CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 3302 / 201 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliatain Roma in via S. [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA – sede di Milanon. 31 65 / 1 4 depositat a il 1 6 / 6 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 luglio 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: l’Agenzia delle Entrate recuperò a tassazione con avviso di accertamento n. T9501A200089/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “ il contribuente” o “l’odierno ricorrente”) un maggior reddito non dichiarato di euro 10.990,09 per l’anno 2007. Impugnato l’atto impositivo con numerose censure, la C TP di Milano rigettò il ricorso. La CTR della Lombardia, su appello del contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, il Gratani ha proposto ricorso per cassazione affidato complessivamente a dodici motivi , alcuni dei quali articolati in più profili. Resiste l’Agenzia delle Entrate con un controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivodi ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza. Carenza dei requisiti essenziali (artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, art. 112 c.p.c.in relazione agli artt. 23, 24, 53 e 97, 101 comma 2, 111 Cost.”, il contribuente censura la sentenza di appello per genericità e lacunosità della motivazione, gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale”. In particolare, la motivazione sarebbe apparente e apodittica, priva di riferimenti precisi e puntuali ad atti processuali o, comunque, depositati nei giudizi di merito. r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivodi ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza impugnata – Violazione degli artt. 3 Legge n. 890/1982 e 42 comma 3 d.P.R. n. 600/1973”, il contribuente censura la sentenza di appelloper aver omesso di affrontare il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado relativo all’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, questione già sollevata con il ricorso di primo grado avverso l’atto impositivo. 3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 23, 24, 53, 97, 101 comma 2, 111 Cost. – Arbitraria integrazione della motivazione dell’atto ” , il contribuente ribadisce in sostanza le censure di genericità della motivazione della sentenza di appello, come dimostra anche l’affermazione, smentita dal ricorrenteche ha incorporato nel ricorso il testo dell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, che l’avviso di accertamento “discenderebbe in modo completo dal contenuto del processo verbale di constatazione”.Così operando, i giudici di appello avrebbero innovato arbitrariamente la motivazione dell’avviso di accertamento. 4. Con il quarto motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 37 bis, commi 4 e 5, e dell’art. 41bis d.lgs. n. 600/1973; della legge n. 241/1990 e dell’art. 2697 c.c.; degli artt. 24 e 53 Cost.; dei princìpi di diritto posi dalla CGUE; de gli artt. 101 e 112 c.p.c.”, il contribuente insiste nella censura di carente motivazione mossa contro la sentenza di appello, diffondendosi poi nella contestazione della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo impugnato in prime cure. 5. Con il quinto motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 4c.p.c. –Nullità della sentenza impugnata - Violazion e de ll’ art. 41 bis d.lgs. n. 600/1973, dell’art. 32 d.lgs. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., dell’art. r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 37 bis d.lgs. n. 600/1973, dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997, dell’art. 112 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per nonessersi pronunciata su questioni ritualmente devolute al giudice di primo grado in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento e successivamente riproposte in appello con i motivi di impugnazione.Tali questioni sono: la violazione dell’art. 41 bis del d.P.R.n. 600/1973 per insussistenza dei presupposti dell’accertamento parziale, la nullità per mancanza di istruttoria dell’avviso di accertamento, l’ inversione dell’onere della prova incombente sull’Agenzia delle Entrate, la violazione dell’art. 37 bis d.P.R. n. 600/1973, l’ omessa previa richiesta di chiarimenti , l’omessa previa contestazione delle sanzioni irrogate ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997. 6. Con il sesto motivo, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione: artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2727 c.c., artt. 3, 24, 53, 97, 101 comma 2, 111, 70 e 76 Cost.; contrasto tra la sentenza e gli atti di causa”, il contribuente ribadisce il vizio della sentenza impugnata che travisa i fatti, si fonda su documenti non allegati agli atti di causaed è carente di motivazione rispetto alle questioni proposte sin dal primo grado di giudizio e devolute alla cognizione della C.T.R., oltre a recepire acriticamente le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate riversando su di lui l’onere di fornire la prova contraria. 7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Esistenza/Inesistenza d i operazioni economiche Addcons s.r.l./Woodrow McKinney Co. LLC”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver affrontato le questioni da lui poste circa la reale esistenza del contratto di assicurazione stipulato con la società statunitense. 8. Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “ Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione dell’art. 29 DL n. 78/2010 – Art. r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 67 d.P.R.n. 600/1973 – Art. 112 c.p.c. – Art. 42 d.P.R. n. 600/1973 – Artt. 3, 24, 101 comma 2, 111 Cost. –Assenza di qualificazione della tipologia dell’atto impugnato – Duplicazione dell’azione esecutiva ” , il contribuente censura la sentenza impugnata per non a ver essa qualificato in diritto se l’avviso di accertamento emanato dall’Agenzia delle Entrate era o meno autoesecutivo (in base all’art. 29 del d.l. n. 78/2010), e dunque se, con l’emissione della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione, si fosse posta in essere una duplicazione di attività esecutiva. 9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato“Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza impugnata – Violazione degli artt. 43 e 67 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 16 d.lgs. n. 472/1997 e 4 D.L. n. 167/190 – Omessa pronuncia ed errata quantificazione della pretesa tributaria”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di decidere sul motivodi impugnazione, proposto sin dal primo grado, relativo alladecadenza della pretesa tributaria ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973. In analoga omissione di pronuncia la C.T.R. sarebbe incorsa con riferimento alla quantificazione della pretesa tributaria, all’applicazione delle sanzioni, all’applicabilità nei confronti del contribuente dell’art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990. 10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 c.p.c.(domande ed eccezioni nuove in appello), art. 113 c.p.c. – Artt. 3, 24, 101 comma 2, 111 Cost. in relazione alla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 7 della legge n. 212/2000”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inammissibilità, in quanto nuovo, del motivo relativo alla mancanza dei poteri di firma in capo al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento. r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n.4 c.p.c. –Nullità della sentenza (artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, art. 2697 c.c., art. 7 L. n. 212/2000, art. 17 comma 1 bis L. n. 165/2001, art. 29 DLn. 78/2010, artt. 18, 24 d.lgs. n. 546/1992, artt. 101, 115 c.p.c., artt. 3, 24, 101, 111 e 113 Cost.)”, il contribuente insiste nel censurare la sentenza impugnataper l’omessa pronuncia in relazione alla dedotta mancanza di valida delega di firma, affermando di aver proposto validamente motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 avverso la documentazionerelativa alla delega, prodotta dall’amministrazione. 12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs. n. 546/1992, 42 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., degli artt. 3 e 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 17comma 1 bis L. n. 165/2001, dell’art. 29 D.L. n. 78/2010, dell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973”, il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatoche la delega in atti relativa alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento sarebbe senz’altro valida trattandosi di una delega di firma. 13. I motivi rubricati ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono strettamente connessi in quanto con essi il contribuente ha dedotto la carenza motivazionale della sentenza impugnata e il vizio di omessa pronuncia sulle questioniindividuate nell’esposizione degli stessi. Tali motivi, dunque, possono essere esaminati e decisi congiuntamente. 13.1. Essi sono fondati. La sentenza di appello si rivela innanzitutto corredata da una motivazione apparente. Le numerose questioni dedotte nei due giudizi di merito dall’odierno ricorrente, veicolate dai motivi di impugnazione proposti in primo grado, nonché dai motivi di appello e dalle eccezioni e difese che il r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ha trascritto nelle loro parti essenziali in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, risultano nella sostanza non esaminate. La sentenza di appello, infatti, dopo aver sbrigativamente risolto la questione della validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, si limita ad affermare che “le ulteriori eccezioni…riguardanti la presunta violazione di disparati princìpi dello Statuto del contribuente sono da considerarsi del tutto prive di fondamento”, essendo l’attuale appellante risultato socio “di una consistente quota della compagine sociale della Addcons s.r.l., nonché rappresentante legale della stessa, come risulta dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, dallo stesso sottoscritto”. Tale parte della motivazione è puramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] di appello, infatti, non ha dato conto di quali fossero le eccezioni spiegate dal contribuente circa la violazione dello Statuto del contribuente, e quale rilevanza abbia rispetto a tali eccezioni la circostanza che il Gratani fosse socio di maggioranza della Addcons s.r.l. La sentenza impugnata, inoltre, afferma di “condividerele motivazioni esposte nell’avviso di accertamento”senza spiegare il percorso logico- valutativo seguìto che l’ha portata a ritenere soddisfatto l’onere della prova, a carico dell’amministrazione, relativo ai fatti storici posti alla base dell’atto impositivo impugnato, e senza confrontarsi con le questioni devolute alla C.T.R. con i motivi di appello, questioni già portate alla cognizione del giudice di primo grado. Tale carenza motivazionale impinge nella violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.e 111, comma 6, Cost. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 -01) 14. Il quarto motivo, nella parte in cui tratta della sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, è assorbito dall’accoglimento dei r.g. n. 3302/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] restanti motivi, visto che, all’esito del giudizio di rinvio, la C.T.R., oltre ad esaminare le questioni devolute con l’atto di appello, e specificamente indicate nei motivi di impugnazione prop osti dinanzi a questa Suprema Corte,dovrà adeguatamente motivare anche circa la sufficienza dell’apparato motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato in prime cure. 15. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso