CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], difensore di se medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro SA.NI. S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Eschilo n. 37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 571/2017 pubblicata il 3 agosto 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un’unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale sito in Umbertide (PG) alla via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 7, amministrato dalla SA.NI. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in poi SA.NI.), conveniva in giudizio la predetta società dinanzi alla sezione distaccata di Città di Castello del Tribunale di Perugia, chiedendone la condanna alla consegna di alcuni documenti relativi all’esecuzione dei lavori di rifacimento dello stabile, affidati in appalto a due diverse imprese edili. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta, la quale contestava il fondamento dell’avversa pretesa. All’esito del giudizio, il Tribunale adìto respingeva la domanda, compensando interamente fra le parti le spese di lite. La decisione veniva impugnata in via principale dallo Spantini e in via incidentale dalla SA.NI., la quale si doleva della disposta integrale compensazione delle spese processuali. Con sentenza n. 571/2017 del 3 agosto 2017 la Corte distrettuale di Perugia respingeva l’appello principale e, in accoglimento del gravame incidentale, condannava lo Spantini alla rifusione delle spese di primo grado; inoltre, in applicazione del criterio della soccombenza, poneva a carico del medesimo anche le spese del giudizio d’appello. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, resistiti con controricorso dalla SA.NI. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. La sola controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene riproposta la censura, già svolta in appello dal defunto [OSCURATO:PERSONA], tesa a denunciare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado in conseguenza della mancata fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di discussione orale della causa, espressamente richiesta dall’attore ai sensi dell’art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c. Con il secondo motivo si lamenta la nullità del procedimento e della sentenza d’appello per avere la Corte distrettuale, in violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., utilizzato a fini decisori documenti contenuti nel fascicolo di parte di prime cure della SA.NI., dalla stessa ridepositato nel successivo grado di giudizio soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni. Con il terzo mezzo viene reiterata la doglianza, già formante oggetto di specifico motivo di appello, volta a denunciare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado in conseguenza dell’ingiustificato rigetto, da parte del Tribunale, dell’istanza di rimessione in termini che l’attore aveva proposto al fine di essere ammesso a produrre in giudizio documenti di formazione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie. Con il quarto motivo è dedotta la nullità dell’impugnata pronuncia per mancanza di motivazione, sull’assunto che il giudice d’appello avrebbe in larga misura ritrascritto in sentenza le argomentazioni difensive contenute nella comparsa conclusionale della SA.NI e che, in ogni caso, l’apparato argomentativo della decisione risulterebbe meramente apparente e tautologico . Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere il giudice a quo omesso di valutare la confessione giudiziale e stragiudiziale resa dal legale rappresentante della SA.NI. Con il sesto motivo è allegata la violazione degli artt. 1105, 1130, 1153, 1710 e 1713 c.c.,per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti relativi alla gestione condominiale può essere esercitato dai singoli condòmini esclusivamente in vista della partecipazione alle adunanze assembleari convocate per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo predisposti dall’amministratore. Con il settimo motivo, prospettante la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si rimprovera alla Corte d’Appello di non aver considerato che il Tribunale aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dalla SA.NI. nei confronti dello Spantini e che tale capo della sentenza non era stato sottoposto a gravame, sicché, dovendo ritenersi sussistente una situazione di reciproca soccombenza delle parti, non era consentito porre interamente a carico dell’attore le spese di primo grado. Il primo motivo è infondato. Per giurisprudenza di questa Corte, l’adozione, innanzi al Tribunale in composizione monocratica, del modello a trattazione scritta, in luogo di quello a trattazione mista richiesto dalla parte, non è causa di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio o di difesa, attesa l’equipollenza tra i detti modelli decisionali, salvo che la parte dimostri una lesione concreta del diritto di difesa mediante l’indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire, ad integrazione dei precedenti atti difensivi (cfr. Cass.n. 464/2016; nello stesso senso si vedano pure Cass. n. 13326/2005 e Cass. n. 13261/2021). L’onere deduttivo anzidetto non è stato adeguatamente assolto dallo Spantini con l’atto di appello -ritrascritto, per la parte che qui interessa, nel corpo del ricorso-, nel quale egli ha omesso di indicare quali ulteriori aspetti della vicenda controversa sarebbe stato possibile evidenziare e approfondire in sede di discussione orale a integrazione delle proprie precedenti difese scritte. Per tale ragione, così come formulata, la doglianza si appalesa priva di consistenza. Il secondo motivo è infondato. Il deposito del fascicolo di parte nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove, sempre che i documenti in esso contenuti siano stati prodotti nel giudizio di primo grado nell’osservanza delle preclusioni probatorie (cfr. Cass. n. 14096/2022, Cass. n. 21571/2020, Cass. n. 29309/2017, Cass. n. 26030/2014, Cass. n. 28462/2013). Nella presente fattispecie non è contestato che i documenti inseriti all’interno del fascicolo di parte della SA.NI. fossero stati tempestivamente depositati in prime cure dalla società convenuta, onde va senz’altro escluso, alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale si intende dare continuità, che gli stessi fossero da considerare nuovi, e come tali non producibili in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. Né la circostanza che il rideposito del suddetto fascicolo nel giudizio di secondo grado sia avvenuto soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni vale a rendere inutilizzabili i documenti ivi contenuti, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso. Per ragioni di ordine logico conviene, a questo punto, procedere allo scrutinio del quarto motivo. Esso appare fondato. Con arresto n. 642/2015, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto -poi ribadito da successive pronunce delle sezioni semplici (tra le più recenti si vedano Cass. n. 24766/2023, Cass. n. 22591/2023 e Cass. n. 19158/2023)- secondo cui nel processo civile non può ritenersi affetta da nullità la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la decisione è fondata. Alla luce dell’insegnamento nomofilattico sopra richiamato, deve escludersi che la nullità della sentenza qui impugnata possa automaticamente derivare dal fatto di essere stata redatta mediante la ricopiatura, più o meno integrale, di taluni passi della comparsa conclusionale depositata dalla SA.NI. Fermo quanto precede, rimane comunque da accertare se, come pure denunciato dal ricorrente, la decisione sia priva del necessario supporto motivazionale. Giova, al riguardo, rammentare che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sot to il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). In particolare, la motivazione può dirsi apparente quando, pur essendo materialmente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giurisdizionale, si riveli inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, perché recant e argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). Ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza gravata sia sorretta da motivazione meramente apparente e in taluni punti insanabilmente contraddittoria. Invero, la Corte distrettuale umbra ha affermato, in esordio, che «tutta la documentazione richiesta dall’appellante veniva fornita» dalla SA.NI. (pag. 4 della sentenza, rigo terzo), senza però minimamente indicare gli elementi probatori posti a base di una siffatta asserzione. Nel prosieguo, richiamando gli artt. 1130, comma 8, e 1130-bis c.c., ha precisato che «ciò che si può richiedere all’amministratore in copia e visione attiene la documentazione del condominio», con la conseguenza che, «se un singolo condòmino abbia interesse ad avere, per ragioni non inerenti la compagine condominiale, documentazione aliena al condominio, dovrà autonomamente provvedervi senza gravare il condominio di richieste che esulino da quanto l’amministratore devecustodire» (pag. 5, righi 6-14). Di poi, trascrivendo e facendo proprie le argomentazioni illustrate nel provvedimento reso dal Tribunale di Perugia il 14 dicembre 2011 in altro giudizio inter partes , ha evidenziato che «alcun obbligo» aveva «l’amministra tore di provvedere direttamente alla consegna dei documenti nei termini ristretti indicati dal ricorrente», in quanto «il condòmino ben poteva, anzi doveva, nel caso in esame sin da sùbito, recarsi direttamente e personalmente presso la sede dell’amministratore per prendere visione dei documenti ritenuti necessari per valutare l’opportunità di proporre impugnativa e chiedere le copie ritenute utili» (pag.6, righi 2 - 4 e 11-15). In tal modo, smentendo quanto in precedenza sostenuto, ha lasciato chiaramente intendere che non tutta la documentazione richiesta dalla Spantini fosse stata messa a sua disposizione dalla SA.NI., senza peraltro curarsi di indicare i documenti «alieni al condominio»che l’attore avrebbe potuto acquisire autonomamente presso terzi e quelli per la cui consegna egli avrebbe imposto un termine eccessivamente breve. Immediatamente dopo, ritornando sui suoi passi, il giudice d’appello ha ribadito che «tutta la documentazione richiesta dal condòmino Spantini» era «stata esattamente fornita, se condo quanto dallo stesso puntualmente richiesto»(pag. 7, righi 3-5). Quindi, tirando le fila del discorso, ha concluso che «l’amministratore forniva ampia prova delle risposte e della documentazione consegnata nel corso del giudizio di primo grado, a fronte delle richieste di documenti avanzate dal condòmino Sig. Spantini» (pag. 8, ultimi quattro righi), ma ancora una volta si è guardato dall’indicare le fonti del proprio convincimento. Anche nel disattendere il motivo di gravame con cui lo Spantini si era doluto del mancato accoglimento, da parte del primo giudice, dell’istanza di rimessione in termini da lui formulata all’udienza del 13 ottobre 2013, al fine di essere ammesso al deposito di documenti di formazione successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie, la Corte territoriale ha utilizzato espressioni tautologiche, sostanzialmente elusive dell’obbligo motivazionale, essendosi limitata ad osservare che «effettivamente la produzione era tardiva ed inammissibile» e che, «inoltre, la documen tazione prodotta non apportava ulteriori elementi valutativi rilevanti»(pag. 9, righi 19-22), senza affatto confrontarsi con le specifiche argomentazioni svolte dall’appellante a sostegno della doglianza formulata, né tantomeno spiegare, sia pur concisamente, perché i documenti in parola fossero da considerare irrilevanti ai fini decisori. Dai rilievi che precedono risulta, quindi, palese come, nel caso in esame, si sia al cospetto di una motivazione solo apparente, in quanto risolventesi in una sequenza di affermazioni apodittiche -per giunta, in taluni punti, fra loro inconciliabili-, nel complesso inidonee a fornire un’adeguata risposta alle censure sollevate dallo Spantini con l’atto di appello. Il vizio riscontrato, per quanto sopra chiarito, determina la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Si impone, pertanto, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della pronuncia gravata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, giusta il disposto dell’art. 385, comma 3, c.p.c. P.Q.M. accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi due, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese