CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di Avezzano, rappresentato e difeso dall'avvocatoLucio Cotturone-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 447/2021depositata il 23/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 569/2016 del 13.6.2016, harigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA]Venditti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Avezzano, che aveva asua volta chiamato in causa l'architetto [OSCURATO:PERSONA], l’ingegner WalterBellotta e [OSCURATO:PERSONA], i primi due quali tecnici incaricati dellaprogettazione dei lavori di impermeabilizzazione della terrazzacondominiale e l’ultimo quale titolare dell’impresa edile che li avevaeseguiti. Ha compensato tra le parti le spese di lite.[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere titolare dell'impresa “Fantacarta”,esercente la vendita di articoli da regalo, materiale di cancelleria e articoliper la scuola, aveva dedotto di avere subito un danno, determinato in €10.000,00, per la rovina di materiale collegato alla sua attivitàcommerciale per effetto dell'infiltrazione di acqua piovana che nel giugno2010 aveva interessato il proprio garage in cui era depositata la merce dicui sopra. Tale infiltrazione, secondo la prospettazione di parte attrice, erastata determinata dallo smantellamento e dal mancato successivoriposizionamento, nel corso dell'esecuzione dei predetti interventi diristrutturazione, di una mattonella della terrazza posta in corrispondenzadel locale nella sua disponibilità.Il Tribunale di Avezzano, qualificata la domanda dell'attrice come azionerisarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che la stessa non avesseprovato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, con riferimento,in particolare, al mancato riposizionamento della mattonella del terrazzoposta in corrispondenza del suo garage, rilevando altresì che: il fenomenodelle infiltrazioni di acqua nei garage ricorreva fin dagli anni ’80; l'attrice,la cui attività era iniziata nel 2006, aveva verosimilmente utilizzato ilgarage come deposito; nella relazione del 18.1.2010, inerente alle operedi ristrutturazione, era stata già evidenziata la presenza di danni dainfiltrazioni all'interno dei garage; dalle prove orali espletate non eraNumero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026emersa la circostanza del mancato riposizionamento della mattonella dopola sua rimozione per un sondaggio; i beni di cui la Venditti aveva dedotto ildanneggiamento si trovavano nel garage da molto tempo primadell’evento dannoso conseguente ad un temporale del giugno 2010, e,pertanto, in presenza di infiltrazioni risalenti, l'attrice, in applicazione deiprincipi di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., avrebbe dovuto evitare dicustodire i predetti beni deteriorabili all'interno del medesimo garage.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la pronuncia del tribunale,deducendo la contraddittorietà della sua motivazione, l'errata valutazionedelle prove e l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., in base alla quale visarebbe stata una presunzione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], avendol’attrice provato il danno ed il nesso di causalità tra quest’ultimo e lacondotta negligente degli Amministratori del [OSCURATO:PERSONA] in relazione allospostamento di una mattonella della pavimentazione del terrazzo e al suomancato riposizionamento, da cui l'evento dannoso sarebbe derivato.Gli appellati Conti, Bellotta e Morgante hanno proposto appello incidentalenei confronti del regolamento delle spese di lite disposto dal giudice diprime cure.Con sentenza n. 447/2021 pubblicata il 23.3.2021 la Corte d’appello diL’Aquila ha rigettato le impugnazioni principale ed incidentale.Per quanto qui rileva, con riferimento all’impugnazione proposta dallaVenditti il giudice di appello, richiamati preliminarmente i principigiurisprudenziali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha posto afondamento della propria decisione le seguenti considerazioni: dalladocumentazione allegata dalla stessa Venditti era emerso che il terrazzosovrastante al garage della predetta fosse stato interessato da infiltrazionidi acqua piovana a partire da molti anni prima del sinistro de quo, e che,nonostante ciò, l’istante avesse collocato ugualmente nel locale da lungotempo la merce danneggiata, tenuto conto che i beni correlati alla suaNumero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026effetto dell'acqua e, comunque, dell'umidità; il comportamento delladanneggiata aveva assunto un rilievo esclusivo, anche ai sensi e per glieffetti dell'art. 1227 c.c., nella determinazione dell'evento dannoso, inquanto la stessa, senz’altro a conoscenza dello stato dei luoghi, nonavrebbe dovuto collocare nel garage, sulla base di ordinari criteri didiligenza, materiale soggetto per sua natura a deterioramento a causadelle predette infiltrazioni, quantomeno fino all'eliminazione dei citatifenomeni; nel caso in esame non era stato comunque provato il nesso dicausalità tra il danno e il fatto dannoso, ovvero il mancatoriposizionamento della mattonella precedentemente spostata, non essendoemersa la predetta circostanza dalle prove orali espletate, e non potendosiquelle, rese da testimoni de relato, che non erano state confermate ingiudizio dai diretti interessati; la prova del nesso di causalità non potevadedursi dalla mancata contestazione dei convenuti, i quali avevanocomunque negato la loro responsabilità.3. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso per cassazione MariaLuigia Venditti, sulla base di due motivi.Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] ed il Bellotta.Hanno depositato memorie la ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza conriferimento al profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “sottol’aspetto della illogicità e contraddittorietà della motivazione e dell’omessaapplicazione di norme” in relazione agli aspetti della “responsabilitàoggettiva delle cose in custodia”, nonché della “responsabilità oggettivatra condominio committente, ditta appaltatrice e studio per la direzionedei lavori” e della “ripartizione dell’onere.A sostegno di tale motivo richiama pronunce relative alla fattispecie di cuiall’art. 2051 c.c., da cui si ricaverebbe il principio per cui, vertendosi inNumero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026tema di responsabilità oggettiva, il danneggiato sarebbe oneratounicamente della prova del nesso causale sussistente tra la cosa incustodia e l’evento dannoso, mentre al custode spetterebbe la provaliberatoria del caso fortuito. Deduce pertanto la motivazione erronea econtraddittoria del giudice di appello, alla luce delle risultanze istruttorie,in particolare del contenuto del verbale di primo sopralluogo del marzo2012 e della relazione di perizia assicurativa redatta all’esito del predettosopralluogo.2. Con il secondo motivo la Venditti censura la sentenza con riferimento alprofilo della errata applicazione e/o interpretazione violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., conriferimento all’aspetto dell’erronea e/o omessa considerazione dellerisultanze istruttorie, della perizia tecnica sottoscritta da unamministratore del condominio ed avente valore confessorio dei fattidecisivi oggetto di discussione, da cui sarebbe scaturita l’assenza, nel casodi specie, di un prudente apprezzamento della prova.3. Le censure di cui sopra possono essere esaminate congiuntamente inquanto correlate entrambe alle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116c.p.c. Le stesse vanno disattese.Questa Corte (cfr. Sez. Un., n. 20867 del 30/09/2020) ha affermato che,in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.Numero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026Secondo tale condivisibile impostazione, inoltre, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria,non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro ediverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola divalutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione.Nel caso di specie, come emerge dalla motivazione della sentenza quiimpugnata, il giudice di appello ha proceduto ad una valutazione delcomplessivo materiale probatorio acquisito in corso di giudizio, attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, etale attività valutativa gli era senz’altro consentita ai sensi dell’art. 116c.p.c.In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., questa Corte ha altresì chiarito(cfr. Sez. Un., n. 20943 del 30/06/2022) che la stessa ha carattereoggettivo, e non presunto, e, pertanto, ai fini della sua configurazione,occorre la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra lacosa in custodia ed il danno, gravando poi sul custode l'onere della provaliberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o deldanneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità,dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.Numero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026E’ stato peraltro precisato che il condominio di un edificio, quale custodedei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misurenecessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e rispondein base, appunto, all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati allaporzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini (cfr. Sez. 6-2, n.7044 del 12/03/2020).E’ comunque necessario, ai fini del riconoscimento della responsabilità exart. 2051 c.c., che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza di uneffettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'eventodannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamenteprovocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a talfine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano,genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendosempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto,intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendodeterminati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr.Sez. 3, n. 12760 del 09/05/2024).Sempre con riferimento a detta fattispecie, è stato precisato chel'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilitàeziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova -gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, conconseguente esclusione della responsabilità del custode (cfr.Sez. 3, n. 20986 del 18/07/2023; Sez. 3, n. 33129 del 18/12/2024).In ogni caso, la mancata individuazione della causa del danno perderilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità delrapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamentesopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione deldanno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res (cfr.Sez. 3, n. 32546 del 14/12/2024), potendo la responsabilità ex art. 2051c.c. essere esclusa in presenza di un comportamento colposo delNumero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026danneggiato (cfr. Sez. 3, n. 30141 del 14/11/20259, occorrendo valutarese quest’ultimo, in ossequio al generale dovere di ragionevole cautela,avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, restando poi irrilevante lacircostanza che tale sua condotta fosse astrattamente prevedibile(Sez. 3, n. 29147 del 04/11/2025).Tanto chiarito, il giudice di appello, sulla base di una valutazionecomplessiva delle risultanze istruttorie posta in essere nel rispetto deiprincipi di cui all’art. 116 c.p.c., ha ritenuto non dimostrato il nessoeziologico prospettato dalla Venditti. Lo stesso giudice, inoltre, comeemerge dalla motivazione della pronuncia qui impugnata, ha evidenziato,sulla base degli elementi sopra richiamati, la sussistenza di uncomportamento colposo ed imprudente della danneggiata, tale daassumere un rilievo esclusivo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227c.c., nella determinazione dell'evento dannoso. Tale accertamento delgiudice del merito circa la rilevanza causale esclusiva della condotta delladanneggiata si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sededi legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA] in euro 2.400,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborsoforfettario delle spese generali in misura del 15%, e in favore di WalterBellotta in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltread iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%.Numero registro generale 26979/2021Numero sezionale 1086/2026Numero di raccolta generale 20926/2026Data pubblicazione 20/06/2026Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, del giorno 28.4.2026.[OSCURATO:PERSONA]