CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18567/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione del fatto e sulla qualificazione del reato a titolo di rapina anziché di furto, facendo applicazione corretta dei criteri che distinguono le due ipotesi di reato in rapporto all'uso delle minacce e della violenza contro la persona finalizzata alla sottrazione del bene altrui (vedi pag. 2); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giorgi6 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] LIEFil