CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la SENTENZA n. 3822/2023 emessa da Corte di appello diROMAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 5407/2024Numero sezionale 740/2026In ordine alle spese di lite, si applica il criterio della soccombenzaNumero di raccolta generale 19893/2026dettato dall’art. 91 c.p.c.; in specie, a norma dell’art. 391,D satea cpuobbnlidcaozio ne 15/06/2026comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vannoliquidate come in dispositivo, nonostante istanza di parte ricorrenteall’ammissione al gratuito patrocinio, posto che il patrocinio a spesedello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n.115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che laparte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa(Cass. n. 8388/2017; Cass n. 25653/2020; Cass. n. 23840/2024).Con riguardo all’istanza presentata dal difensore della partericorrente il 27.5.2026, per giurisprudenza consolidata, questa Cortenon è competente per la liquidazione dei compensi al difensore dellaparte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell’art. 83,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diversepossano trarsi dal comma 3-bis del medesimo art. 83 – introdottodall’art. 1 della legge n. 208 del 2015 – che, nell’imporre al giudicel’adozione del decreto di pagamento “contestualmente alla pronunciadel provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativarichiesta”, esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulleregole di competenza per la liquidazione (Cass., sez. I, 16 giugno2020, n. 11677); la competenza sulla liquidazione dei compensi aldifensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta,ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall’art. 3della legge n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello cheha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell’esitodel giudizio di cassazione (Cass. n. 13806/2018: da ultimo, Cass. n.23626/2025). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 14 giugno 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]