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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23129/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35365/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Veturia n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 10 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 4576 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di trasferimento di bene immobile emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (aggiudicatario) nella procedura di espropriazione forzata promossa dal condominio dell’edificio in Milano, via Debussy n. 10 (creditore procedente) in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice esecutata).

A fondamento della statuizione resa, il giudice territoriale ha rilevato che la doglianza sollevata dall’opponente (essere l’effettivo proprietario del cespite staggito) andava dedotta con opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., peraltro aliunde intentata senza positivo esito, osservando altresì che la domanda di accertamento del diritto di proprietà sull’immobile era stata comunque disattesa dallo stesso Tribunale di Milano in altro giudizio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria; benché ritualmente evocati, non hanno svolto attività processuale nel grado il [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in Milano, via Debussy n. 10, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i cinque mezzi di gravame articolati, il ricorrente lamenta plurimi errori inficianti la gravata pronuncia, in dettaglio: -violazione e falsa applicazione degli artt. 616, 617, 618 e 624 cod. proc. civ., asseritamente consistita nell’aver escluso la legittimazione del ricorrente a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, ignorando che il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile anche per denunciare vizi sostanziali, quali l’esistenza r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di una situazione soggettiva (la proprietà del cespite staggito) inficiante la validità o l’efficacia dell’atto; - violazione dell’art. 183, sesto comma, cod. pr oc. civ., per non aver il giudice accolto l’istanza di concessione dei termini per il deposito delle memorie previste da detta norma formulata dall’opponente; -violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessaria in giudizio, alla quale la notifica dell’atto introduttivonon era andata a buon fine; -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di annullamento dell’aggiudicazione per irrisorietà del prezzo; -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di nullità del decreto di trasferimento in ragione della situazione di conflitto interessante l’aggiudicatario.

2. Carattere preliminare riveste la disamina del terzo motivo, siccome astrattamente idoneo ad inficiare in radice l’andamento della intera sequenza processuale.

2.1. Sulla questione, la sentenza impugnata ha così motivato: «per evidenti esigenze di economia processuale può prescindersi dalla mancata dimostrazione dell’avvenuta notificazione della citazione introduttiva alla convenuta [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l’opposizione è manifestamente infondatanel merito».

L’argomentazione trascritta non è conforme a diritto.

Basti, al riguardo, rammentare che il debitore esecutato è parte necessaria del procedimento esecutivo in ogni sua articolazione, incluse le incidentali controversie oppositive (cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316).

E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665).

2.2. Erroneamente il giudice di prossimità ha ritenuto di poter decidere in mancanza di un legittimato passivo necessario, invocando «evidenti esigenze di economia processuale […] dal momento che l’opposizione è manifestamente infondata nel merito».

In tal guisa ha inteso richiamare il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia secondo cui « il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tradurrebbe,oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti»(così, sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).

Il riportato principio di diritto, tuttavia, è stato enunciato da questa Corte e ben si attaglia esclusivamente con riferimento al difetto di contraddittorio riscontrato nel (e limitato al) giudizio di legittimità.

Le illustrate esigenze che giustificano la (del tutto eccezionale) superfluità di una integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio si configurano infatti soltanto nel processo di cassazione atteso che: (a) il difetto di contraddittorio già verificatosi nei precedenti gradi di giudizio ha determinato la nullità di tutte le attività processuali ivi svolte e della sentenza che li ha definiti, in nessun caso inidonea, pertanto,a passare in giudicato; (b) la possibilità di prescindere dalla integrità del contraddittorio è concepibile unicamente nella fase o nel grado che determina definitivamente l’esito del giudizio, cioè a dire quando non vi siano potenziali ulteriori gradi di giudizio ancora percorribili, dacché, in quest’ultimo caso, l’esito della lite potrebbe essere modificato, sì, per un verso, da rendere prioritaria la piena esplicazione delle garanzie del dirittodi difesa e, per altro, da determinare la necessità di successiva regolarizzazione del contraddittorio, con allungamento della durata del processo in caso di mancata integrazione.

2.3. Nella vicenda in esame, quindi, il giudice di prossimità, rilevata la mancata regolare evocazione in lite di [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato e litisconsorte necessario, avrebbe dovuto ordinare (mancando una sanatoria per costituzione spontanea) la rinnovazione r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della notifica dell’atto introduttivoalla medesima, in guisa da realizzare l’integrità del contraddittorio.

Non avendo provveduto in tal senso, il giudizio è inficiato da nullità e si impone la cassazione della sentenza resa a conclusione di esso, con rinvio al giudice di primo ed unico grado, individuato nel Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato.

3. L’accoglimento del ricorso per detta ragione assorbe tutte le ulteriori doglianze e riguarda l’intera controversia.

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35365/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Veturia n. 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 10 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 4576 /2019 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 13 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 12maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di trasferimento di bene immobile emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (aggiudicatario) nella procedura di espropriazione forzata promossa dal condominio dell’edificio in Milano, via Debussy n. 10 (creditore procedente) in danno di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice esecutata). A fondamento della statuizione resa, il giudice territoriale ha rilevato che la doglianza sollevata dall’opponente (essere l’effettivo proprietario del cespite staggito) andava dedotta con opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., peraltro aliunde intentata senza positivo esito, osservando altresì che la domanda di accertamento del diritto di proprietà sull’immobile era stata comunque disattesa dallo stesso Tribunale di Milano in altro giudizio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria; benché ritualmente evocati, non hanno svolto attività processuale nel grado il [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio in Milano, via Debussy n. 10, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i cinque mezzi di gravame articolati, il ricorrente lamenta plurimi errori inficianti la gravata pronuncia, in dettaglio: -violazione e falsa applicazione degli artt. 616, 617, 618 e 624 cod. proc. civ., asseritamente consistita nell’aver escluso la legittimazione del ricorrente a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, ignorando che il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. è esperibile anche per denunciare vizi sostanziali, quali l’esistenza r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di una situazione soggettiva (la proprietà del cespite staggito) inficiante la validità o l’efficacia dell’atto; - violazione dell’art. 183, sesto comma, cod. pr oc. civ., per non aver il giudice accolto l’istanza di concessione dei termini per il deposito delle memorie previste da detta norma formulata dall’opponente; -violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice esecutata, [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessaria in giudizio, alla quale la notifica dell’atto introduttivonon era andata a buon fine; -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di annullamento dell’aggiudicazione per irrisorietà del prezzo; -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame della domanda di nullità del decreto di trasferimento in ragione della situazione di conflitto interessante l’aggiudicatario. 2. Carattere preliminare riveste la disamina del terzo motivo, siccome astrattamente idoneo ad inficiare in radice l’andamento della intera sequenza processuale. 2.1. Sulla questione, la sentenza impugnata ha così motivato: «per evidenti esigenze di economia processuale può prescindersi dalla mancata dimostrazione dell’avvenuta notificazione della citazione introduttiva alla convenuta [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l’opposizione è manifestamente infondatanel merito». L’argomentazione trascritta non è conforme a diritto. Basti, al riguardo, rammentare che il debitore esecutato è parte necessaria del procedimento esecutivo in ogni sua articolazione, incluse le incidentali controversie oppositive (cfr. Cass. 01/12/2021, n. 37847; Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass. 12/05/2021, n. 12685; Cass. 31/1/2017, n. 2333; Cass. 30/01/2012, n. 1316). E la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 2.2. Erroneamente il giudice di prossimità ha ritenuto di poter decidere in mancanza di un legittimato passivo necessario, invocando «evidenti esigenze di economia processuale […] dal momento che l’opposizione è manifestamente infondata nel merito». In tal guisa ha inteso richiamare il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia secondo cui « il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazioneprima facie infondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tradurrebbe,oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti»(così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). Il riportato principio di diritto, tuttavia, è stato enunciato da questa Corte e ben si attaglia esclusivamente con riferimento al difetto di contraddittorio riscontrato nel (e limitato al) giudizio di legittimità. Le illustrate esigenze che giustificano la (del tutto eccezionale) superfluità di una integrazione (o regolarizzazione) del contraddittorio si configurano infatti soltanto nel processo di cassazione atteso che: (a) il difetto di contraddittorio già verificatosi nei precedenti gradi di giudizio ha determinato la nullità di tutte le attività processuali ivi svolte e della sentenza che li ha definiti, in nessun caso inidonea, pertanto,a passare in giudicato; (b) la possibilità di prescindere dalla integrità del contraddittorio è concepibile unicamente nella fase o nel grado che determina definitivamente l’esito del giudizio, cioè a dire quando non vi siano potenziali ulteriori gradi di giudizio ancora percorribili, dacché, in quest’ultimo caso, l’esito della lite potrebbe essere modificato, sì, per un verso, da rendere prioritaria la piena esplicazione delle garanzie del dirittodi difesa e, per altro, da determinare la necessità di successiva regolarizzazione del contraddittorio, con allungamento della durata del processo in caso di mancata integrazione. 2.3. Nella vicenda in esame, quindi, il giudice di prossimità, rilevata la mancata regolare evocazione in lite di [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato e litisconsorte necessario, avrebbe dovuto ordinare (mancando una sanatoria per costituzione spontanea) la rinnovazione r.g. n. 35365/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della notifica dell’atto introduttivoalla medesima, in guisa da realizzare l’integrità del contraddittorio. Non avendo provveduto in tal senso, il giudizio è inficiato da nullità e si impone la cassazione della sentenza resa a conclusione di esso, con rinvio al giudice di primo ed unico grado, individuato nel Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato. 3. L’accoglimento del ricorso per detta ragione assorbe tutte le ulteriori doglianze e riguarda l’intera controversia. 4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magi
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