CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21777/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14840/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa d a gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Potenza n. 1748 /202 3 , depositata il 27 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prop on e ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Potenza, depositatail 27 dicembre 2023, che, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace, ha revocato il Oggetto:buoni postali - obbligo di consegna del [OSCURATO:PERSONA] decreto con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 2.000,00, a titolo di rimborso di tre buoni postali fruttiferi e la ha condannata al pagamento in favore di quest’ultima di identico importo a titolo di risarcimento dei danni per mancata consegna del [OSCURATO:PERSONA]; -la Corte di appello ha accolto il gravame della società in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata in relazione della domanda di adempimento contrattuale; - ha, tuttavia, ritenuto fondata la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligazione di consegna del [OSCURATO:PERSONA], proposta in via subordinata, condannando la società al pagamento di unimporto corrispondenti al valore dei titoli il cui rimborso era stato negato per prescrizione del relativo diritto; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ; -la ricorrente d eposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dei dd. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000 e Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 settembre 2002, degli artt. 1175, 1339, 1374e 1375 cod. civ., 115-117 t.u.b. e 21- 23 t.u.f., per aver la sentenza impugnata ritenuto che non era stato consegnato al sottoscrittore alcun foglio informativo al momento dell’investimento e che, conseguentemente, questi non era stato posto in condizione di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso; - aggiunge, in proposito, che le condizioni cui soggiacciono i buoni postali fruttiferi in oggetto erano fissate nella relativa normativa di settore, alla cui conoscenza l’investitore era tenuto , per cui il danno lamentato non poteva essere ricondotto alla mancata consegna del foglio informativo; - sottolinea l’erroneo riferimento agli obblighi informativi previsti dal testo unico bancario e dal testo unico finanza, in quanto non applicabili all’attività di raccolta del risparmio postale; - con il secondo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2598 cod. civ., per aver il Tribunale negato che fosse avvenuta la consegna del foglio informativo e omesso di considerare il decorso del termine previsto dalla legge per la conservazione dei documenti; -con l’ultimo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946cod. civ., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di consegna del foglio informativo, avuto riguardo al fatto che i danni allegati si erano verificati nel momento in cui l’operazione era stata posta in essere; -questo Collegio rileva che le question i interessat e da i motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle oggetto di altro procedimento, iscritto al n.r.g. 12321/2024, discusso all’odierna adunanza e rinviato alla pubblica udienza in ragione del valore nomofilattico di tali questioni (con ordinanza n. 18229 del 10 luglio 2025), per cui appare opportuno rinviare a nuovo ruolo il presente procedimento in attesa della decisione di quello dinanzi menzionato P.Q.M La Corte rinvia la cau