adottato”.Osserva questa Corte che dall’esame degli atti emerge che l’Agenzia delleEntrate ha notificato alla contribuente, prima dell’emissione dell’avviso diaccertamento, un invito – identificato come n.

I00034/2017 – con il qualesi richiedeva la presenza personale (o tramite rappresentante) pressol’ufficio, al fine di fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento, nonchédi esibire la documentazione analiticamente indicata e ogni altra utile alloscopo.

In particolare, come si legge testualmente nell’atto, l’Ufficio hainvitato ex artt. 51 D.P.R. 633/72 e 32 D.P.R. 600/73 la contribuente apresentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire datie notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti e peroffrire chiarimenti relativamente alla sua posizione fiscale dell’anno 2014,nel contempo esibendo la documentazione analiticamente indicatanell’atto e ogni altro documento utile e chiarificatorio.Non può condividersi, dunque, la lettura resa dai giudici di secondo grado,secondo cui si sarebbe trattato di un mero invito circoscritto alla richiestadi documentazione contabile.

Al contrario, l’atto in questione integra unvero e proprio meccanismo di interlocuzione preventiva, idoneo aconsentire al contribuente di esporre le proprie ragioni nel corso delprocedimento.

In altri termini, a venire in apice è un meccanismofinalizzato al confronto preventivo, idoneo a consentire al contribuente diesporre le proprie ragioni nel corso del contraddittorio alla cuiinstaurazione l’invito era intrinsecamente preordinato.La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormaiconsolidato, ha chiarito che le modalità di realizzazione del contraddittorioendoprocedimentale non sono soggette a forme vincolate: è sufficienteche il contraddittorio si realizzi in modo effettivo, a prescindere dagliNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026strumenti concretamente adottati, siano essi procedure partecipative oaltri meccanismi di interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionario il riconoscimento dell’accesso agli atti (v.

Cass. 20436/2021).

Èsedimentata l’affermazione per la quale “le modalità di realizzazione delcontraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (enecessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti inconcreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative ol’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come,ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli attiovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a dettoobbiettivo” (Cass. n. 18489/2024).

Ne consegue che, in tema diaccertamento c.d.

“a tavolino”, l’Amministrazione finanziaria è tenuta arispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributiarmonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a paradigmaobbligato, ma a “schema libero”, bastando assicurare l’effettività dellostesso, indipendentemente dagli strumenti adottati.Risulta pertanto erronea la statuizione del giudice di appello secondo cuil’unico strumento idoneo a garantire il contraddittorio sarebbe l’invito acomparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/97, arbitrariamente preferito rispetto adaltre modalità.L’adozione da parte dell’Ufficio di uno strumento idoneo a consentirel’instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, qualel’invito notificato alla contribuente, rende superflua ogni indagine sulla c.d.“prova di resistenza”, che assume rilievo solo in caso di mancatafattispecie.Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, letteree) e g), d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

Si censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, perNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026individuare la natura delle prestazioni, il riferimento nelle fatture almandato professionale del 4.10.2010, senza che vi fosse prova dellaconcreta esecuzione delle prestazioni in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. esenza che le fatture contenessero una descrizione dettagliata delleoperazioni, come richiesto dalla normativa IVA.Il secondo motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità restituisce un quadro netto e definito diprincipi.

La Suprema Corte è inequivoca nell’evidenziare che, in tema diIVA, la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazionedell’entità e della natura dei servizi forniti, nonché della specificazionedella data in cui è effettuata o ultimata la prestazione, al fine di consentirealle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’impostadovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione (Cass. 16 gennaio 2023,n. 1028).

La giurisprudenza nomofilattica osserva che, qualoral’amministrazione finanziaria contesti la deduzione di costi per genericitàdelle fatture, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delleoperazioni; la fattura, infatti, perde la sua idoneità probatoria se noncontiene elementi sufficienti a identificare la natura e la qualità delleprestazioni svolte (v. in tema Cass. 3 agosto 2021, n. 22130).

Inoltre, èstato precisato che una fattura che accorpi attività dai contenuti disparatisenza dettagli non consente di identificare l’oggetto della prestazione enon risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità richieste dallanormativa IVA (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184).

Ancora di recente è statoribadito che, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizidevono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi,nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati oultimati, come previsto dall’art. 226 della direttiva 2006/112/CE (Cass. 29febbraio 2024, n. 5419).Rispetto a questo perimetro di regole, la lettura fornita dalla Corteterritoriale appare stridente nella misura in cui si è limitata a ritenereNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026sufficiente, per individuare la natura delle prestazioni, il mero richiamonelle fatture al mandato professionale del 4 ottobre 2010.

Il giudiced’appello ha sorvolato sulla circostanza per la quale detto contratto venivastipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza che laImmoberdan S.r.l. – destinataria delle fatture – vi fosse mai menzionata,né direttamente coinvolta.

Che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse socio unico dellaImmoberdan S.r.l. è profilo che non esclude l’alterità soggettiva e sulquale la Corte regionale ha mancato di soffermarsi: a venire in rilievoerano due soggetti giuridici autonomi e la disciplina IVA, di matriceunionale, richiede trasparenza e certezza nella documentazione delleoperazioni, nonché elementi oggettivi e verificabili a fondamento del dirittoalla detrazione.Ciò detto, il giudice d’appello ha sorvolato sulla mancanza di ogni traccia,in alcuna parte del mandato, di prestazioni rese in favore della societàfallita o per conto di quest’ultima.

Le fatture, dal canto loro, si limitano aevocare genericamente un “acconto consulenza legale” riferito a quelmandato, senza alcuna descrizione puntuale delle operazionieffettivamente svolte.

A fronte di tale vistosa genericità è mancata ogniverifica sulla reale esistenza e sulla natura delle operazioni fatturate, pureimposta dall’art. 21, comma 2, lettere e) e g), del d.P.R. 633/1972, atenore del quale la fattura deve indicare con chiarezza il committente especificare natura, qualità e quantità dei servizi fatturati.

In linea diprincipio, non basta infatti un generico richiamo a un contratto: lanormativa vigente in materia fiscale pretende che la fattura consenta diindividuare con precisione le prestazioni e il soggetto che ne habeneficiato.La Corte di merito ha attribuito rilievo a presunzioni, abdicando a un vaglioreale dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenendo, peraltro,che la stipula di un contratto di finanziamento da parte della ImmoberdanS.r.l. potesse essere ricondotta all’attività dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], maNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026tralasciando di individuare gli elementi concreti a supporto di talecollegamento.

Né il contratto di finanziamento, né la documentazione agligiustificato l’emissione delle fatture.Questa Corte ha osservato che solo in caso di esistenza di regolare fatturadeve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essarappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire provadell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (cfr. Cass. n. 7881 del2016; Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 5748del 2010).

Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nellagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015; Cass. n. 21446del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 9108 del 2012; n. 5748 del2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di IVA, la fattura siaredatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v. anche art. 226 della Direttiva2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006).

Invero, l'irregolaritàdella fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenutoprescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno lapresunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rendeinidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alladeduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazionefinanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese eritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. n. 21446 del 2014;Cass. n. 211 del 2018).

In tema di IVA, la Corte di giustizia ha espressoaffermazioni nitide (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14,Barlis 06 - [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c.

AutoridadeTributária e Aduaneira), riprese dalla giurisprudenza interna (Cass. n.23384 del 2017; Cass. n. 10211 e n. 13882 del 2018), nell'esaminare lecondizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, haconsiderato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietàNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa normadella sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226,punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al finedi consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimentodell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazionedell'IVA.

Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziarianon si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anchedelle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, comeemerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila auna fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fannoriferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere didimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, difornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto allefatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debbariconoscere, o no, la detrazione richiesta.Nella specie, il giudice a quo non si è conformato ai principi ampiamenteriportati in quanto, a fronte della contestazione dell'Ufficio circa i requisitidi contenuto delle fatture in questione (quanto alla mancata indicazionedella natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dellesingole operazioni), ha ritenuto sussistenti le prestazioni in base alla meravalorizzazione di un mandato professionale fra soggetti altri rispetto allasocietà poi fallita e di un finanziamento che neppure menzionava ilprofessionista Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il sindacato svolto dalla Corte regionale sull’effettiva esecuzione delleoperazioni contemplate nel contratto di prestazione d’opera professionaleconcluso tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] appare monco, oltreche disallineato dal recinto dei principi nomofilattici, risultando così violatonon solo l’art. 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. 633/1972, ma anche ilNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026fondamentale disposto di cui all’art. 2697 c.c. in tema di onere della provae le norme sulle presunzioni.

Tanto più che nelle fatture in contestazione,emesse a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., si richiama un mandatoprofessionale che coinvolge soggetti diversi dalla ricorrente.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R.600/1973.

Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamenteritenuto utilizzabile, a favore della contribuente, la documentazione(mandato professionale) prodotta solo in sede contenziosa e non già inrisposta all’invito dell’Ufficio, in violazione del divieto di cui all’art. 32citato.Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Come è noto, in tema di processo tributario, a carico della parte appellatavittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specificacontestazione dei motivi d’appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs.546/1992, essendo il thema probandum già fissato in primo grado.

L’unicoonere dell’appellato è quello di riproporre le questioni e le eccezioni nonaccolte, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi dell’art. 56 delmedesimo decreto, che ricalca l’art. 346 c.p.c. (Cass. n. 33347/2023;Cass. n. 21808/2020).

Nel caso di specie tale onere non risulta esserestato assolto, in quanto l’Agenzia non lo va veicolato nelle propriecontrodeduzioni in sede di gravame di merito.Il motivo è comunque infondato.

Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudiziopresuppone un invito specifico e puntuale, corredato dall’avvertimentosulle conseguenze della mancata ottemperanza; la preclusione non operaquando l’invito si limiti a generiche richieste documentali (Cass. n.9001/2025; Cass. n. 9487/2017; Cass. n. 15600/2020).Nella specie, l’invito notificato dall’Ufficio non menzionava specificamenteil mandato professionale richiamato nelle fatture.

Secondo i principi sopraNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026richiamati, non può configurarsi un “rifiuto” di esibizione rispetto a undocumento non oggetto di una richiesta puntuale, con conseguenteinsussistenza dei presupposti della preclusione.Il terzo motivo va, pertanto, respinto.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento ai primi due motividel ricorso, con rigetto del terzo.

La sentenza d’appello va cassata e lacausa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spesedell’odierno giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaPuglia.

P.Q.MAccoglie il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, rigettandone ilterzo.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia la causa per un nuovo esamee per la regolazione delle spese dell’odierno giudizio alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Puglia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del curatorepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Atti-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Puglia n.3836/2024 depositata il 11/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026L’Agenzia delle Entrate notificava in data 10 dicembre 2018 un avviso diaccertamento per l’anno d’imposta 2014 alla [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente attività di compravenditaimmobiliare, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bari in data 22marzo 2018.L’accertamento scaturiva dall’esame delle dichiarazioni fiscali e delladocumentazione prodotta dalla società in risposta a un invito ex art. 32d.P.R. 600/73 e art. 51 d.P.R. 633/72, con cui veniva richiesta ladocumentazione fiscale relativa al 2014.Dall’istruttoria emergeva la contabilizzazione di 13 fatture passive emessedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con descrizione approssimativa (“Acconto consulenzalegale. Mandato professionale del 04.10.2010”), senza esibizione delrelativo contratto. L’Ufficio riteneva la descrizione delle fatture troppogenerica e, in assenza di prova della concreta esecuzione delle prestazioniin favore della [OSCURATO:SOCIETA], negava la detrazione dell’IVA.[OSCURATO:PERSONA] del Fallimento impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Bari, eccependo la nullità dell’avvisoper omissione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 41 Carta deidiritti UE e giurisprudenza CGUE); l’infondatezza nel merito, sostenendoche il mandato professionale richiamato nelle fatture descrivevaanaliticamente le prestazioni e che, comunque, la violazione formale nonsarebbe sufficiente a negare il diritto alla detrazione IVA; l’erroneità deiconteggi dell’Ufficio.L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, riconosceva l’errore neiconteggi e rideterminava l’imposta e le sanzioni in autotutela, macontestava la fondatezza delle altre eccezioni.La CTP di Bari rigettava il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia, lamentando l’erronea interpretazione e applicazione delNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026principio del contraddittorio endoprocedimentale e l’omessa motivazionesulla “prova di resistenza”; la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R.633/1972 in materia di detrazione IVA e fatturazione; la violazionedell’art. 15 d.lgs. 546/92 sulle spese di giudizio.La Corte di secondo grado accoglieva l’appello, annullando l’avviso diaccertamento. L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza d’appello sullabase di tre motivi. Resiste la curatela con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, par. 2, della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 5-ter d.lgs.218/1997. L’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di secondo gradoabbia erroneamente ritenuto non sufficiente, ai fini del contraddittorioendoprocedimentale, l’invito a fornire documentazione contabile,richiedendo invece un invito a comparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/1997.Secondo l’Ufficio, la richiesta di documentazione costituiva già un validomeccanismo di interlocuzione preventiva.Il primo motivo è fondato.La Corte regionale ha motivato l’accoglimento del gravame di merito inpunto di deficit del contraddittorio sulla scorta della seguente testualemotivazione: : “Il primo motivo di gravame lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio endoprocedimentale, obbligatorio in quantol’imposta controversa è un tributo armonizzato (i.v.a.); l’appellantelamenta l’interpretazione che la sentenza impugnata fornisce del suddettoprincipio nel caso di specie giacché essa statuisce che sufficiente al suorispetto sarebbe stato l’invito all’esibizione della documentazionecontabile, notificato in data 27.1.2017, e che la società fallita non avrebbeprospettato le ragioni che avrebbe potuto far valere per paralizzarel’azione dell’amministrazione, vincendo la c.d. “prova di resistenza”. IlNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026motivo è fondato. L’avviso di accertamento impugnato liquida unamaggior i.v.a. dovuta in riferimento all’anno di imposta 2014 e nondichiarata; trattandosi di un tributo “armonizzato”, la realizzazione delcontraddittorio endoprocedimentale era ineludibile; qualsiasi riflessione inmerito alla presente vicenda può involgere soltanto le modalità della suarealizzazione (il quomodo; certamente non l’an). La Corte ritiene chel’invito a fornire documentazione contabile concernente un determinatoanno di imposta non appaghi il citato obbligo; invero, l’autentico esercizio- all’interno del procedimento cui l’attività di accertamento va ricondotta -di un diritto al contraddittorio presuppone che il contribuente sia informatodell’oggetto della decisione che l’amministrazione finanziaria si accinge adadottare e dell’estensione dell’ambito su cui essa interverrà; e che gli siafornita la possibilità di esporre la propria opinione a tal riguardo,eventualmente difendendosi all’interno del procedimento. Tale conclusionediscende in primo luogo dall’art. 41 par. 2 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea riconosce “il diritto di ogni individuo diessere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato unprovvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” e dall’elaborazioneche di tale principio ha effettuato la giurisprudenza della C.g.u.e. (sent. 18dicembre 2008, in C- 349/07, Sopropé, punto 37; sent. 22 ottobre 2013,in C276/12, Sabou, punto 38; sent. 17 dicembre 2015, in C-419/14,WebMindlicenses, punto 84; ed ancora, sent. 10 ottobre 2009, FoshanShunde [OSCURATO:PERSONA], in C-141/08, punto 94; sent.10 settembre 2013, M.G. e N.R., in C-383/13, punto 38; sent. 26settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA], in C-418/11, punto 84; sent. 3 luglio2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] WorldwideLogistics, in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 82); in secondo luogo,dall’esigenza di individuare all’interno dell’ordinamento nazionale il rimedioo lo strumento più appropriato per dare attuazione a tali precetti ed asanzionarne la violazione, atteso che le norme (e le sentenze) comunitarieNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026hanno rimesso agli ordinamenti nazionali tali profili. Questa Corte ritieneche, senza evocare l’istituto recentemente introdotto dall’art. 6 bis L. n.212/00 (né tantomeno l’art. 10 bis L. n. 241/90, quest’ultimo in virtù deldivieto contenuto nell’art. 13 della stessa legge), lo strumento piùappropriato per garantire al contribuente un adeguato margine dicontraddittorio endoprocedimentale sia l’invito a comparire previstodall’art. 5 ter d. lgs. n. 218/97. Tale strumento, utilizzato in virtù diun’applicazione analogica della predetta norma di legge (la quale invece siapplica espressamente agli avvisi di accertamento emessi a far data dal1.7.2020 ai sensi del comma 2 dell’art. 4 octies d.l. n. 34/19),rappresenta un adeguato compromesso tra la disciplina dell’art. 6 bis L. n.212/00, la quale accolla all’amministrazione finanziaria adempimentidispendiosi ed impegnativi (comunicazione dello schema d’atto, decorso diun termine pari a gg. 60, etc.), e l’affidamento ad iniziative istruttoriespontanee, di volta in volta diverse (richiesta di documenti, invio diquestionari, etc.) e sganciate da un paradigma normativo di naturacogente. L’invito a comparire si lascia apprezzare anche perché consenteal contribuente di conoscere gli elementi costitutivi della pretesaimpositiva che nei suoi confronti incombe; infatti, in base all’art. 5 ter d.lgs. n. 218/97 l’invito a comparire è notificato per avviare il procedimentodi accertamento con adesione prima di emettere un avviso diaccertamento; appare quindi evidente che il confronto che ne segue sisvolge lungo la linea tracciata dai presunti fattori predittivi dell’imponibileoccultato. Nel caso di specie, il contraddittorio endoprocedimentale èmancato e la sua violazione inficia la sua validità; non appare condivisibilel’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale essosarebbe stato garantito dall’invito n. I00034/2017 di prot. tramite il qualeera chiesta l’esibizione della documentazione contabile afferente all’annodi imposta 2014. Infatti, tale atto non consentiva alla contribuente diessere informata sul tenore degli elementi fattuali e giuridici sulla base deiNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026quali l’Agenzia delle Entrate avrebbe articolato la propria pretesaimpositiva. Del resto, la sua natura di atto tipicamente istruttorio locolloca a monte dell’individuazione di siffatti elementi. La sentenzaimpugnata afferma inoltre che “la ricorrente non è stata in grado,nemmeno in questa sede, di prospettare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio per paralizzare l’azionedell’amministrazione”. La statuizione non appare condivisibile. Lacontribuente di contro, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,ha enumerato in modo dettagliato le ragioni che avrebbe opposto allapretesa dell’appellata; a tal proposito si rimanda al contenuto delle pagg.nn. 8 - 10 e delle pagg. nn. 14 e 15 del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado; ivi sono elencate le ragioni invocate a confutazione della tesidell’ufficio impositore. Inoltre, occorre delimitare correttamente la sogliache le ragioni del contribuente devono essere in grado di valicareallorquando esse sono sottoposte alla c.d. “prova di resistenza”. Taliragioni non devono essere o apparire idonee a paralizzare l’azionedell’amministrazione; se così fosse, lo svolgimento del contraddittorioendoprocedimentale dovrebbe necessariamente concludersi conl’abdicazione dell’ufficio impositore all’esercizio delle proprie pretese (salvila mala fede o la colpa grave di colui che ne è titolare). La Corte ritieneche meriti condivisione l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo il quale il contribuente è tenuto ad enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere ed a non proporre un’opposizionemeramente pretestuosa (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 11685 del2021; Cass. Civ. sent. n. 23050 del 2015); del resto l’art. 5 ter d. lgs. n.218/97, già richiamato, sanziona con la nullità l’avviso di accertamentonon preceduto dalla notifica dell’invito a comparire “qualora, a seguito diimpugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbepotuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato”. Anche inquest’ultimo caso il dettato legislativo tratteggia una prova di resistenzaNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026che si limita all’esplicitazione delle ragioni che il contraddittorio avrebbeospitato ma non demanda al giudice la prognosi postuma circa la capacitàdi tali ragioni di concludere il procedimento con un risultato differente daquello effettivamente adottato”.Osserva questa Corte che dall’esame degli atti emerge che l’Agenzia delleEntrate ha notificato alla contribuente, prima dell’emissione dell’avviso diaccertamento, un invito – identificato come n. I00034/2017 – con il qualesi richiedeva la presenza personale (o tramite rappresentante) pressol’ufficio, al fine di fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento, nonchédi esibire la documentazione analiticamente indicata e ogni altra utile alloscopo. In particolare, come si legge testualmente nell’atto, l’Ufficio hainvitato ex artt. 51 D.P.R. 633/72 e 32 D.P.R. 600/73 la contribuente apresentarsi di persona, o per mezzo di un rappresentante, per fornire datie notizie rilevanti ai fini dell’accertamento avviato nei Suoi confronti e peroffrire chiarimenti relativamente alla sua posizione fiscale dell’anno 2014,nel contempo esibendo la documentazione analiticamente indicatanell’atto e ogni altro documento utile e chiarificatorio.Non può condividersi, dunque, la lettura resa dai giudici di secondo grado,secondo cui si sarebbe trattato di un mero invito circoscritto alla richiestadi documentazione contabile. Al contrario, l’atto in questione integra unvero e proprio meccanismo di interlocuzione preventiva, idoneo aconsentire al contribuente di esporre le proprie ragioni nel corso delprocedimento. In altri termini, a venire in apice è un meccanismofinalizzato al confronto preventivo, idoneo a consentire al contribuente diesporre le proprie ragioni nel corso del contraddittorio alla cuiinstaurazione l’invito era intrinsecamente preordinato.La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormaiconsolidato, ha chiarito che le modalità di realizzazione del contraddittorioendoprocedimentale non sono soggette a forme vincolate: è sufficienteche il contraddittorio si realizzi in modo effettivo, a prescindere dagliNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026strumenti concretamente adottati, siano essi procedure partecipative oaltri meccanismi di interlocuzione preventiva, come l’inoltro di questionario il riconoscimento dell’accesso agli atti (v. Cass. 20436/2021). Èsedimentata l’affermazione per la quale “le modalità di realizzazione delcontraddittorio non sono a forma vincolata, essendo sufficiente (enecessario) che si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti inconcreto adottati, siano essi il ricorso a procedure partecipative ol’impiego di altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come,ad esempio, l’inoltro di questionari, il riconoscimento dell’accesso agli attiovvero l’espletamento di altre attività che risultino funzionali a dettoobbiettivo” (Cass. n. 18489/2024). Ne consegue che, in tema diaccertamento c.d. “a tavolino”, l’Amministrazione finanziaria è tenuta arispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributiarmonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a paradigmaobbligato, ma a “schema libero”, bastando assicurare l’effettività dellostesso, indipendentemente dagli strumenti adottati.Risulta pertanto erronea la statuizione del giudice di appello secondo cuil’unico strumento idoneo a garantire il contraddittorio sarebbe l’invito acomparire ex art. 5-ter d.lgs. 218/97, arbitrariamente preferito rispetto adaltre modalità.L’adozione da parte dell’Ufficio di uno strumento idoneo a consentirel’instaurazione di un effettivo contraddittorio endoprocedimentale, qualel’invito notificato alla contribuente, rende superflua ogni indagine sulla c.d.“prova di resistenza”, che assume rilievo solo in caso di mancatafattispecie.Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, letteree) e g), d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Si censura lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, perNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026individuare la natura delle prestazioni, il riferimento nelle fatture almandato professionale del 4.10.2010, senza che vi fosse prova dellaconcreta esecuzione delle prestazioni in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. esenza che le fatture contenessero una descrizione dettagliata delleoperazioni, come richiesto dalla normativa IVA.Il secondo motivo è fondato.La giurisprudenza di legittimità restituisce un quadro netto e definito diprincipi. La Suprema Corte è inequivoca nell’evidenziare che, in tema diIVA, la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazionedell’entità e della natura dei servizi forniti, nonché della specificazionedella data in cui è effettuata o ultimata la prestazione, al fine di consentirealle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’impostadovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione (Cass. 16 gennaio 2023,n. 1028). La giurisprudenza nomofilattica osserva che, qualoral’amministrazione finanziaria contesti la deduzione di costi per genericitàdelle fatture, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delleoperazioni; la fattura, infatti, perde la sua idoneità probatoria se noncontiene elementi sufficienti a identificare la natura e la qualità delleprestazioni svolte (v. in tema Cass. 3 agosto 2021, n. 22130). Inoltre, èstato precisato che una fattura che accorpi attività dai contenuti disparatisenza dettagli non consente di identificare l’oggetto della prestazione enon risponde alle finalità di trasparenza e conoscibilità richieste dallanormativa IVA (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21184). Ancora di recente è statoribadito che, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizidevono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi,nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati oultimati, come previsto dall’art. 226 della direttiva 2006/112/CE (Cass. 29febbraio 2024, n. 5419).Rispetto a questo perimetro di regole, la lettura fornita dalla Corteterritoriale appare stridente nella misura in cui si è limitata a ritenereNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026sufficiente, per individuare la natura delle prestazioni, il mero richiamonelle fatture al mandato professionale del 4 ottobre 2010. Il giudiced’appello ha sorvolato sulla circostanza per la quale detto contratto venivastipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza che laImmoberdan S.r.l. – destinataria delle fatture – vi fosse mai menzionata,né direttamente coinvolta. Che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse socio unico dellaImmoberdan S.r.l. è profilo che non esclude l’alterità soggettiva e sulquale la Corte regionale ha mancato di soffermarsi: a venire in rilievoerano due soggetti giuridici autonomi e la disciplina IVA, di matriceunionale, richiede trasparenza e certezza nella documentazione delleoperazioni, nonché elementi oggettivi e verificabili a fondamento del dirittoalla detrazione.Ciò detto, il giudice d’appello ha sorvolato sulla mancanza di ogni traccia,in alcuna parte del mandato, di prestazioni rese in favore della societàfallita o per conto di quest’ultima. Le fatture, dal canto loro, si limitano aevocare genericamente un “acconto consulenza legale” riferito a quelmandato, senza alcuna descrizione puntuale delle operazionieffettivamente svolte. A fronte di tale vistosa genericità è mancata ogniverifica sulla reale esistenza e sulla natura delle operazioni fatturate, pureimposta dall’art. 21, comma 2, lettere e) e g), del d.P.R. 633/1972, atenore del quale la fattura deve indicare con chiarezza il committente especificare natura, qualità e quantità dei servizi fatturati. In linea diprincipio, non basta infatti un generico richiamo a un contratto: lanormativa vigente in materia fiscale pretende che la fattura consenta diindividuare con precisione le prestazioni e il soggetto che ne habeneficiato.La Corte di merito ha attribuito rilievo a presunzioni, abdicando a un vaglioreale dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenendo, peraltro,che la stipula di un contratto di finanziamento da parte della ImmoberdanS.r.l. potesse essere ricondotta all’attività dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], maNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026tralasciando di individuare gli elementi concreti a supporto di talecollegamento. Né il contratto di finanziamento, né la documentazione agligiustificato l’emissione delle fatture.Questa Corte ha osservato che solo in caso di esistenza di regolare fatturadeve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essarappresentato, con conseguente onere dell'Agenzia di fornire provadell'indeducibilità, per non inerenza, del costo (cfr. Cass. n. 7881 del2016; Cass. n. 21446 del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 5748del 2010). Ciò sempre che, come reiteratamente affermato nellagiurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21980 del 2015; Cass. n. 21446del 2014; Cass. n. 24426 del 2013; Cass. n. 9108 del 2012; n. 5748 del2010), sia in tema di imposizione diretta che in tema di IVA, la fattura siaredatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (v. anche art. 226 della Direttiva2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006). Invero, l'irregolaritàdella fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenutoprescritti dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno lapresunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rendeinidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alladeduzione del costo relativo; per conseguenza l'amministrazionefinanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese eritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. n. 21446 del 2014;Cass. n. 211 del 2018). In tema di IVA, la Corte di giustizia ha espressoaffermazioni nitide (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14,Barlis 06 - [OSCURATO:PERSONA] e Turísticos SA c. AutoridadeTributária e Aduaneira), riprese dalla giurisprudenza interna (Cass. n.23384 del 2017; Cass. n. 10211 e n. 13882 del 2018), nell'esaminare lecondizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, haconsiderato che la normativa unionale prescrive l'obbligatorietàNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all'omologa normadella sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226,punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al finedi consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l'assolvimentodell'imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazionedell'IVA. Senz'altro, ha aggiunto la Corte, l'amministrazione finanziarianon si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anchedelle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, comeemerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila auna fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fannoriferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'IVA l'onere didimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, difornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto allefatture, che l'Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debbariconoscere, o no, la detrazione richiesta.Nella specie, il giudice a quo non si è conformato ai principi ampiamenteriportati in quanto, a fronte della contestazione dell'Ufficio circa i requisitidi contenuto delle fatture in questione (quanto alla mancata indicazionedella natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dellesingole operazioni), ha ritenuto sussistenti le prestazioni in base alla meravalorizzazione di un mandato professionale fra soggetti altri rispetto allasocietà poi fallita e di un finanziamento che neppure menzionava ilprofessionista Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il sindacato svolto dalla Corte regionale sull’effettiva esecuzione delleoperazioni contemplate nel contratto di prestazione d’opera professionaleconcluso tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] appare monco, oltreche disallineato dal recinto dei principi nomofilattici, risultando così violatonon solo l’art. 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. 633/1972, ma anche ilNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026fondamentale disposto di cui all’art. 2697 c.c. in tema di onere della provae le norme sulle presunzioni. Tanto più che nelle fatture in contestazione,emesse a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., si richiama un mandatoprofessionale che coinvolge soggetti diversi dalla ricorrente.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R.600/1973. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamenteritenuto utilizzabile, a favore della contribuente, la documentazione(mandato professionale) prodotta solo in sede contenziosa e non già inrisposta all’invito dell’Ufficio, in violazione del divieto di cui all’art. 32citato.Il terzo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Come è noto, in tema di processo tributario, a carico della parte appellatavittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specificacontestazione dei motivi d’appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs.546/1992, essendo il thema probandum già fissato in primo grado. L’unicoonere dell’appellato è quello di riproporre le questioni e le eccezioni nonaccolte, intendendosi altrimenti rinunciate, ai sensi dell’art. 56 delmedesimo decreto, che ricalca l’art. 346 c.p.c. (Cass. n. 33347/2023;Cass. n. 21808/2020). Nel caso di specie tale onere non risulta esserestato assolto, in quanto l’Agenzia non lo va veicolato nelle propriecontrodeduzioni in sede di gravame di merito.Il motivo è comunque infondato. Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudiziopresuppone un invito specifico e puntuale, corredato dall’avvertimentosulle conseguenze della mancata ottemperanza; la preclusione non operaquando l’invito si limiti a generiche richieste documentali (Cass. n.9001/2025; Cass. n. 9487/2017; Cass. n. 15600/2020).Nella specie, l’invito notificato dall’Ufficio non menzionava specificamenteil mandato professionale richiamato nelle fatture. Secondo i principi sopraNumero registro generale 503/2025Numero sezionale 373/2026Numero di raccolta generale 12624/2026Data pubblicazione 05/05/2026richiamati, non può configurarsi un “rifiuto” di esibizione rispetto a undocumento non oggetto di una richiesta puntuale, con conseguenteinsussistenza dei presupposti della preclusione.Il terzo motivo va, pertanto, respinto.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto con riferimento ai primi due motividel ricorso, con rigetto del terzo. La sentenza d’appello va cassata e lacausa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spesedell’odierno giudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaPuglia. P.Q.MAccoglie il primo motivo e il secondo motivo del ricorso, rigettandone ilterzo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esamee per la regolazione delle spese dell’odierno giudizio alla Corte di giustiziatributaria di II grado della Puglia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris