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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 agosto 1971

Cassazione n. 15368/2023

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1971 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 25 novembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deduce'rido, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/08/1971 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 25 novembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deduce'rido, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., lamentando l'erroneità della motivazione con cui la Corte di appello non gli avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 15368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris