Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 19783/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11990del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] – CIPAB, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende R.G. 11990/2021 Cron.

Rep.

C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 FIDEIUSSIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROM A , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 1134/2020 depositata il 22/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., produttrice di latte vaccino, concordò con la [OSCURATO:PERSONA], in data 7 novembre 2002, che la stessa si costituisse fideiussore, a favore del Consorzio interaziendale produttori agricoli bresciani (d’ora in poi CIPAB), primo acquirente del latte prodotto dall’Azienda, in relazione alla produzione di latte delle annate 1997- 1998, 1998-1999 e 2000-2001; che in base a tale accordo la Banca stipulò con il Consorzio tre fideiussioni, a garanzia del puntuale pagamento del prelievo supplementare dovuto dal CIPAB per le consegne di latte in esubero rispetto al quantitativo spettante all’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per le somme di euro 101.697, 52.850 e 12.027; che in data 2 febbraio 2010 la Banca comunicò al CIPAB la sua intenzione di non rinnovare ulteriormente le garanzie prestate e il Consorzio provvide quindi all’escussione delle stesse; che la Banca chiese e ottenne dal Tribunale di Brescia, a titolo di azione di regresso ai sensi dell’art. 1950 cod. civ., un decreto ingiuntivo col quale venne ordinato all’Azienda agricola Vittoria di [OSCURATO:PERSONA] e Antonio – nonché ai soci illimitatamente responsabili Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], a Carlo, Angelo e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori, e a questi ultimi insieme a Giulio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori del garante [OSCURATO:PERSONA] – il pagamento della somma complessiva di euro 167.481,45; che il decreto ingiuntivo fu opposto da tutti i debitori; che nel giudizio fu chiamato in causa il CIPAB, nei cui confronti gli opponenti chiesero che fosse accertata l’illegittimità dell’escussione delle fideiussioni e, nello stesso tempo, la condanna alla manleva in relazione a tutte le pretese creditorie avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tanto la Banca creditrice quanto il CIPAB si costituirono, chiedendo il rigetto dell’opposizione; che il Tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo nonché la domanda di manleva formulata dagli opponenti nei confronti del CIPAB e condannò i medesimi al pagamento delle spese di giudizio; che la sentenza è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propongono ricorso Carlo, Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi; che resistono l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il CIPAM con due separati controricorsi; che le parti hanno depositato memorie.

Consideratoche i motivi di ricorso pongono questioni le quali, per la loro novità e complessità, esigono la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte disponeil rinvio alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11990del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] – CIPAB, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende R.G. 11990/2021 Cron. Rep. C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 FIDEIUSSIONE. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROM A , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 1134/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] s.s., produttrice di latte vaccino, concordò con la [OSCURATO:PERSONA], in data 7 novembre 2002, che la stessa si costituisse fideiussore, a favore del Consorzio interaziendale produttori agricoli bresciani (d’ora in poi CIPAB), primo acquirente del latte prodotto dall’Azienda, in relazione alla produzione di latte delle annate 1997- 1998, 1998-1999 e 2000-2001; che in base a tale accordo la Banca stipulò con il Consorzio tre fideiussioni, a garanzia del puntuale pagamento del prelievo supplementare dovuto dal CIPAB per le consegne di latte in esubero rispetto al quantitativo spettante all’[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per le somme di euro 101.697, 52.850 e 12.027; che in data 2 febbraio 2010 la Banca comunicò al CIPAB la sua intenzione di non rinnovare ulteriormente le garanzie prestate e il Consorzio provvide quindi all’escussione delle stesse; che la Banca chiese e ottenne dal Tribunale di Brescia, a titolo di azione di regresso ai sensi dell’art. 1950 cod. civ., un decreto ingiuntivo col quale venne ordinato all’Azienda agricola Vittoria di [OSCURATO:PERSONA] e Antonio – nonché ai soci illimitatamente responsabili Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], a Carlo, Angelo e [OSCURATO:PERSONA] quali fideiussori, e a questi ultimi insieme a Giulio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori del garante [OSCURATO:PERSONA] – il pagamento della somma complessiva di euro 167.481,45; che il decreto ingiuntivo fu opposto da tutti i debitori; che nel giudizio fu chiamato in causa il CIPAB, nei cui confronti gli opponenti chiesero che fosse accertata l’illegittimità dell’escussione delle fideiussioni e, nello stesso tempo, la condanna alla manleva in relazione a tutte le pretese creditorie avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tanto la Banca creditrice quanto il CIPAB si costituirono, chiedendo il rigetto dell’opposizione; che il Tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo nonché la domanda di manleva formulata dagli opponenti nei confronti del CIPAB e condannò i medesimi al pagamento delle spese di giudizio; che la sentenza è stata impugnata dai debitori soccombenti e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22 ottobre 2020, ha rigettato il gravame ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propongono ricorso Carlo, Angelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi; che resistono l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il CIPAM con due separati controricorsi; che le parti hanno depositato memorie. Consideratoche i motivi di ricorso pongono questioni le quali, per la loro novità e complessità, esigono la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte disponeil rinvio alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nel
Sentenza Cassazione n. 19783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris