CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26 LUGLIO 1963 a Lizzano avverso la sentenza del 17 dicembre 2020 della CORTE APPELLO di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese, e gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza resa il 22 giugno 2018 dal GUP del Tribunale di Taranto che, per quel che qui rileva, ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di associazione a delinquere, finalizzata all'esercizio dei delitti di usura, e per diversi reati fine di usura e di esercizio abusivo del credito e, ritenuta la continuazione con fatti giudicati con sentenza irrevocabile resa dalla Corte di appello di Lecce 1'8 gennaio 2013, lo ha condannato ad un aumento di pena ritenuto di giustizia e ha disposto la confisca del denaro giacente sul conto corrente intestato all'imputato, di quello giacente sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], convivente del Surgo; di alcuni veicoli intestati a quest'ultima e a [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del Surgo. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli articoli 62 bis e 133 cod.pen. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte non ha giustificato il calcolo concreto della pena alla luce dei criteri previsti dall'articolo 133 cod. pen. 2.2 violazione di legge in relazione all'art. 240 bis codice penale e vizio di motivazione in ordine ai presupposti della confisca prevista dall'art. 12 sexies d. I. 306/1992, poiché quest'ultima disposizione di legge stabilisce che sono oggetto di confisca i beni di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, a prescindere dall'accertato rapporto di pertinenzialità con il reato, ma recenti arresti giurisprudenziali hanno sottolineato l'esigenza che il momento di acquisizione del bene non risulti eccessivamente lontano rispetto all'epoca di consumazione del reato spia, al fine di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata. Ne consegue che la valutazione della sproporzione deve avere riguardo al reddito e alle attività con riferimento al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti. Applicando tali principi al caso in esame, il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla confisca del conto corrente intestato all'imputato, poiché sul conto sono confluite certamente somme di origine lecita, e cioè i proventi dell'attività lavorativa dell'odierno ricorrente e la corte ha valorizzato la sproporzione non tra le somme rinvenute sul conto corrente e i redditi leciti dell'imputato, ma tra l'intero compendio dei redditi del nucleo familiare e il tenore di vita e le spese accertate negli anni 2014- 2015. Dalla consulenza redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] emerge che i redditi accreditati sul conto corrente erano provento di fonti lecite, e cioè del reddito da lavoro dipendente dell'imputato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la finalità della confisca è quella di evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è conseguito, ma tale funzione è assente laddove la misura colpisca somme di denaro entrate in base ad un titolo lecito e non risulti in alcun modo che siano collegabili all'illecito commesso. Il ricorrente osserva che sul conto corrente della Filareti, sua attuale convivente, sono confluite le retribuzioni per l'attività lavorativa svolta, l'indennità di disoccupazione e un assegno emesso da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno, somme che pertanto erano nella disponibilità della terza e non possono essere attinte da confisca. Anche in questo caso la corte territoriale ha osservato che la donna non aveva necessità alcuna di reperire un'attività lavorativa retribuita, atteso il lussuoso tenore di vita di cui godeva, e aveva lasciato sul conto corrente le retribuzioni per consentirne la tracciabilità, mentre gli esborsi affrontati per il suo mantenimento provenivano da altre risorse. Ma si tratta di considerazioni illegittime e congetturali. Il ricorrente deduce violazione di legge anche in relazione alla confisca dell'autovettura Mercedes classe A e del motociclo [OSCURATO:PERSONA] intestati alla sua ex moglie [OSCURATO:PERSONA] . Osserva al riguardo che per applicare la confisca nei confronti di soggetti terzi occorre innanzitutto accertare la titolarità o la disponibilità dei beni in capo al condannato o al proposto e verificare la sussistenza di eventuali intestazioni fittizie in capo a terzi. Incombe pertanto sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere apparente della intestazione, mentre nel caso in esame la corte si è limitata ad assumere apoditticamente la disponibilità dei beni da parte del Surgo, valorizzando la circostanza che la titolare era la ex moglie e madre dei figli dell'imputato. 2.Con i motivi aggiunti depositati il 12 ottobre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce: violazione di legge in riferimento ai presupposti per l'applicazione della confisca allargata, poiché la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale prevista in tale speciale ipotesi di confisca non opera nel caso in cui il cespite sia intestato ad un terzo, salvo che la parte non dimostri la discrasia tra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene. Il giudice ha ravvisato le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, raffrontandolo con uno stile di vita molto lussuoso palesato dalla disponibilità di una villa di lusso che, tuttavia, è stato oggetto di provvedimento ablativo già nel 2009. Con ulteriore nota depositata il 21 ottobre 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente deduce motivi nuovi ribadendo che la Filarete è una terza estranea che non ha concorso nella commissione delle condotte di usura e sul suo conto corrente sono stati versati i suoi redditi da lavoro dipendente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio è generico, poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla corte d'appello che, respingendo il motivo di gravame, ha evidenziato che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute per la sola assenza di precedenti penali e nel caso di specie non sono emersi elementi positivi nella condotta dell'imputato tali da giustificare la concessione del beneficio, ove si consideri che il predetto ha riportato due condanne definitive. Il ricorrente non si confronta con questa argomentazione e si limita a reiterare i motivi di appello invocando il beneficio in ragione del leale comportamento processuale serbato dall'imputato, che non viene meglio precisato. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, occorre ribadire in questa sede che la stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito che ha il potere esclusivo di irrogare la pena più adeguata alla gravità obiettiva del fatto e alla personalità dell'imputato, incontrando l'unico limite della manifesta illogicità e contraddittorietà delle statuizioni. Nel caso in esame, neppure il ricorrente deduce in sostanza un vizio di manifesta illogicità, limitandosi a lamentare la pretesa eccessiva gravità della pena, mentre la corte ha correttamente evidenziato la proporzionalità della stessa rispetto al contesto organizzato in cui venivano consumati i reati e alla reiterazione delle condotte poste in essere dall'imputato, espressione della sua elevata capacità a delinquere. 2.11 secondo motivo è parzialmente fondato e impone l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca del denaro rinvenuto nel conto corrente intestato all'imputato. Va preliminarmente osservato che il tribunale con la sentenza di primo grado ha disposto la confisca - senza in effetti indicare né la norma di riferimento, né le ragioni poste a sostegno di questa statuizione - del conto corrente dell'imputato; del conto corrente intestato alla convivente dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA]; di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e di un motoveicolo [OSCURATO:PERSONA] intestati a [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del Surgo, e di un'autovettura Fiat 600 intestata alla Filareti. Con l'appello gli avvocati hanno chiesto la revoca della confisca del denaro giacente sul conto corrente dell'appellante e su quello intestato a [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'autovettura 600 e della vettura [OSCURATO:PERSONA] 6, rispettivamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'appellante, sebbene la vettura di marca Citroen, per vero, non sia stata oggetto della statuizione di confisca disposta con la sentenza. Risulta pertanto che la statuizione di confisca avente ad oggetto il veicolo [OSCURATO:PERSONA] A intestato a [OSCURATO:PERSONA] e il motociclo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non è stata oggetto di gravame e tale censura non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. A prescindere dalla considerazione che le censure sulla confisca della Mercedes e del motociclo Suzuki non sono state dedotte con i motivi di appello e non possono essere per la prima volta formulate con i motivi di ricorso, tutte le doglianze aventi ad oggetto beni che non sono intestati all'imputato devono ritenersi inammissibili in questa sede, perché proposte da soggetto non legittimato, qual è appunto il ricorrente, il quale ha dedotto la carenza di prova in ordine alla effettiva disponibilità da parte sua dei beni in oggetto. Deve infatti osservarsi che in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione. (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi). (Sez. 2 - , Sentenza n. 4160 del 19/12/2019 Ud. (dep. 31/01/2020 ) Rv. 278592 - 01) La Corte di Appello ha qualificato la confisca disposta dal tribunale ai sensi dell'art. 12 sexies 1.306/92 e ha respinto le censure formulate dal ricorrente avverso la ablazione delle somme rinvenute sul conto corrente dell'appellante, sottolineando la sproporzione tra le significative spese sostenute dall'imputato per il mantenimento del suo nucleo familiare, tra il 2009 e il 2015, e le entrate lecite dallo stesso dimostrate e osservando che i proventi da attività lavorativa lecita dallo stesso guadagnati sono stati lasciati sul conto corrente oggetto di confisca, proprio perché Surgo traeva i mezzi del sostentamento, proprio e dei familiari, da fonti illecite. Si tratta di motivazione errata; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti; dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (V. Sez. U. sentenza n. 920 del 17.12.2003, Rv. 226491). La giurisprudenza di questa Corte ha anche stabilito che la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta benché non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi, e il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati circa la lecita provenienza dei beni (Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468; Sez. 1, n. 13425 del 21/02/2013, Coniglione, Rv. 255082; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252855). Nel caso di specie, il ricorrente deduce di avere dimostrato che le somme confluite sul conto corrente risultano provento della sua attività lavorativa lecita, mentre la corte le ha ritenute comunque confiscabili ai sensi dell'art. 12 sexies cit., poiché sarebbero state accumulate e non utilizzate grazie ad altre risorse non lecite utilizzate dall'imputato per mantenere il proprio elevato tenore di vita. Ma così facendo la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Non è superfluo , infine, osservare che l'ultimo comma dell'articolo 644 cod.pen. prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dallo stesso art. 644, l'obbligatoria confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Ne consegue, per letterale dettato normativo emergente dal combinato disposto dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., e dell'articolo 6 della legge n. 108 del 1996, la prevista concorrenza delle due confische, quella imposta dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., e quella atipica o allargata, parimenti obbligatoria prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, cit., espressamente richiamata dal predetto art. 6 della legge n. 108 del 1996 in materia di usura. Si tratta di due istituti con presupposti affatto diversi, poiché la confisca diretta non necessita del necessario presupposto della sproporzione tra i redditi leciti comprovati dall'imputato e il valore degli acquisti e delle possidenze patrimoniali del predetto, propria della confisca allargata. Al riguardo non può sottacersi che una recente sentenza delle Sezioni unite di questa Corte ha avuto modo di affermare che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282037 - 01). In motivazione è stato precisato che "per il denaro il nesso di pertinenzialità con il reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal terreno che si ancora rinvenibile nella forma monetaria nel suo patrimonio. Se si ammettesse che la confisca diretta del denaro costituente il prezzo e il profitto del reato si debba arrestare di fronte alla concreta allegazione che gli attivi monetari oggetto di ablazione abbiano origine lecita, ciò che quel denaro pur facente parte del patrimonio del reo è cosa diversa da quello conseguito per effetto del reato, si determinerebbero effetti non desiderabili in punto di coerenza di sistema e di funzionalità della misura abitativa. Verrebbe infatti ad essere riconosciuta al reo che ha effettivamente conseguito un profitto dal reato entrato nel suo patrimonio la possibilità di eccepire la provenienza lecita del denaro oggetto di ablazione, imponendo al pubblico ministero l'onere di rinvenire proprio quel denaro provento del reato e di risalire alla sua tracciabilità e la confisca diretta del denaro sarebbe limitata a rarissime ipotesi." Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] che la corte di appello ha ritenuto trattarsi di confisca allargata ex articolo 12 sexies L. 306/92 , con rinvio ad altra sezione della corte che provvederà a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sin qui delineati. La richiesta di liquidazione delle spese sostenute in questo grado di giudizio, avanzata dalla parte civile costituita, deve essere respinta poiché l'oggetto del presente giudizio, relativo alle sole circostanze attenuanti generiche e alla confisca, non incide sulle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro del conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Dichiar