CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 16015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20844/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1370 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente. 1 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 16/4/2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione minacciata nei suoi confronti con atto di precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] insieme col titolo esecutivo, costituito da assegno bancario di Euro 9.500,00 tratto sul Banco di Sicilia. Innanzi al Tribunale di Caltagirone, Sez. distaccata di Grammichele, l’opponente disconosceva la propria sottoscrizione sul titolo di credito e sosteneva di non aver mai avuto rapporti obbligatori di alcun genere con l’opposto, prenditore dell’assegno; aggiungeva, poi, che il Russo aveva ceduto una partita di frutta a suo figlio ([OSCURATO:PERSONA]) e che, tuttavia, la merce era stata pagata, senza che l’opposto restituisse l’assegno rilasciato dall’acquirente a scopo di garanzia del pagamento. Costituendosi nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande attoree e forniva una diversa ricostruzione della vicenda: l’assegno azionato come titolo esecutivo era stato consegnato all’opposto – già compilato e sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] – dal figlio di quest’ultimo, in sostituzione di un precedente assegno rimasto insoluto e protestato. Inoltre, il Russo chiedeva, in via riconvenzionale, di accertarsi il debito dell’opponente e di condannarlo al pagamento della somma dovuta. Svolta l’istruttoria, con la sentenza n. 35 del 14/2/2015, il Tribunale di Caltagirone, accertata la falsità della firma apposta sull’assegno (non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava la nullità del titolo esecutivo azionato; in accoglimento della domanda riconvenzionale del Russo, tuttavia, condannava l’opponente al pagamento della somma di Euro 9.500,00, oltre a interessi. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la decisione del giudice di prime cure, lamentando – tra l’altro – il vizio di ultrapetizione per 2 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 essere stata accolta la domanda riconvenzionale del Russo, sebbene mai proposta con la comparsa di costituzione e risposta. [OSCURATO:PERSONA] contestava l’ammissibilità dell’impugnazione per non essere stati impugnati, in modo specifico, tutti i capi della pronuncia del Tribunale; riguardo alla dedotta mancanza di una domanda riconvenzionale, sosteneva che la stessa poteva evincersi dal contenuto della comparsa e dal petitum avanzato. Con la sentenza n. 1370 del 12/6/2019, la Corte d’appello di Catania riformava parzialmente la decisione; per quanto qui rileva, in accoglimento del primo motivo dell’impugnazione, il giudice d’appello dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA], poiché questi si era «costituito nel giudizio di primo grado alla prima udienza di comparizione del 23/9/2008 e non almeno venti giorni prima dall’udienza di cui all’atto di citazione, così come disposto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. …». Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; non sono state svolte difese per conto dell’intimato [OSCURATO:PERSONA] (il quale – come risulta dalla sentenza impugnata – è deceduto in data 28/10/2011, nel corso del giudizio di primo grado, senza che tale evento interruttivo sia stato ritualmente dichiarato dal suo difensore). Per la trattazione della controversia è stata fissata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale sono comparsi il procuratore del ricorrente – che aveva depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – e il Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso introduttivo è stato correttamente notificato al procuratore di [OSCURATO:PERSONA] che – per il principio di ultrattività (al decesso del proprio assistito, non dichiarato nel giudizio) del mandato e in forza della procura ad litem conferitagli anche per il grado d’appello (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 3 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 04/07/2014, Rv. 631467-01) – deve ritenersi avere ritualmente impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone ed in quanto tale essere stato poi individuato quale destinatario dell’atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Col primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per la mancata impugnazione, da parte del Fagone, di tutti i capi della sentenza del Tribunale, i quali, per l’effetto, erano da considerarsi res iudicata. La censura è per un verso inammissibile – perché il ricorso, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., è irrimediabilmente lacunoso nell’individuazione dei capi della sentenza di primo grado non attinti dall’appello (e, dunque, asseritamente passati in giudicato) – e per altro verso infondata. Riguardo a quest’ultimo profilo, come sarà spiegato nel prosieguo (rispetto al quarto motivo di ricorso), la Corte d’appello di Catania ha accolto la prima censura dell’appellante, riguardante l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Russo, così determinando, per l’evidente carattere assorbente della censura accolta, l’irrilevanza della disamina delle altre questioni: e si tratta di un punto che, come risulta dall’esame dell’atto di impugnazione, è stato specificamente attinto dall’appello del Fagone. Anche la censura relativa al difetto di specificità dei motivi d’appello è infondata, posto che – come autorevolmente statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991-01 (e successive conformi) – gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti 4 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Proprio la diversa natura dell’impugnazione esclude l’applicabilità del principio di autosufficienza (ex art. 366 cod. proc. civ.) all’atto di appello, come invece sembra sottintendere la censura del ricorrente. 3. Col secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 163 cod. proc. civ., per essere stata omessa l’esposizione dei fatti di causa, delle risultanze del primo grado del giudizio e delle motivazioni della decisione del Tribunale. La censura è infondata: dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la Corte d’appello ha preso in esame i motivi del gravame proposto dal Fagone, evidentemente in modo adeguato ed idoneo allo scopo anche alla stregua della richiamata Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, in relazione alle statuizioni del giudice di primo grado e alle risultanze probatorie acquisite. 4. Col terzo mezzo di censura si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 615 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 111 Cost., per avere la Corte d’appello erroneamente posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova «di vantare un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in virtù di altri rapporti diversi da quello di cui al titolo esecutivo dichiarato nullo»; sostiene il ricorrente che la motivazione si pone al di sotto del minimo costituzionale, per avere 5 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 inspiegabilmente addossato all’opposto, anziché all’opponente, l’onere probatorio, pur avendo correttamente richiamato precedenti giurisprudenziali in senso contrario. Il quarto motivo è costituito dalla denuncia di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 112 e 342 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale accolto un motivo non proposto dall’appellante; in particolare, il ricorrente sostiene che, con l’appello, il Fagone aveva dedotto l’inesistenza di una domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione e risposta del Russo, circostanza che la stessa Corte catanese ha escluso, salvo poi statuire la tardività di detta domanda, non eccepita dall’appellante. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’appellante Fagone aveva impugnato l’accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dal Russo sostenendo che la stessa era, da un lato, inesistente nella comparsa di risposta e, dall’altro, comunque, tardivamente proposta. Tale circostanza risulta proprio dall’atto d’appello (trascritto a pag. 13 del ricorso introduttivo), laddove si legge che [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato che «parte opposta si è limitata a costituirsi con semplice comparsa di costituzione all’udienza di prima comparizione del 23.09.2008 senza spiegare alcuna domanda riconvenzionale, domanda che, peraltro, sarebbe stata tardiva in quanto non proposta almeno venti giorni prima di detta udienza». È, dunque, infondata la censura di ultrapetizione mossa dal ricorrente (con la quarta censura) alla Corte d’appello di Catania, la quale ha sì riconosciuto nell’atto di costituzione del Russo l’esistenza di una domanda riconvenzionale (così in parte respingendo la doglianza del Fagone), ma ha altresì ravvisato la sua tardività, come prospettato dallo stesso appellante. 6 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Muovendo da tale presupposto, sono ultronee le affermazioni della Corte territoriale riguardo alla mancata prova della sussistenza del credito da parte del Russo: infatti, una volta statuito che la domanda riconvenzionale è tardiva e, come tale, inammissibile, è superfluo esaminare nel merito le risultanze probatorie idonee o inidonee a corroborarla. Giova precisare che l’onere della prova in capo al Russo è stato considerato solo in relazione alla domanda riconvenzionale dallo stesso (tardivamente) svolta, sicché non sono fondati i profili di censura (dedotti col terzo motivo) attinenti ad una presunta inversione dell’onere probatorio. A ben vedere, infatti, la Corte catanese, che pure avrebbe dovuto esimersi dall’esame del merito della domanda riconvenzionale di cui aveva rilevato l’originaria inammissibilità, non ha erroneamente preteso dal creditore opposto la prova dell’esistenza del credito risultante dal titolo esecutivo, bensì – dopo aver confermato la nullità dell’assegno (stante l’apocrifia della sottoscrizione) e, dunque, la fondatezza della proposta opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – ha ribadito l’onere, incombente sull’attore in via riconvenzionale, di dare aliunde (e quindi a prescindere dal titolo esecutivo azionato) dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda. La riscontrata inammissibilità di quest’ultima, tuttavia, non impegnava la Corte nella verifica della sua fondatezza e le relative statuizioni sono, perciò, tamquam non essent e, per tale ragione, insuscettibili di impugnazione (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555-01). Consegue a quanto esposto l’inconsistenza anche del terzo motivo, riferito ad argomentazione che non avrebbe dovuto essere svolta. 5. Il ricorso, dunque, deve essere respinto; non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimato. 6. Va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 7 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 20844/2019 Numero sezionale 713/2022 Numero di raccolta generale 16015/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : F A N T I C I N I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 1 7 4 e 7 9 3 0 b a 0 c e 5 d d b e 9 8 8 9 5 0 0 b 3 0 7 d - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A