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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28073/2022

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io, e tale ratio decidendi non è utilmente impugnata in modo specifico con dimostrazione del fatto decisivo e contrario, ritualmente introdotto nel processo e non debitamente valutato dalla CTR.

8. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si contesta la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla o apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione, con la quale si è affermata l'impossibilità di presumere l'inattendibilità della contabilità del con- tribuente sulla base degli elementi indiziari in atti.

9. La censura è inammissibile.

Va rammentato che l'omessa pronun- cia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indi- spensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 - 01).

Dunque ove, come afferma lo stesso ricorrente in dipendenza del motivo sopra riportato, sussista una qualche pronuncia, anche solo implicita, è sol per questo esclusa l'omessa pronuncia e sotto il profi- lo le censure sono contraddittoriamente formulate.

10. Inoltre, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamen- te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

Al contrario, il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. 27/12/2019, n. 34476) è inammissibile.

11. Orbene, nella vicenda all'esame, all'evidenza, il ricorrente solleci- ta la S.C. ad una nuova valutazione dei fatti storici posti a fonda- mento della decisione impugnata, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità.

Infatti, la CTR ha ritenuto - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - che la contabilità tenuta dal contri- buente fosse completamente inattendibile, alla luce dei plurimi ele- menti indiziari forniti dall'Amministrazione e, in particolare, avuto ri- guardo (cfr. p.3 sentenza impugnata): a) alla non corrispondenza tra gli incassi e gli importi delle fatture; b) alla mancata produzione di talune fatture; c) alle anomale operazioni di compensazione con so- cietà di cui il contribuente risultava essere rappresentante legale.

12. Con il sesto motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo apparente la motiva- zione che ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. 13 n motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha preso in esame la doglianza sollevata dal contribuente e ciò esclude ogni pro- filo di omessa pronuncia.

Inoltre, ha accertato con motivazione ido- nea a rispettare il minimo costituzionale - secondo i canoni giuri- sprudenziali già sopra ampiamente richiamati - che l'accertamento impugnato contiene una chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento del medesimo, e di esse la CTR ha anche dato analiticamente conto, secondo quanto sopra già riportato.

14. Con il quarto motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso di pronunciare sulla ripresa a tassa- zione di somme utilizzate per formare i ricavi imponibili negli anni precedenti.

Il quinto mezzo - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso di pronunciare sulla questione concernente la ripresa a tassazione di somme costituenti imposte da versare in nome e per conto dei clienti.

Con il settimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla do- glianza concernente la deducibilità dei costi di talune fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] censura assume - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione concernente la natura delle somme incassate per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I..

Con il nono motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernen- te la natura di talune movimentazioni bancarie contestate.

Il decimo deduce - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente le operazioni contabili registrate sul conto corrente del coniuge del con- tribuente.

Con l'undicesimo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sen- tenza impugnata, - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione concernente la non assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo del ricorrente.

15. Tutti i detti motivi suddetti, con cui si deduce la nullità della sen- tenza sono fondati, sotto l'angolo della motivazione apparente.

Ri- chiamati i principi giurisprudenziali già sopra esposti, il Collegio os- serva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la Commissione tributaria regionale non abbia preso in esame partita- mente le censure sopra evidenziate dall'appellante, limitandosi ad affermare con formula stereotipata a pag.4 della decisione che «le doglianze della parte, invece, si sono risolte in generiche e poco per- tinenti contestazioni a dispetto dei rilievi oggettivi, incontrovertibili di cui si è detto».

Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuen- te, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Ammini- strazione, pone la richiamata motivazione al di sotto del minimo co- stituzionale sotto tali profili.

16. Alla luce di quanto precede i motivi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 del ricor- so vanno accolti , rigettati i restanti, e la sentenza impugnata dev'es- sere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie i motivi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 del ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io, e tale ratio decidendi non è utilmente impugnata in modo specifico con dimostrazione del fatto decisivo e contrario, ritualmente introdotto nel processo e non debitamente valutato dalla CTR. 8. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si contesta la nullità della sentenza impugnata, per vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo nulla o apparente la mo- tivazione che ha respinto l'eccezione, con la quale si è affermata l'impossibilità di presumere l'inattendibilità della contabilità del con- tribuente sulla base degli elementi indiziari in atti. 9. La censura è inammissibile. Va rammentato che l'omessa pronun- cia si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indi- spensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781 - 01). Dunque ove, come afferma lo stesso ricorrente in dipendenza del motivo sopra riportato, sussista una qualche pronuncia, anche solo implicita, è sol per questo esclusa l'omessa pronuncia e sotto il profi- lo le censure sono contraddittoriamente formulate. 10. Inoltre, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamen- te esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Al contrario, il ricorso per cassazione il quale, sotto l'apparente de- duzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di man- canza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. 27/12/2019, n. 34476) è inammissibile. 11. Orbene, nella vicenda all'esame, all'evidenza, il ricorrente solleci- ta la S.C. ad una nuova valutazione dei fatti storici posti a fonda- mento della decisione impugnata, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità. Infatti, la CTR ha ritenuto - con valutazione in fatto non censurabile in questa sede - che la contabilità tenuta dal contri- buente fosse completamente inattendibile, alla luce dei plurimi ele- menti indiziari forniti dall'Amministrazione e, in particolare, avuto ri- guardo (cfr. p.3 sentenza impugnata): a) alla non corrispondenza tra gli incassi e gli importi delle fatture; b) alla mancata produzione di talune fatture; c) alle anomale operazioni di compensazione con so- cietà di cui il contribuente risultava essere rappresentante legale. 12. Con il sesto motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendo apparente la motiva- zione che ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. 13 n motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria ha preso in esame la doglianza sollevata dal contribuente e ciò esclude ogni pro- filo di omessa pronuncia. Inoltre, ha accertato con motivazione ido- nea a rispettare il minimo costituzionale - secondo i canoni giuri- sprudenziali già sopra ampiamente richiamati - che l'accertamento impugnato contiene una chiara ed esaustiva rappresentazione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento del medesimo, e di esse la CTR ha anche dato analiticamente conto, secondo quanto sopra già riportato. 14. Con il quarto motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso di pronunciare sulla ripresa a tassa- zione di somme utilizzate per formare i ricavi imponibili negli anni precedenti. Il quinto mezzo - in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - prospetta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo omesso di pronunciare sulla questione concernente la ripresa a tassazione di somme costituenti imposte da versare in nome e per conto dei clienti. Con il settimo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si lamenta la nullità della sentenza impugnata, per viola- zione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla do- glianza concernente la deducibilità dei costi di talune fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] censura assume - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione concernente la natura delle somme incassate per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. Con il nono motivo - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernen- te la natura di talune movimentazioni bancarie contestate. Il decimo deduce - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla questione concernente le operazioni contabili registrate sul conto corrente del coniuge del con- tribuente. Con l'undicesimo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sen- tenza impugnata, - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione concernente la non assoggettabilità ad IRAP del reddito di lavoro autonomo del ricorrente. 15. Tutti i detti motivi suddetti, con cui si deduce la nullità della sen- tenza sono fondati, sotto l'angolo della motivazione apparente. Ri- chiamati i principi giurisprudenziali già sopra esposti, il Collegio os- serva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge come la Commissione tributaria regionale non abbia preso in esame partita- mente le censure sopra evidenziate dall'appellante, limitandosi ad affermare con formula stereotipata a pag.4 della decisione che «le doglianze della parte, invece, si sono risolte in generiche e poco per- tinenti contestazioni a dispetto dei rilievi oggettivi, incontrovertibili di cui si è detto». Il mancato scrutinio analitico dei singoli motivi del ricorso in appello, riprodotti per autosufficienza nel ricorso per Cassazione in disamina e l'omessa segnalazione di quali fossero, in concreto, gli elementi di fatto idonei a smentire tutte le giustificazioni allegate dal contribuen- te, rispetto alla ricostruzione di maggiori redditi operata dall'Ammini- strazione, pone la richiamata motivazione al di sotto del minimo co- stituzionale sotto tali profili. 16. Alla luce di quanto precede i motivi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 del ricor- so vanno accolti , rigettati i restanti, e la sentenza impugnata dev'es- sere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie i motivi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 del ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvi
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