CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma di conferma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Velletri in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Velletri il 28 ottobre 2012 alla pena di anni 1 di reclusione euro 300 di multa. Rilevato che il primo motivo del ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità penale, è fondato su doglianze in punto di fatto e sollecita la Corte di legittimità ad una, inammissibile, rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. Il motivo è, inoltre, meramente riproduttivo degli stessi profili di censura già dedotti in sede di impugnazione ea adeguatamente disattesi dalla Corte di Appello riWla quale si da- atto dell'arresto in flagranza dell'imputato e della confessione ( pag. 3). Considerato che il secondo motivo del ricorso, volto a contestare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., è riproduttivo della stessa censura già dedotta in sede di appello e vagliata e disattesa dalla Corte con argomenti giuridici corretti (pagg. 3-4 ove si dà atto che i beni di cui l'imputato si era impossessato, ovvero attrezzatura elettrica, erano custoditi all'interno di un veicolo destinato alla circolazione per attività lavorativa lasciato parcheggiato sulla pubblica via e dunque dovevano intendersi esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] nso