CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 34556/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 31187/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e EggerHans-Magnus; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2.0 SocietàCooperativa; -intimata - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e EllerMirko; -controricorrente - avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di giornalista autore dell’articolo, Jutta KuBtatscher, quale direttrice del sito salto.bz e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2.0, quale editrice, chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla pubblicazione dell’articolo “Fiduciari a Liechtenstein?”, con cui si suggeriva che l’attore, in qualità di assessore all’ambiente, avrebbe avuto un interesse personale nella [OSCURATO:SOCIETA]. e avrebbe potuto essere il fiduciario menzionato nel titolo. Il Tribunale adito accolse la domanda nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], con la condanna al pagamento della somma di Euro 10.000,00, e dispose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2.0 la pubblicazione della rettifica. Avverso detta sentenza proposero appelloCristoph [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.0. Con sentenza di data 26 settembre 2020 la Corte d’appello di Trento rigettò l’appello. Premise la corte territoriale che la sussistenza della diffamazione era stata confermata dal Tribunale sulla base del commento inserito alla fine dell’articolo in collegamento con il titolo intermedio (“L’interesse di Laimer”), la cui portata diffamatoria era stata dimostrata dall’appellato producendo i commenti dei lettori che comprovavano che l’insinuazione aveva fatto effetto. Osservò quindi che elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art. 595 c.p. era il dolo generico e che il redattore, con la scelta del titolo, dei titoli intermedi, della foto dell’ex assessore, nonché delle insinuazioni contenute nel commento finale, aveva consapevolmente optato per la diffamazione. Aggiunse che l’articolo era costruito in modo da presentare un “nuovo affare” sulla base di un “vecchio affare”, postulando l’introduzione di un rapporto fiduciario ed “un collegamento mai realmente chiarito”, e richiamando alla memoria del lettore il coinvolgimento dell’ex assessore nel c.d. scandalo SEL, con il rimando, attraverso il sottotitolo “L’interesse di Laimer”, al fatto che l’ex assessore avrebbe potuto essere sentito dal pubblico ministero, senza dire però chiaramente per quale motivo e nei confronti di chi venissero svolte le indagini. Osservò ancora che non veritiera era la circostanza che l’assessore si sarebbe “presentato” da una delle banche creditrici della società, trattandosi di una rappresentazione scorretta circa chi avesse sollecitato il colloquio (richiesto in realtà dalle banche creditrici), rafforzando l’impressione che l’assessore avesse agito nell’interesse dell’amministratore della società. Osservò quindi che non ricorrevano i presupposti per rendere giustificata la pubblicazione, ai sensi dell’art. 21 Cost., alla luce del collegamento di contenuti parzialmente non attinenti, mezze verità, menzogne e conclusioni, tali da far emergere un “nuovo scandalo” nel settore dell’energia, nell’ambito del quale l’ex assessore all’ambiente sarebbe stato nuovamente sentito dal pubblico ministero e si sarebbe “presentato” per conto del soggetto in situazione fallimentare presso le banche per un interesse non meglio definito (“L’interesse di Laimer”), e tutto questo considerando che non ci si doveva focalizzare su un’analisi atomistica del resoconto, ma sulla veridicità dei fatti raccontati, l’adeguatezza del contesto espressivo, incluso l’utilizzo di titoli e foto, nonché le espressioni adoperate. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 595 e 51 c.p., 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che difettano gli elementi della diffamazione, e cioè la lesione della reputazione altrui, posto che il collegamento fiduciario fra l’ex assessore e la società non era lesivo della sua reputazione, trattandosi della società destinataria di consistenti contributi da parte dell’Assessorato del quale Laimer era titolare, come non lo era il documentato contatto diretto fra costui e l’amministratore della società. Aggiunge che la circostanza della suggestione che può essere prodotta in un terzo dall’articolo non può di per sé costituire lesione della reputazione e che quest’ultima deve essere accertata sulla base del testo dell’articolo e non del fatto che le suggestioni possono avere fatto effetto su qualche lettore. Il motivo è inammissibile. I n tema di azione di risarcimento dei danni dadiffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice dimerito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte dicassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice delmerito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato in ordine alla motivazione se ne è stato denunciato il vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 18631 del 2022). Il motivo di censura chiede a questa Corte di valutare proprio la capacità diffamatoria (nel senso della inesistenza) di quanto risultante dalla pubblicazione in questione. Con il secondomotivo si denuncia violazione degli artt. 595 e 51 c.p., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è stato accertamento del dolo generico, ma solo della circostanza dell’avere accettato (e non invece previsto) il rischio di offesa, peraltro argomentato in modo generico con un richiamo alla scelta del titolo. Il motivo è inammissibile. Alla luce della comune definizione di dolo generico (il quale ha ad oggetto gli elementi costitutivi del reato, anche sepreveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttaviaaccettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio – fra le tante Cass. pen. n. 24645 del 2012), non comprensibile è la censura del ricorrente nei termini che il giudice del merito avrebbe accertato solo la circostanza dell’accettazione, e non anche della previsione, posto che la prima logicamente presuppone la seconda. Sotto tale profilo il motivo è affetto da assenza di specificità. La questione dell’accertamento del dolo perde comunque rilievo ove si consideri che poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand'anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato (Cass. n. 25157 del 2008; n. 22190 del 2009; n. 25423 del 2014). Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 595 e 51 c.p., 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la presenza di inesattezze e/o imprecisioni all’interno di un articolo non inficia la verità del fatto narrato, dovendo essere fatta una valutazione complessiva della marginalità di tali inesattezze rispetto alla verità del fatto, e che nel caso di specie tale valutazione non è stata compiuta, essendosi limitata la corte territoriale a sottolineare marginali incongruenze, laddove invece costituiva un’inesattezza la modalità dell’incontro fra assessore e banca finanziatrice di un imprenditore privato, ma non la circostanza che il primo fissi un appuntamento di due ore per rispondere alle domande rivoltegli dalla seconda. Aggiunge che anche la continenza non è stata correttamente valutata, perché, esclusa la valenza diffamatoria del titolo, si sarebbe dovuto valutare l’articolo nel suo insieme ai fini della percezione che può ricavarne il lettore medio. Il motivo è inammissibile. La censura è affetta dal medesimo vizio rilevato a proposito del primo motivo, poiché dietro la critica sul piano della falsa applicazione di norma di diritto si confuta la valutazione, riservata al giudice del merito, circa la marginalità o meno della eventuale inesattezza, o la ricorrenza del presupposto di fatto della continenza. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import