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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43405/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo è aspecifico, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la questione devoluta (l'opposizione non vincolante del P.M. alla richiesta di proscioglimento predibattimentale) era in ogni caso superata dalla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., rinviando a tal riguardo - in assenza di rilievi difensivi - alle argomentazioni del primo giudice; il secondo motivo, con argomenti in fatto e meramente oppositivi, replica questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 5-6, ove articolata e coerente giustificazione si rinviene in ordine al tema del dolo e alla infondatezza del rilievo difensivo sulla percezione distorta e non consapevole dei fatti da parte della ricorrente al momento della presentazione della denuncia); il terzo motivo articola censure in fatto e aspecifiche (la Corte di appello ha utilizzato la presenza della sorella avvocato solo per evidenziare che quest'ultima nulla aveva fatto rilevare sullo status della ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/99/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo è aspecifico, posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, la questione devoluta (l'opposizione non vincolante del P.M. alla richiesta di proscioglimento predibattimentale) era in ogni caso superata dalla mancanza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 469 cod. proc. pen., rinviando a tal riguardo - in assenza di rilievi difensivi - alle argomentazioni del primo giudice; il secondo motivo, con argomenti in fatto e meramente oppositivi, replica questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pp. 5-6, ove articolata e coerente giustificazione si rinviene in ordine al tema del dolo e alla infondatezza del rilievo difensivo sulla percezione distorta e non consapevole dei fatti da parte della ricorrente al momento della presentazione della denuncia); il terzo motivo articola censure in fatto e aspecifiche (la Corte di appello ha utilizzato la presenza della sorella avvocato solo per evidenziare che quest'ultima nulla aveva fatto rilevare sullo status della ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/99/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43405/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris