CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2022, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 16267 del 2022, la Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Atria, sottoposto a custodia cautelare carceraria per 668 giorni in relazione al reato di rapina, dal quale veniva assolto per non aver commesso il fatto con la sentenza di primo grado - divenuta irrevocabile - con contestuale cessazione di efficacia della misura custodiale. 2. Nell'interesse del ricorrente, avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso il suo difensore, articolando due distinti motivi con cui si deducono violazione degli artt. 627, comma 3, e 628 cod. proc. pen. in relazione all'art. 314 del codice di rito, nonché vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta che il giudice del rinvio abbia disatteso i principi affermati nella sentenza rescindente ed omesso di adempiere al proprio obbligo motivazionale circa le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente un elemento ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione della sentenza rescindente sotto due distinti profili. In primo luogo, nella parte in cui l'indennizzo è stato escluso sulla scorta del rinvenimento presso l'abitazione del ricorrente di una sacca definita come "kit del rapinatore", trattandosi di elemento la cui valenza indiziaria era stata analiticamente valutata ed esclusa dal giudice di merito che ebbe a pronunciare l'assoluzione. In secondo luogo, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha omesso di valutare l'incidenza di tale elemento sul mantenimento della misura cautelare dopo che, a due mesi dalla sua adozione, l'indagato aveva fornito la prova di un alibi rispetto al momento di commissione della rapina, alibi confermato dall'audizione della persona che con lui si trovava la notte del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente per l'evidente connessione - sono fondati nei termini di cui infra. 2. Per quanto qui rileva, la sentenza rescindente ha fissato il principio giusta il quale il giudice di merito, per verificare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato od abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Si è aggiunto che il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori emersi nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento e sempre che la loro valenza non sia stata esclusa o neutralizzata nel giudizio di assoluzione. Si è, da ultimo, precisato che la condotta dolosa o gravemente colposa che osta al riconoscimento del diritto all'equa riparazione postula l'individuazione di un apprezzabile collegamento causale tra la stessa e la custodia cautelare, sia in relazione al suo momento genetico, sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto. In quest'ultima prospettiva, con particolare riferimento all'alibi fornito dall'indagato nell'interrogatorio reso avanti al pubblico ministero in data 26 luglio 2016, positivamente verificato con l'assunzione a s.i.t. della donna che con lui si trovava, la precedente ordinanza annullata era stata censurata per aver omesso di verificare se la condotta ritenuta gravemente colposa avesse contribuito alla tenuta del quadro indiziario per il mantenimento della misura pur dopo la verifica dell'alibi fornito. 2. Nell'effettuare il nuovo esame demandatole, la Corte territoriale ha individuato quale elemento ostativo al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo la condotta, ritenuta gravemente colposa, della detenzione da parte dell'indagato, nella propria abitazione, di quello che è stato suggestivamente definito come il "kit del rapinatore", vale a dire una sacca contenente oggetti che la stessa sentenza di assoluzione aveva ritenuto come "fortemente indizianti della possibile commissione di una o più rapine" (un giubbotto nero, un passamontagna, un taglierino, una penna pistola, una non irrilevante somma di denaro contante). Dopo aver dato atto che la sentenza di assoluzione era giunta alla conclusione che non sussistevano elementi univoci per collegare la suddetta sacca con la rapina oggetto di processo, l'ordinanza ha ritenuto come, nella prospettiva della riparazione, la detenzione di quella sacca - implicitamente, ma del tutto chiaramente, ritenuta quale condotta gravemente colposa - avesse costituito un elemento sinergico e indizio fondamentale rispetto all'adozione della misura cautelare.3. Questa valutazione - reputa il Collegio - non può dirsi manifestamente illogica, né assunta in violazione dei principi espressi nella sentenza rescindente. Non è manifestamente illogico, infatti, ritenere che la custodia, nella medesima sacca, di quegli oggetti - chiaramente utilizzabili per la commissione di reati come le rapine - rappresenti una condotta gravemente colposa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e il ricorrente non contesta che quell'elemento fu sinergico all'adozione della misura cautelare. Né è fondata la doglianza circa il fatto che quell'elemento sarebbe stato ritenuto inutilizzabile, o privato di valenza indiziante, dalla sentenza assolutoria. Come attestato nell'ordinanza impugnata e confermato dallo stesso stralcio di motivazione di quella sentenza quale riportato in ricorso, il Tribunale di Caltanissetta ha infatti ritenuto quegli oggetti "fortemente indizianti della possibile commissione di una o più rapine", avendo, tuttavia, escluso che potesse ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il loro collegamento con la rapina oggetto di processo. Non è stato violato, pertanto, il principio affermato nella sentenza rescindente quale più sopra riportato, non dovendo confondersi la valenza indiziaria di certi elementi (che con riguardo al "kit del rapinatore" la sentenza assolutoria ha confermato) e le regole di giudizio che, anche alla luce delle contrarie prove acquisite in dibattimento e di cui si dà atto nello stralcio di motivazione riportato in ricorso, hanno condotto alla conclusione circa l'assenza di provato collegamento rispetto alla rapina. 4. Ciò che, tuttavia, è mancato nell'ordinanza impugnata è la valutazione - come detto, espressamente ritenuta necessaria nella sentenza rescindente (§ 3.4) - della rilevanza della condotta ritenuta colposa rispetto al mantenimento della misura cautelare una volta acquisita, e verificata, la prova d'alibi fornita dall'imputato. Su questo punto l'ordinanza impugnata è del tutto silente, sicché va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio ad al