CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 26 gennaio 2016, riqualificato il fatto contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 480 cod.pen, per avere, nella qualità di progettista di un'opera edilizia, attestato, nella prevista relazione paesaggistica, l'asservimento di un terreno agricolo ad un altro in assenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge - fatto commesso in Patù il 23 ottobre 2009 - ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, il suo difensore e denuncia, con quattro motivi, plurime violazioni di legge e vizi motivazionali: assume che non sarebbe condivisibile la tesi dell'illegittimità della cessione di cubatura e quella della falsità ideologica di quanto attestato dal progettista nella relazione paesaggistica trattandosi di valutazioni di natura discrezionale 3. Il ricorso è infondato ma non inammissibile. 3.1 [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'orientamento interpretativo secondo il quale:<<Integra il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio» (Sez. 5, n. 12733 del 27/01/2020, Cascino, Rv. 279021»; ciò perché, quanto trasfuso nella relazione dal progettista, non si identificava nell'interpretazione di norme di rango primario o secondario, ma nell'attestazione di dati di fatto da lui percepiti, anche tramite le visure catastali: vale a dire la contiguità o, comunque, la vicinanza di terreni agricoli e il comune indice di fabbricabilità di questi ultimi. L'esistenza, però, anche di diverso orientamento di questa Corte, rappresentato dalle sentenze citate nella memoria della difesa, rende gli spiegati motivi non manifestamente infondati. 4. La non manifesta infondatezza del ricorso consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione ed impone il rilievo delle cause di non punibilità, a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., e la conseguente loro dichiarazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266): nella specie la prescrizione del reato contestato all'imputato, maturata il 15 maggio 2020 (pur considerate le sospensioni del relativo corso per 3 anni e 22 giorni). 5. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere este