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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08720/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da D'[OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato.

2. Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D'Aronzo con la sentenza del Tribunale di Trento, irrevocabile in data 6 dicembre 2019, sul rilievo che nel quinquennio successivo a quest'ultima data era intervenuta altra sentenza di condanna, quella del Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2023, per un reato commesso il 15 novembre 2017, quindi in data anteriore a quella che ha concesso il beneficio.

3. La decisione è corretta a nulla rilevando che la sentenza considerata presupposto della revoca aveva inflitto una pena non condizionalmente sospesa.

Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036).

Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due- anni se la condanna è per contravvenzione. ( Tanto posto è pacifico che la revoca deve esse disposta anche quando alla prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione segue una seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non avendo nemmeno rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Ionut, Rv. 285459 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da D'[OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. 2. Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D'Aronzo con la sentenza del Tribunale di Trento, irrevocabile in data 6 dicembre 2019, sul rilievo che nel quinquennio successivo a quest'ultima data era intervenuta altra sentenza di condanna, quella del Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2023, per un reato commesso il 15 novembre 2017, quindi in data anteriore a quella che ha concesso il beneficio. 3. La decisione è corretta a nulla rilevando che la sentenza considerata presupposto della revoca aveva inflitto una pena non condizionalmente sospesa. Secondo consolidati principi, la causa di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata condanna che diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza» (tra le altre, Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due- anni se la condanna è per contravvenzione. ( Tanto posto è pacifico che la revoca deve esse disposta anche quando alla prima condanna per delitto con il beneficio della sospensione segue una seconda condanna per delitto senza sospensione condizionale, non avendo nemmeno rilievo che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma di tale articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Ionut, Rv. 285459 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 08720/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris