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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08429/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28838/2017 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5, int. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1935/2017, depositata il 5 maggio 2017, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; [OSCURATO:PERSONA] Rimborso udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. – con sentenza n. 1935 /2017, depositata il 5 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, recava accoglimento dell’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012; - il giudice del gravame ha ritenuto che, - nella fattispecie, qui ricorrente, della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, -il soggettivo passivo di imposta doveva individuarsi, - in difetto di riconsegna del bene locato, -nell’utilizzatore dello stesso piuttosto che nella «società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento»; e che una siffatta conclusione trovava conferma nella disposizione di cui alla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, alla cui stregua, in tema di Tasi, l’imposta doveva ritenersi dovuta dal locatario sino «alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna»;

2. –il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, assumendo il ricorrente che il decisum poggia, nella fattispecie, su di una motivazione me ramente apparente che non reca l’indicazione delle ragioni postevi a fondamento né il vaglio critico degli argomenti che erano stati addotti con gli spiegati motivi di appello; -col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., alla l. n. 212 del 2000, artt. 1, c. 2, e 3, c. 1, agli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. cod. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, cc. 672 e 707, al d.l. n.201 del 2011, art. 13, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, c. 2; - si deduce, in sintesi, che, - in ragione della diversa natura giuridica delle imposte e dei relativi presupposti, oltrechè dei principi che governano la irretroattività delle disposizioni normative, - la (sopravvenuta) disposizione speciale dettata in tema di Tasi (art. 1, c. 672, cit.) non può estendersi alla disciplina dell’IMU, - il cui presupposto impositivo si correla ad un possesso discendente da una situazione giuridica soggettiva corrispondente all’esercizio di un diritto reale, -con conseguente divieto di analogia, tra disposizioni connotate da una distinta ratio iuris, ed applicazione dell’IMU, una volta risolto il contratto di locazione finanziaria, nei confronti del proprietario (concedente del bene); -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8, c. 2, e 9, c. 1, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, c. 2, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, c. 2, e 3, agli artt. 1140 e 1142 cod. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, riproponendo, - sotto il profilo dell’insussistenza di un’ultrattività contrattuale (in tesi) rilevante ai fini impositivi, -la questione relativa alla diversità di presupposti, e di ratio legis, delle disposizioni dettate in tema di IMU e di Tasi (art.1, c. 672, cit.), ed alle diverse ricadute di una siffatta distinzione in punto di individuazione deli soggettivi passivi d’imposta, avuto riguardo al presupposto dell’IMU che è correlato alla titolarità di un diritto reale e non anche alla mera detenzione del bene; - il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8, c. 2, e 9, c. 1, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13,c. 2, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, c. 2, e 3, al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, c. 1, edalla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, così il ricorrente riproponendo, anche qui, la quaestio iuris relativa alla (corretta) identificazione del soggetto passivo d’imposta, nella disciplina dell’IMU, con riferimento alle istruzioni ministeriali formulate in connessione alla dichiarazione d’imposta (anno 2012), sull’assunto che dette istruzioni si pongono in obiettivo contratto con i dati di normazione primaria né rivestono un qualche valore vincolante in sede di applicazione e di interpretazione di dette disposizioni; -col quinto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, e del d.l. n. 201 del 2011, art. 12 ter, conv. in l. n. 214 del 2011, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che la soggettività passiva della contribuente si correlava, nella fattispecie, al suo stesso comportamento concludente, ed atteso che per il periodo di imposta in contestazione (anno 2012) era stata presentata (proprio) la dichiarazione dovuta dal soggetto passivo, dichiarazione cui aveva fatto seguito il versamento dell’IMU;

2. - in via pregiudiziale, va rilevato che non sussistono ragioni di inammissibilità del ricorso principale i cui motivi, - seppur sovrabbondanti nelle esposte denunce di violazione di legge, - chiaramente espongono le censure che la parte articola nei riguardi del fondamento decisorio della pronuncia impugnata il cui contenuto, come sopra ripercorso, si risolve in una data interpretazione delle disposizioni normative di fattispecie;

3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, come la Corte ha ripetutamente precisato, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); - nella fattispecie, il contenuto decisorio della gravata sentenza , come sopra ripercorso, non espone affatto una motivazione meramente apparente né la dedotta erronea applicazione di legge può ridondare in un vizio di nullità processuale;

4. –sono per converso, fondati, e vanno accolti, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dal cui congiunto esame, -dettato dalla ricorrenza della medesima quaestio iuris di fondo, - consegue l’assorbimento del quinto motivo; 4.1 - seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contraCass., 17 luglio 2019, n. 19166); 4.2 -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), - induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzion e che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, -al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, -nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; -si è, poi, osservato che, - rilevando la cd . ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersiun contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, -che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), - trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; -può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessiin locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.);

5. – l 'impugnata sentenza va , pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorsooriginario della contribuente; -le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28838/2017 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5, int. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1935/2017, depositata il 5 maggio 2017, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; [OSCURATO:PERSONA] Rimborso udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1935 /2017, depositata il 5 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, recava accoglimento dell’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012; - il giudice del gravame ha ritenuto che, - nella fattispecie, qui ricorrente, della risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, -il soggettivo passivo di imposta doveva individuarsi, - in difetto di riconsegna del bene locato, -nell’utilizzatore dello stesso piuttosto che nella «società di leasing che non è nel possesso del bene e che non ne ha il godimento»; e che una siffatta conclusione trovava conferma nella disposizione di cui alla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, alla cui stregua, in tema di Tasi, l’imposta doveva ritenersi dovuta dal locatario sino «alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna»; 2. –il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, assumendo il ricorrente che il decisum poggia, nella fattispecie, su di una motivazione me ramente apparente che non reca l’indicazione delle ragioni postevi a fondamento né il vaglio critico degli argomenti che erano stati addotti con gli spiegati motivi di appello; -col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., alla l. n. 212 del 2000, artt. 1, c. 2, e 3, c. 1, agli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. cod. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, cc. 672 e 707, al d.l. n.201 del 2011, art. 13, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, c. 2; - si deduce, in sintesi, che, - in ragione della diversa natura giuridica delle imposte e dei relativi presupposti, oltrechè dei principi che governano la irretroattività delle disposizioni normative, - la (sopravvenuta) disposizione speciale dettata in tema di Tasi (art. 1, c. 672, cit.) non può estendersi alla disciplina dell’IMU, - il cui presupposto impositivo si correla ad un possesso discendente da una situazione giuridica soggettiva corrispondente all’esercizio di un diritto reale, -con conseguente divieto di analogia, tra disposizioni connotate da una distinta ratio iuris, ed applicazione dell’IMU, una volta risolto il contratto di locazione finanziaria, nei confronti del proprietario (concedente del bene); -col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8, c. 2, e 9, c. 1, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, c. 2, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, c. 2, e 3, agli artt. 1140 e 1142 cod. civ., alla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, riproponendo, - sotto il profilo dell’insussistenza di un’ultrattività contrattuale (in tesi) rilevante ai fini impositivi, -la questione relativa alla diversità di presupposti, e di ratio legis, delle disposizioni dettate in tema di IMU e di Tasi (art.1, c. 672, cit.), ed alle diverse ricadute di una siffatta distinzione in punto di individuazione deli soggettivi passivi d’imposta, avuto riguardo al presupposto dell’IMU che è correlato alla titolarità di un diritto reale e non anche alla mera detenzione del bene; - il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8, c. 2, e 9, c. 1, al d.l. n. 201 del 2011, art. 13,c. 2, conv. in l. n. 214 del 2011, al d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, c. 2, e 3, al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, c. 1, edalla l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 672, così il ricorrente riproponendo, anche qui, la quaestio iuris relativa alla (corretta) identificazione del soggetto passivo d’imposta, nella disciplina dell’IMU, con riferimento alle istruzioni ministeriali formulate in connessione alla dichiarazione d’imposta (anno 2012), sull’assunto che dette istruzioni si pongono in obiettivo contratto con i dati di normazione primaria né rivestono un qualche valore vincolante in sede di applicazione e di interpretazione di dette disposizioni; -col quinto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1, e del d.l. n. 201 del 2011, art. 12 ter, conv. in l. n. 214 del 2011, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che la soggettività passiva della contribuente si correlava, nella fattispecie, al suo stesso comportamento concludente, ed atteso che per il periodo di imposta in contestazione (anno 2012) era stata presentata (proprio) la dichiarazione dovuta dal soggetto passivo, dichiarazione cui aveva fatto seguito il versamento dell’IMU; 2. - in via pregiudiziale, va rilevato che non sussistono ragioni di inammissibilità del ricorso principale i cui motivi, - seppur sovrabbondanti nelle esposte denunce di violazione di legge, - chiaramente espongono le censure che la parte articola nei riguardi del fondamento decisorio della pronuncia impugnata il cui contenuto, come sopra ripercorso, si risolve in una data interpretazione delle disposizioni normative di fattispecie; 3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto, come la Corte ha ripetutamente precisato, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); - nella fattispecie, il contenuto decisorio della gravata sentenza , come sopra ripercorso, non espone affatto una motivazione meramente apparente né la dedotta erronea applicazione di legge può ridondare in un vizio di nullità processuale; 4. –sono per converso, fondati, e vanno accolti, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dal cui congiunto esame, -dettato dalla ricorrenza della medesima quaestio iuris di fondo, - consegue l’assorbimento del quinto motivo; 4.1 - seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, c. 1), cui il Collegio intende dare continuità, alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 27 aprile 2022, n. 13120; Cass., 30 giugno 2021, n. 18393; Cass., 16 giugno 2021, n. 16999; Cass., 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contraCass., 17 luglio 2019, n. 19166); 4.2 -la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui all’art. 9, c. 1, cit., - di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria, quale costituito dal possesso degli immobili (d.lgs. n. 23 del 2011, art. 8, c. 2; v., in identici sostanziali termini, il d.lgs. n. 504, cit., art. 1, c. 2), - induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore, in quanto tale, - detenzion e che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire che, ciò non di meno, forma oggetto di contratto e di imposizione, -al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, -nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, - sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo; -si è, poi, osservato che, - rilevando la cd . ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, - la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (art. 1, c. 672, cit.), cui non può riconoscersiun contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, -che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 703), - trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU; -può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (l. n. 160 del 2019, art. 1, cc. 738 ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), - il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (art. 1, c. 740, cit.), - è il locatario di immobili «anche da costruire o in corso di costruzione concessiin locazione finanziaria, … a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» (art. 1, c. 743, cit.); 5. – l 'impugnata sentenza va , pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorsooriginario della contribuente; -le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel
Sentenza Cassazione n. 08429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris