CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29352/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1971Simeoli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cuomo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Moio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità di tutti i ricorsi e per [OSCURATO:PERSONA] e SimeoliGaetano, in subordine, il rigetto dei ricorsi;l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesadi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha insistito perl'accoglimento del ricorso; in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa diPrisco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2025, inriforma della sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale diNapoli, escluse per tutti gli imputati le circostanze aggravanti di cui all’art. 74commi 3 e 4 d. P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, su accordo delle parti ai sensidell’art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena:- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309/90 (capo 1) e a plurimi delitti scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90(capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14) in anni 9 e mesi 6 e giorni 20 direclusione;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanzericonoscimento della già ritenuta continuazione fra il reato di cui all’art. 74d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e i reati di cui alla sentenza n. 425/23 della Corte diappello di Napoli del 27 marzo 2023 irrevocabile il 31 ottobre 2023, incomplessivi anni 5 mesi 10 e giorni 20 di reclusione;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanzedi cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 1) e a plurimi delitti scopo di cui all’art.73 d.P.R. n. 309/90 (capi 5, 6, 8, 9, 10) in anni 5 di reclusione;- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con le già concesse circostanze(capo 1) e a plurimi delitti scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 6, 7,8, 9, 10) in anni 4 e mesi 10 di reclusione.Con la stessa sentenza la Corte ha ridotto la pena nei confronti di1) e a plurimi delitti scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 11 e 14) inanni 4 e mesi 8 di reclusione.Nel corso delle indagini riguardanti un’altra associazione operante a Romafacente capo a tale Sagnotti, era emerso che quest’ultimo, nei mesi dinovembre e dicembre del 2020, aveva effettuato diversi viaggi a Marano diNapoli per recarsi presso l'autosalone “[OSCURATO:PERSONA]” gestito da [OSCURATO:PERSONA] alfine di rifornirsi di droga. Erano così state avviate indagini anche nel territorio diMarano di Napoli che avevano disvelato l’operatività di un sodalizio, facente capoad [OSCURATO:PERSONA] e di cui facevano parte i summenzionati ricorrenti, dedito altraffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish; nel corsodelle indagini era stata accertata la realizzazione di plurimi delitti scopo.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i summenzionati imputati,ciascuno a mezzo del proprio difensore.2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due ricorsi.2.1.1. Con un primo ricorso, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato duemotivi.2.1.1.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge per mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento e il vizio di motivazione in ordinealla adeguatezza della pena.2.1.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla statuizione relativa alla confisca. Il ricorrentelamenta che la Corte di appello abbia confermato la confisca per equivalentedi alcuni beni (somma di 50.000 euro depositata su un libretto di deposito arisparmio, polizze assicurative su cui risultavano versati premi per un valore dialcune migliaia di euro, tre buoni postali cointestati all’imputato e alla moglie delvalore nominale di 5000, 1000 e 1000 euro; beni immobili e autovetture) finoalla concorrenza della somma di 572.000 euro, pari al profitto del reato collegatoal traffico di stupefacenti, senza motivare in ordine alle doglianze formulate conl’atto di appello in relazione alla “anomalia” della confisca per equivalente inmateria di stupefacenti che consente allo Stato di recuperare somme che nonsolo non avrebbe mai potuto ricevere, ma che neppure si sarebbero dovute“creare” e in relazione alla quantificazione dell’illecito profitto. Sotto tale ultimoprofilo, il difensore rileva che la quantificazione è avvenuta sulla base delguadagno collegato al traffico di un anno, moltiplicato per i tre anni precedenti,nonostante in relazione a tali anni non si disponesse di alcun dato sulla quantitàcomplessiva di sostanza stupefacente venduta. L’estensione ai tre anniprecedenti rispetto a quello contestato nel capo di imputazione sarebbe avvenutain violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. Inoltre nel calcolo dei profitti non sisarebbe tenuto conto delle somme spese per l’acquisto della droga.2.1.2 Con il secondo ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato duemotivi.2.1.2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alladeterminazione della pena che sarebbe illegale. Dopo che con i motivi di appelloera stata censurata la applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80d.P.R. n. 309/90 in relazione ai reati di cui ai capi 10) e 14), il difensore insistenel ribadire la non configurabilità di detta circostanza.2.1.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla statuizione relativa alla confisca.Il difensore rileva che, quanto alla confisca per sproporzione, la Corte diappello non avrebbe individuato la c.d. fascia di ragionevolezza temporalenecessaria alla valutazione dello squilibrio tra guadagni e possidenze conriferimento al momento di acquisizione dei beni colpiti da misura ablativa. Se laCorte avesse fatto buon governo del principio della fascia di ragionevolezzatemporale con riferimento al momento di acquisizione dei singoli beni colpiti damisura ablativa (1997 e 2007) e all’epoca di realizzazione del c.d reato spia(art. 74 d.P.R. n. 309/90 dal 2021 al 2023 e art. 73 d.P.R. n. 309/90 da epocaprossima e posteriore ad ottobre 2018) nella valutazione dello squilibrio fraguadagni e possidenze, nonché correttamente valutato le allegazioni difensive,non avrebbe potuto confermare la statuizione relativa alla confisca. I beniimmobili riferibili a [OSCURATO:PERSONA] risultavano acquistati, uno con atto dicompravendita, e gli altri due per successione ereditaria già nell’anno 1997,pertanto in epoca assai risalente rispetto ai reati spia.Quanto alla confisca diretta e per equivalente, la Corte non avrebbeindividuato il profitto confiscabile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che lafunzione tipica e principale della confisca non è quella di privare l’autore direato di beni pericolosi, bensì quella di riportare la sfera economica patrimonialedel reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse statocommesso; dunque una finalità di ripristino volta a rendere l’illecito penaleimproduttivo e a eliminare dalla sfera patrimoniale del reo il vantaggio chequesti abbia conseguito e che l'ordinamento ritiene non possa essere trattenutoin ragione della sua causa illecita. Il profitto deve corrispondere a unmutamento materiale attuale di segno positivo della situazione del suobeneficiario, generato dal reato attraverso la creazione, la trasformazione ol’acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica, sicché nonrappresenta profitto un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale o non ancoramaterializzato in termini strettamente economico patrimoniali (così SezioniUnite n. 30016 del 28 marzo 2024, Rv 286656).Nel caso in esame in ordine alla confisca per equivalente, secondo ildifensore, non è stato correttamente individuato il profitto. Il primo giudice eraincorso in errore, individuando il quantitativo di stupefacente presuntamenteoggetto di cessione in relazione al periodo di realizzazione dell’attività divendita, fissato nell’arco di un anno, nonostante nel capo di imputazione exart. 74 d.P.R. n. 309/90 tale periodo sia indicato come “maggio 2021- marzo2022” e addirittura esteso ai tre anni precedenti, sulla scorta della data dicommissione del reato di cui al capo 4).In data 5 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], hapresentato motivi aggiunti con cui ha ribadito le censure in ordine allastatuizione relativa alla confisca per sproporzione ed alla confisca perequivalente.Sotto il primo profilo, il difensore ricorda che la confisca allargata è preclusaper quei beni la cui acquisizione si collochi in un momento temporale del tuttoirragionevole e scollegato rispetto all’epoca di commissione del reato-spia e chela verifica della sproporzione deve avvenire per ogni singolo acquisto e noncumulativamente sul patrimonio complessivo. La sentenza impugnata nonavrebbe proceduto a tale raffronto cronologico e frazionato. In particolare per idue immobili ereditati nel 1997 si sarebbe dovuto verificare se in tale anno ildefunto [OSCURATO:PERSONA], ovvero il nucleo famigliare, disponesse di redditi enel 2007 si sarebbe dovuto verificare se il ricorrente disponesse di redditi oliquidazione di buoni postali erano di provenienza lecita.Sotto il secondo profilo, il difensore osserva che la Corte avrebbe operatouna illegittima estensione temporale del calcolo del profitto, valutando che ilprofitto calcolato per l’anno 2021/2022 dovesse valere anche per i tre anniprecedenti per i quali non vi era stata alcuna imputazione formale.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato tre motivi.2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla applicazione della disciplina del reato continuato frail reato associativo oggetto del presente procedimento e i fatti già giudicati consentenza della Corte di appello di Napoli irrevocabile il 12 ottobre 2023. Secondoil difensore difetterebbe l’accertamento in concreto dell’esistenza di un unicodisegno criminoso che abbia informato fin dall’inizio le diverse condotte di reatoposte in essere. La sentenza impugnata non conterrebbe alcun riferimento alruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nei diversi contesti, alla diversa collocazione temporale estrutturale delle condotte, alla possibile autonomia ideativa dei fatti già giudicatirispetto a quelli oggetto del presente processo.2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. LaCorte si sarebbe limitata ad una formale presa d’atto dell’accordo intervenuto frale parti, senza svolgere alcuna valutazione sulla congruità, proporzionalità elegalità della pena.2.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione allarideterminazione della pena a seguito della esclusione delle circostanzeaggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90. La Corte avrebbefinito per mantenere un trattamento sanzionatorio che continua a riflettere unavalutazione di gravità non più compatibile con il quadro risultante dallaesclusione delle aggravanti.2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza dellecondizioni di proscioglimento dell’imputato.2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza dellecondizioni di proscioglimento dell’imputato.2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato cinque motivi.2.5.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reatoassociativo.La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senzasoffermarsi sulle censure dedotte in sede di impugnazione.In particolare la Corte avrebbe valorizzato quali elementi sintomatici dellapartecipazione: il coinvolgimento in alcuni dei reati fine, senza tenere conto dellecensure mosse in ordine a tali contestazioni; la presenza del ricorrentenell’autosalone del padre [OSCURATO:PERSONA], senza tenere conto che è frequente edusuale per il titolare di attività commerciali avvalersi della collaborazione dei figlie senza tenere conto che dalle indagini era emerso che egli nel salone era solitointrattenersi con i clienti; la movimentazione da parte dell’imputato, in unperiodo di diciotto mesi, della somma complessiva di 58.502,67 euro sulla cartaPostePay mediante versamenti in contanti anche di importo elevato, senzaconsiderare che le causali di tali movimenti erano il noleggio o la vendita di auto;la interruzione del contratto con un operatore telefonico, a seguito dellascoperta della possibile installazione di un dispositivo di intercettazioneoccultato in un modem fastweb, senza considerare che tale condotta potevaavere altre spiegazioni alternative; il contenuto di alcuni messaggi scambiaticon tale [OSCURATO:PERSONA] in cui questi pretendeva di essere saldato per crediti avanzati e sirivolgeva al ricorrente come referente del padre, senza considerare che anchetali messaggi avevano un carattere neutro e che il ricorrente utilizzava unautenza a lui intestata.2.5.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla affermazione della responsabilità per i reati di cui aicapi 11) e 14. La Corte di appello avrebbe valorizzato a tal fine circostanzescarsamente significative che non valevano, in tesi difensiva, a provare ilcollegamento del ricorrente con la detenzione della sostanza stupefacente e inparticolare:-con riferimento al reato di cui al capo 11), la presenza del ricorrente nelluogo del deposito, prima che la droga fosse ivi trasportata, finalizzata allaverifica della eventuale presenza di forze dell’ordine;- con riferimento al reato di cui al capo 14) la presenza del ricorrentesull’auto del padre nei pressi dell’immobile ove venne rinvenuta la droga.2.5.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309/90 inrelazione al reato di cui al capo 14). Il difensore ribadisce che la sostanzastupefacente rinvenuta presso l’abitazione del coimputato e nella vettura Audi A2non era riferibile al ricorrente.2.5.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazioneall’aumento di pena per la continuazione in relazione ai reati di cui ai capi 11 e14 e, più in generale in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensorelamenta che l’aumento di pena per i reati satelliti per [OSCURATO:PERSONA] sarebbestato determinato in due mesi di reclusione ciascuno, mentre per il coimputatoAniello [OSCURATO:PERSONA], ritenuto organizzatore della associazione, di un solo mese perciascuno di detti reati.2.5.5. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla statuizione relativa alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. La Corte in ordine a detta statuizione avrebbe adottato una motivazionesolo generica.3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel complesso, rigettato.2. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinunciato a tutti i motivi di appello e hanno concordato la pena con ilpubblico ministero, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.La rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello in funzione dell'accordo sullapena ex art. 599-bis cod. proc. pen. limita la cognizione del giudice di secondogrado ai motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo in esame produce quindi effettipreclusivi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimentoprocessuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quantoavviene nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 37111del 04/07/2024, Sez. 4, n. 30040, del 23/05/2024, Sez. 6, n. 41254 del04/07/2019, Rv. 277196 - 01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 -01). In definitiva, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del Pubblico Ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice. Per converso, sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero a vizi attinenti alladeterminazione del trattamento sanzionatorio che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta (cfr. informazione provvisoria n. 10/2026relativa alla sentenza delle Sezioni Unite del 09/07/2026; in precedenza explurimis: Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01; Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, cit. e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 –01).Il giudice di secondo grado, dunque, nell'accogliere la richiesta diconcordato, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato peruna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla congruità dellapena in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, unavolta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione delgiudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.3.1.Sulla base di tali principi, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.3.1.1 [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto motivi non consentiti in quanto attinenti alla penaconcordata.3.1.2 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto un motivo non consentito, attinentealla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.4.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA].4.1. I primi motivi di entrambi i ricorsi, incentrati sulla mancata pronunciaex art. 129 cod. proc. pen., sulla adeguatezza del trattamento sanzionatorio esulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n.309/90, sono inammissibili per le ragioni evidenziate nel paragrafo 3, alla cuimotivazione si fa integrale rinvio.4.2. I secondi motivi di entrambi i ricorsi ed i motivi aggiunti del secondoricorso, incentrati sulla statuizione relativa alla confisca, sono infondati neitermini che si diranno.4.2.1. In linea generale si osserva che la "confisca per equivalente”, èstrettamente legata ad uno specifico fatto delittuoso e presupponel'accertamento della colpevolezza per lo stesso, nonché della realizzazione di undeterminato utile economico attraverso di esso. Essa è connotata dal carattereafflittivo e dal rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio dellasanzione penale (così, tra le altre, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv.255037, richiamata sul punto, in motivazione, anche da Sez. U, n. 31617 del26/06/2015, Rv. 264435), risultando non dissimile da un'ordinaria penapecuniaria variabile, con la differenza di essere determinata in misura non giàdiscrezionale tra prefissati limiti edittali, bensì corrispondente al vantaggioeconomico ritratto dal reato (profitto o prodotto), in funzione sostanzialmenteripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dallacommissione del fatto illecito (Sez. 6 n. 35789 del 10/07/2024, Rv. 286974 – 01in motivaz. pag.4). Con riferimento alla confisca di somme di denaro, da ultimo,le Sezioni Unite di questa Corte, mutando orientamento rispetto a precedentipronunce (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 – 01; Sez. U n.42415del 27/05/2021 Rv. 282037 – 01), hanno affermato che essa hanatura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del benerispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, lastessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi fardiscendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che necostituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Rv. 287756 –02).La "confisca per sproporzione", disciplinata dall’art. 240 bis cod. pen.,prescinde completamente da un collegamento del bene con un dato reato,trovando la sua giustificazione di politica criminale nell'assunto, in linea dimassima logicamente ragionevole, per cui il soggetto che abbia commesso unreato grave e idoneo a generare profitti, se dispone di somme sproporzionate alproprio reddito lecito, è probabile che le abbia realizzate illegalmente. Tale formadi confisca, dunque, è completamente sganciata dall'accertamento di uncollegamento tra il bene e singoli reati, ma si fonda pur sempre su uncollegamento tra l’ arricchimento ed attività illecita del soggetto,ragionevolmente individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimitànella congruenza temporale di massima tra l'uno e l'altra. La sproporzione traredditi dichiarati e valore dei beni oggetto di ablazione fonda una presunzione,"iuris tantum", di illecita accumulazione, superabile mediante allegazioni,specifiche e plausibili, indicative della provenienza lecita dei beni, sicché, nelcaso in cui il loro acquisto sia risalente nel tempo, il giudice è tenuto a unamotivazione rafforzata che, nell'apprezzare l'oggettiva difficoltà di reperimentodella prova dovuta alla distanza temporale, dia conto delle ragioni dell'inidoneitàdelle allegazioni difensive a dimostrare la lecita provenienza degli stessi(Sez. 2, n. 5936 del 23/01/2026, Rv.289399).Questa Corte ha anche chiarito che non si estendealla confisca per equivalente il criterio di temperamento della"ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita,richiesto ai fini della confisca per sproporzione (e di prevenzione), in quanto, adifferenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente,quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegueall'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fattodelittuoso (Sez.6 n. 35789 del 10/07/2024, Rv 286974 – 01 cit.).4.2.2. Così ricostruito il quadro normativo, si osserva che la sentenza diprimo grado (pagg. 158 e ss.), dopo una esposizione generale dei principi intema di confisca diretta, per equivalente e per sproporzione, si è soffermatasulle posizioni dei singoli imputati. Con riferimento alla posizione di AnielloPrisco il giudice ha quantificato il profitto ricavato dal traffico di sostanzestupefacenti in euro 572.700 circa, calcolandolo nel modo seguente: sullabase dei quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish movimentata edel prezzo al chilogrammo come risultanti dalle intercettazioni effettuate nelcorso delle indagini, il ricavo proveniente dal traffico è stato quantificato, per ilperiodo febbraio 2021 – marzo 2022, nella somma minima di euro 565.500circa; da tale importo sono state sottratte le mensilità corrisposte agli associati,sempre secondo quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, fino ad arrivarealla somma di euro 489.900; tale somma è stata aumentata in ragione deiprofitti negli anni 2018, 2019, 2020, fino ad arrivare all’importo su indicato.Il Tribunale ha dunque disposto la confisca per equivalente della somma di50.000 euro depositata su un libretto di deposito a risparmio, delle polizzeassicurative su cui risultavano versati premi per un valore di alcune migliaia dieuro, di tre buoni postali cointestati all’imputato e alla moglie del valorenominale di 5000, 1000 e 1000 euro, dell’immobile acquistato nell’anno 2007ove risiede e di due ulteriori immobili pervenuti per successione ereditaria dalpadre, deceduto il 25 maggio 1997 e del parco auto di cui dispone la dittaindividuale “[OSCURATO:PERSONA] auto e moda di [OSCURATO:PERSONA]” fino allaconcorrenza di detta somma. Mentre con riferimento alla posizione di altricoimputati il Tribunale ha disposto la confisca dei beni in sequestro perequivalente e per sproporzione, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] haspecificato che la confisca è stata disposta per equivalente.La Corte di appello, in replica al motivo con cui era stata richiesta la revocadella confisca in ragione della assenza di collegamenti tra i beni confiscati e lacommissione dei reati, ha sottolineato, oltre alla rilevante sproporzione fra iredditi leciti dichiarati dall'imputato e l'effettiva consistenza del patrimonio nellasua disponibilità, la riconducibilità di tale arricchimento ai profitti derivanti daltraffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.Nel caso di specie – ha rilevato la Corte- il collegamento fra i beni oggettodella misura reale e il reato è stato dimostrato, “avendo il giudice di primogrado documentalmente evidenziato che la sproporzione patrimoniale di PriscoAniello si colloca temporalmente in coincidenza con lo svolgimento dell'attività ditraffico di stupefacenti per cui è intervenuta condanna”. Secondo la Corte, aprescindere dal fatto che “la provenienza lecita dei singoli cespiti non è idoneaad elidere la legittimità della confisca per sproporzione quanto il quadrocomplessivo evidenzia una macroscopica incongruenza tra redditi dichiarati epatrimonio effettivo e quando risulti verosimile se non certo che taleincongruenza trova spiegazione nei profitti dell'illecita attività criminosa”, laconfisca nel caso in esame è stata disposta anche per equivalente, ovvero inragione dell'accertamento della responsabilità penale e della effettivarealizzazione di un profitto derivante dal reato.4.2.3. Le censure che il ricorrente muove alla statuizione relativa allaconfisca per equivalente non colgono nel segno. I giudici si sono fatti caricodella individuazione del profitto derivante dal traffico di sostanze stupefacentiascritto al ricorrente e lo hanno quantificato con riferimenti puntuali allerisultanze delle indagini ed in particolare alle intercettazioni telefoniche.Rispetto a tale quantificazione le doglianze del ricorrente sono generiche eavversative. Da un lato egli lamenta la estensione della quantificazione delprofitto effettuata per il periodo di operatività del sodalizio (delimitato in ragionedella durata delle indagini), senza tenere conto che tale estensione è statamotivata dai giudici di merito in ragione della data di commissione del reato dicui al capo 4) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], indicata come posteriore e prossima al2018 fino al 22 febbraio 2022; dall’altro, nel lamentare la mancata decurtazionedagli introiti derivanti dal traffico della droga dei costi sostenuti per acquistarla,non considera che la nozione di profitto del reato coincide con il complesso deivantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, senzache ad esso possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione delreato (ex plurimis, Sez. 5 - , n. 27569 del 08/04/2025, Rv. 288562 – 05;Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 274851 – 02; Sez. 5n. 44032 del 18/07/2008, Rv. 241671 – 01).Quanto alla confisca per sproporzione, in astratto vero è che nel caso dispecie il ricorrente, quanto meno con riferimento ai beni immobili pervenuti persuccessione ereditaria, ha assolto all’onere di provarne la provenienza lecita,tale da superare la presunzione di indebito accumulo: sotto tale profilo lamotivazione della Corte di appello, nel passaggio in cui afferma essere priva dirilievo la circostanza che i due immobili siano stati ereditati dal padre nellontano 1997, se riferita alla confisca per sproporzione, è manifestamenteillogica. Tuttavia, occorre ricordare che nel caso di c.d. "doppia conforme", lemotivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano avicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile. La sentenza di primogrado, come detto, ha disposto la confisca dei beni su indicati, ivi compresi i dueimmobili pervenuti per successione ereditaria, fino alla concorrenza della sommaindividuata quale profitto del reato, e ha, dunque, adottato la misura ablatoria subeni che rappresentavano l’equivalente di detto profitto. La sentenza di secondogrado, epurata del riferimento alla irrilevanza della natura lecita dei beninell’ipotesi di confisca per sproporzione, ha confermato la confisca perequivalente disposta dal G.I.P., sottolineando come fosse stato accertato equantificato il vantaggio economico ricavato dal reato.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo e il secondo motivo, incentrati sulla affermazione dellaresponsabilità in ordine al reato associativo e ai reati fine, sono inammissibili inquanto tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio, in assenza dimanifesta illogicità della motivazione.Incontestata la esistenza della associazione (comprovata fra l’altro dallaconfessione dei coimputati), la Corte, in coerenza con il giudice di primo grado,ha desunto la partecipazione ad essa del ricorrente, nonché il coinvolgimentoin alcuni reati scopo da una pluralità di elementi, ritenuti tra loro coerenti ereciprocamente rafforzativi. La Corte ha valorizzato, con inferenze ragionevoli:- il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei reati fine contestati ai capi 11 e14 relativi agli spostamenti di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente conun ruolo di vigilanza e controllo, tipico della agevolazione di un sodaliziocriminoso; in particolare in data 11 dicembre 2021 egli era stato presentepresso il deposito di Villaricca, ove era nascosto un carico pari a 19,345 kg disostanza stupefacente del tipo hashish, due ore prima che tale carico fossetrasferito nel garage dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e subito dopo si era recatonell’autosalone ed aveva interloquito con il padre [OSCURATO:PERSONA]; in data 23 febbraio2022, era stato visto nei pressi di un’abitazione sita in via [OSCURATO:PERSONA] nelmomento in cui erano in corso le operazioni di perquisizione, conclusesi con ilsequestro di 82,4 kg. di hashish;- l’assidua e ingiustificata presenza presso l’autosalone del padre in assenzadi documentazione comprovante un rapporto di lavoro e i frequenti contatti conaltri sodali, fra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-i messaggi tra Pisco e tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, reclamando il pagamento di uncredito da lui vantato nei confronti del sodalizio, si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] comeemissario, appunto, di altri soggetti;-le conversazioni intercettate con tale [OSCURATO:PERSONA], il quale, reclamando ilpagamento di un credito pari a 13.000 euro, chiedeva di relazionarsi con il capoAniello e invocava rispetto per i detenuti;-l’episodio del 29 settembre 2021, quando il ricorrente, intuendo cheall’interno di un modem potesse essere stato inserito un dispositivo diintercettazione, aveva interrotto le operazioni del gestore telefonico;-la movimentazione di una rilevante somma di denaro (pari a oltre 58.000euro) nell’arco di diciotto mesi su una carta Postepay con versamenti di importirilevanti pari anche a 7000 euro.Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto provato ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], oltre che nei reati scopo, nell’associazionededita al traffico di sostanze stupefacenti, sottolineando il suo ruolo cruciale perl’esistenza del sodalizio consistito nell’essere il referente dei fornitori cheinterloquivano con il padre per il suo tramite e nel vigilare per la buona riuscitadelle operazioni.La Corte ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di valutazionedella prova indiziaria, secondo i quali il giudice di merito non può limitarsi aduna valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una merasommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singolielementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fattirealmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenzadimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad unesame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità diciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitariarisolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogniragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistenteanche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive diqualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordinenaturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1,n. 8863 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280605 – 02 in coerenza conSez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Rv. 191230). Deve in tal senso ribadirsi che nel giudizio di legittimità, ilsindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nellarivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, inquanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice dimerito: deve, invece, tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura dellamotivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criterilegali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano statecoerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultatiprobatori (Sez. 1, n. 42993 del 25/9/2008, Rv. 241826;Sez. 2, n. 10834 del 08/06/1993, Rv. 196737 – 01).La censura del ricorrente, per come è prospettata, è inammissibile, inquanto inerisce alla valutazione dell’efficacia dimostrativa del compendioprobatorio e, in assenza di deduzione di travisamento di tale compendio, miraa sollecitare un sindacato che fuoriesce dal perimetro del giudizio di legittimità.5.2. Il terzo motivo, incentrato sulla quantificazione dell’aumento di pena atitolo di continuazione per i reati satelliti, è manifestamente infondato. E' notoche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto necessaria la specificaindicazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e hanno ritenutosussistente uno specifico onere di motivazione in merito alla misuradell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alladefinizione di quel valore». [OSCURATO:PERSONA] ha premesso che il reatocontinuato non è strutturalmente un reato unico e che l'unificazione rappresentauna determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice diun trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbedall'applicazione del cumulo materiale delle pene. Ne consegue, che dal punto divista della struttura del reato continuato, non vi è ragione di ridurre l'obbligomotivazionale al solo ambito della individuazione della pena relativa al reato piùgrave. Una volta affermata la necessità della specifica motivazione sui singoliaumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite si sono preoccupate diprecisare anche come l'onere motivazionale sia variabile e debba esseregraduato in relazione all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione: lamotivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto diproporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illecitiaccertati" (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269).Tali principi sono stati rispettati dalla Corte di appello, che ha valutato comecongruo, tenuto conto del significativo disvalore dei fatti aventi ad oggettoquantitativi importanti di sostanze stupefacenti, l’aumento di soli due mesi perciascuno dei delitti scopo operato sulla pena base per il reato associativoLa censura per cui l’aumento di pena sarebbe stato determinato in misurasuperiore per il ricorrente rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA], capodell’associazione, è manifestamente infondata, posto che la pena per ilcoimputato è stata concordata in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen..5.3. Il quarto motivo, incentrato sulla configurabilità della circostanzaaggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90 in relazione al reato di cui al capo14), è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si è limitato adinvocarne la esclusione, senza indicare ragioni di diritto o dati di fatto asostegno della richiesta.5.4. Il quinto motivo, incentrato sulla statuizione relativa alla confisca, èinammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa sede. Secondo lacostante giurisprudenza di questa Corte non sono deducibili con il ricorso percassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame,dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato ilprovvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto alquale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere statointenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (fra le tante:Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322; Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2,n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316)6. In conclusione il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePasquale [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Alla dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che iricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 ciascuno in favore dellaCassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], SimeoliGaetano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dellacassa delle ammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]