CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 febbraio 2026
Cassazione n. 03837/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 5935/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 5017/2/2024 depositata il 30 luglio 2024. Visto l’atto depositato il 2 settembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; visto altresì l’atto depositato il 4 febbraio 2026 con il quale la parte controricorrente e ricorrente incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026); visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]