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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43358/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione, con puntuale esame delle deduzioni difensive, si rinviene, in particolare, a pp. 5-11, in ordine alla ritenuta rilevanza penale del fatto - quanto all'efficacia drogante della sostanza sequestrata-; a p. 14 in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; a pp. 11-14, in ordine al dedotto errore sul fatto e sulla legge extrapenale e sull'insussistenza del dolo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3§/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (congrua e non viziata giustificazione, con puntuale esame delle deduzioni difensive, si rinviene, in particolare, a pp. 5-11, in ordine alla ritenuta rilevanza penale del fatto - quanto all'efficacia drogante della sostanza sequestrata-; a p. 14 in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; a pp. 11-14, in ordine al dedotto errore sul fatto e sulla legge extrapenale e sull'insussistenza del dolo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3§/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
Sentenza Cassazione n. 43358/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris