CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 settembre 2022
Cassazione n. 40397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sequestro di persona pluriaggravato e in concorso, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 1 maggio 2010. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova. Eccepisce: I.) l'illegittimità della lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per non essere stata approfonditamente verificata la loro sopravvenuta irripetibilità; II.) l'inidoneità delle dichiarazioni della parte offesa, costituitasi parte civile all'udienza preliminare e, perciò, sottrattasi verosimilmente all'esame dibattimentale, a fungere da base della pronunciata sentenza di condanna, ostandovi la norma di cui all'art. 526 cod. proc. pen.; III.) il contrasto tra le dichiarazioni del teste Beranni e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]; IV.) l'inattendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa; V.) l'insufficienza del quadro probatorio siccome delineato nella sentenza impugnata. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell'omesso esame di uno «specifico motivo di gravame» in punto di dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, e di diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 4. Con requisitoria tramessa in Cancelleria data 5 settembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 15 settembre 2022, il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non consentito nel giudizio di legittimità e generico.1.1. L'eccezione di illegittima lettura delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art.512 cod. proc. pen., è generica e, al contempo, priva di giuridico fondamento. Il diritto vivente, con la sentenza Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Rv. 276754, ha enunciato il principio secondo cui, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. Poiché la norma di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - che stabilisce che alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento - è posta a tutela del principio di oralità della prova e di quello della immediatezza della decisione, non avrebbe senso, infatti, richiedere il consenso della parte interessata alla lettura di dichiarazioni di cui sia stata già accertata l'impossibilità di ripetizione dibattimentale. Donde, nel caso di specie, il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona informata dei fatti [OSCURATO:PERSONA], che pur risulta, comunque, pacificamente prestato dalla difesa del ricorrente, non sarebbe stato neppure richiesto ai fini della loro utilizzazione processuale, l'apprezzamento circa la sopravvenuta impossibilità di loro ripetizione costituendo, del resto, espressione di una libera valutazione di merito, insindacabile in questa sede se adeguatamente motivata (Sez. 4, n. 842 del 08/11/2007 - dep. 10/01/2008, Rv. 238664). 1.2. Parimenti destituita di fondamento è la questione della valenza probatoria delle dichiarazioni della parte offesa, verosimilmente sottrattasi volontariamente all'esame dibattimentale, posta ai sensi dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Deve, infatti, osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa affermando che è utilizzabile come mezzo di prova la querela acquisita, a fini decisori, al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore (Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021 - dep. 10/02/2022, Rv. 282774). E' stato, infatti, spiegato che il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell'imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né in senso contrario può essere richiamato il disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., che deve essere letto alla luce della previsione di cui all'art. 111, comma 5, Cost. secondo la quale il principio del contraddittorio è derogabile per il consenso espresso dalla parte titolare del diritto garantito (Sez. 5, n. 2679 del 06/12/2018 - dep. 21/01/2019, Rv. 274595). 1.3. Interamente versate in fatto e, come tali, non consentite nel presente giudizio sono le questioni circa i dedotti contrasti testimoniali e l'attendibilità dell'individuazione fotografica dell'imputato effettuata dalla persona offesa.Dato atto della completezza e dell'adeguatezza - secondo il canone della plausibile opinabilità di apprezzamento - delle argomentazioni spiegate nella sentenza impugnata in punto di prova della responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4-5), deve ribadirsi che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Va pure ripetuto che I"individuazione" fotografica, costituendo prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'alt 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Rv. 267562; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774), di modo che, avendo la Corte territoriale fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 5, primo capoverso della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito, l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato non può essere sindacato in questa sede. 2. Il secondo motivo è generico e non consentito. 2.1. La doglianze di omessa specifica risposta a deduzioni di gravame non può essere esaminata atteso che è pacifico il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007, Rv. 236689). 2.2. Non può essere neppure sindacata in questa sede la scelta del giudice d'appello di non concedere all'imputato le attenuanti generiche in regime di prevalenza, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie la motivazione è congrua e plausibile, in essa essendosi indicati i criteri cui il giudice si è attenuto nel valutare l'operato bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e per ritenere adeguata la pena inflitta, ') peraltro in misura contenuta tra il minimo e il medio edittale: segnatamente, la pericolosità sociale dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e le particolari modalità di commissione del fatto, indicative di un modus operandi organizzato e, anche per questo, caratterizzato da significativa gravità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0