Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 35361/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 2085-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,(già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3200 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7111/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 24885/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - causa numero 14 -Belardinelli c.

Equitalia e Cassa forense Con sentenza del 15.7.15, il tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile l'opposizione a preavviso di fermo, siccome tardiva e, ed in quanto relativa a cartella presupposta notificata a mezzo posta e rimasta inopposta.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso; la Cassa è rimasta intimata.

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 115,116,416, 615 e 617 c.p.c., e 1362 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che era stata eccepita la nullità della cartella e della notifica.

Con il secondo motivo si deduce violazione dei predetti articoli, per avere il tribunale ritenuto la tardività dell'opposizione, sebbene non vi fosse prova della notifica della cartella (ma solo la produzione tardiva dell'estratto di ruolo).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 148 c.p.c., ai sensi dei n. 3 e 4 del co. 1 dell'art. 360 c.p.c., per avere il tribunale trascurato l'assenza di relata di notifica della cartella.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorso, poco comprensibile e realizzato mediante assemblaggio di atti diversi (v.

Cass. Sez.

L - , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 - 01), è inammissibile in quanto non si parametra affatto alla sentenza impugnata che ha accertato che la notifica era stata fatta per posta (come peraltro ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, che non ritiene nel caso necessaria la relata: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 - 01), che la data della notifica -risultante dall'estratto di ruolo ed allegata dal concessionario- non era stata contestata nei termini di rito dalla contribuente (che nulla aveva eccepito all'udienza né nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale), e che la cartella non era stata opposta tempestivamente, con conseguente inammissibilità di ogni questione.

A fronte di tale precise affermazioni del tribunale, infatti, il ricorrente insiste nell'affermazione - contraddittoria- della mancanza di prova della notifica e, per altro verso, della sua irregolarità, senza contrastare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

Spese secondo soccobenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificvato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte costituita, che si liquidano in euro 650 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] a. [OSCURATO:PERSONA] Maria acoia 11 Funzionario diziario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 2085-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,(già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 3200 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7111/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 24885/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - causa numero 14 -Belardinelli c. Equitalia e Cassa forense Con sentenza del 15.7.15, il tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile l'opposizione a preavviso di fermo, siccome tardiva e, ed in quanto relativa a cartella presupposta notificata a mezzo posta e rimasta inopposta. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per tre motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso; la Cassa è rimasta intimata. Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 115,116,416, 615 e 617 c.p.c., e 1362 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che era stata eccepita la nullità della cartella e della notifica. Con il secondo motivo si deduce violazione dei predetti articoli, per avere il tribunale ritenuto la tardività dell'opposizione, sebbene non vi fosse prova della notifica della cartella (ma solo la produzione tardiva dell'estratto di ruolo). Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 148 c.p.c., ai sensi dei n. 3 e 4 del co. 1 dell'art. 360 c.p.c., per avere il tribunale trascurato l'assenza di relata di notifica della cartella. I motivi possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso, poco comprensibile e realizzato mediante assemblaggio di atti diversi (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 - 01), è inammissibile in quanto non si parametra affatto alla sentenza impugnata che ha accertato che la notifica era stata fatta per posta (come peraltro ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, che non ritiene nel caso necessaria la relata: Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 - 01), che la data della notifica -risultante dall'estratto di ruolo ed allegata dal concessionario- non era stata contestata nei termini di rito dalla contribuente (che nulla aveva eccepito all'udienza né nella memoria di costituzione alla domanda riconvenzionale), e che la cartella non era stata opposta tempestivamente, con conseguente inammissibilità di ogni questione. A fronte di tale precise affermazioni del tribunale, infatti, il ricorrente insiste nell'affermazione - contraddittoria- della mancanza di prova della notifica e, per altro verso, della sua irregolarità, senza contrastare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata. Spese secondo soccobenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificvato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte costituita, che si liquidano in euro 650 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 20 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] a. [OSCURATO:PERSONA] Maria acoia 11 Funzionario diziario
Sentenza Cassazione n. 35361/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris