CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 19276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SZONALAZKRIP1 RECUPHRO ORDINANZA C.U. ex an. 13 co. 1 quatta- DPR 115/02 sul ricorso 13526-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ROCCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 387/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 17. R.G. 13526/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio gli altri eredi, chiedendo al Tribunale di Sulmona di pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e di attribuire le quote agli eredi secondo il progetto di distribuzione predisposto in corso di causa; si costituivano tutti gli eredi, tranne [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che rimanevano contumaci. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 88/2011, dichiarava aperta la successione e disponeva la divisione giudiziale del compendio ereditario; rigettava invece la domanda di accertamento della intervenuta divisione consensuale formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle due scritture private intercorse tra le parti in quanto la seconda non era stata sottoscritta da due eredi. 2. La sentenza è stata impugnata dal solo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 15 marzo 2017, n. 387, ha respinto il gravame. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependo la tardività del ricorso perché notificato il 30 maggio 2017. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va verificata la tempestività e procedibilità del ricorso. Il ricorrente ha affermato in ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 21 marzo 2017, così che essendo il ricorso stato consegnato per essere notificato in data 17 maggio 2017, sarebbe stato rispettato il termine di proposizione che scadeva il 22 maggio 2017. Il ricorrente non ha però depositato insieme col ricorso la relazione di notificazione della sentenza impugnata (né tale deposito risulta essere stato effettuato dai controricorrenti). Essendo la pronuncia impugnata stata depositata il 15 marzo 2017, la notificazione non potrebbe essere considerata tempestiva rispetto a tale data, così che il ricorrente doveva porre questa Corte in condizione di verificare la data della notificazione della sentenza impugnata. Non avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (v., al riguardo, da ultimo Cass. 15832/2021). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] sidente (Felice