CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05915/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Letta la nota in data 28 dicembre 2022 del presidente di Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di pubblica_ydienza del 21 dicembre 2022 riguardante il procedimento n. 39422/2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in tale dispositivo, siano, nella parte finale dello stesso, sostituite le parole: «al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica», con le parole: «ad altra Sezione della Corte di appello Napoli»; rilevato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto la sentenza impugnata era stata pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli, e non dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva emesso la sentenza di primo grado; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., provvedendo a sostituire nel dispositivo, nella parte finale di esso, le parole: «al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica», con le parole: «ad altra Sezione della Corte di appello Napoli»; P.Q.M. Ordina la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione al ricorso RG 39422/2022 nel senso che, in luogo di: «al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica», deve leggersi: «ad altra Sezione della Corte di appello Napoli». Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in data 11/01/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘nte