CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2018
Cassazione n. 37653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e CAÀ34. () ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12108/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLA a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica elettivamente domiciliato in ROMA alla via GRAMSCI n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato„e difeso,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DEN1ONTIS SALVATORE - ricorrente — contro 55L, (A,t9-n <thmta‘t-t.51" [OSCURATO:SOCIETA].—, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatodin ROMA al viale G. MAZZINI n. 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la-rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente — avverso SENTENZA della CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. di SASSARI n. 579/2018 depositata il 21/12/2018. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 07/10/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La COS società agricola a r.l. acquistò a un'asta immobiliare del Tribunale di Sassari un esteso compendio immobiliare, per il complessivo prezzo di trecentottaduemila euro (€: 382.000,00), versando regolarmente sia la cauzione sia il prezzo di aggiudicazione. Il giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Sassari, successivamente, revocava d'ufficio l'aggiudicazione La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, quindi, opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione. L'opposizione agli atti esecutivi era rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva, inoltre, dinanzi allo stesso Tribunale di Sassari, una domanda di risarcimento dei danni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditore pignorante. Il Tribunale rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava in appello la sentenza del Tribunale di Sassari. La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l'impugnazione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, recante n. 579 del 21/12/2018 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente muove censure di violazione degli artt. 2043, 1226, 1227 cod. civ. e dell'art. 96, 2° R.g. n. 12108/2019 Ad.07/10/2022 CC; estensore: C. Valle comma, cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 cod. proc. civ. e si incentra sull'avere la Corte d'Appello affemato, senza per ciò negare che vi fosse stato un pignoramento errato, che mancava la prova del danno nel suo ammontare e che ciò precludeva che si potesse procedere alla liquidazione in via equitativa e che il danno per responsabilità processuale aggravata non poteva essere riconosciuto in quanto detto danno si era verificato in altro e diverso procedimento civile (quello di opposizione agli atti esec:utivi). Con il secondo mezzo sono proposte censure per violazione degli artt. 1282 e 1277 cod. civ. in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3 cod. proc. civ. e segnatamente per l'incasso, da parte del [OSCURATO:SOCIETA], della somma versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la restituzione della stessa, dopo circa sette mesi e senza corresponsione di interessi, con conseguente verificarsi del cd. danno da ritardo. Entrambi i motivi, inoltre, pur essendo mossi secondo il parametro della violazione e (o) falsa applicazione delle norme di diritto, in materia di illecito extracontrattuale e di interessi legali, muovono censure di omessa pronuncia e comunque tendono a prospettare una diversa lettura dei fatti di causa, rispetto a quella condotta dai giudici del merito. Il primo mezzo è inammissibile per violazione dell'art. 366, 10 comma, n. 6 cod. proc. civ., in quanto non sono adeguatamente riportati i punti salenti degli atti processuali, specie della fase d'appello, dai quali desumere come fosse stata articolata l'impugnazione di merito. È, peraltro, pacifico c:he la revoca dell'aggiudicazione sia stata effettuata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, che aveva riscontrato delle inesattezze negli atti di pignoramento. Da ciò tuttavia, i giudici di merito non hanno ravvisato il verificarsi di un danno, in quanto, come chiarito dalla Corte territoriale, la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha allegato quali diverse occasioni di investimento avesse perso nel doversi accollare le spese di R.g. n. 12108/2019 Ad.07/10/2022 CC; estensore: C. Valle partecipazione all'asta e nel relativo periodo di indisponibilità della somma versata a titolo di cauzione e di saldo prezzo. La prospettazione della violazione, da parte dei giudici del merito, del paradigma dell'illecito aquiliano è, in concreto, del tutto mancante, né risultano, come già detto, adeguatamente riportati i passi salienti degli atti processuali di merito in punto di allegazione e dimostrazione del nesso eziologico tra condotta (colposa o dolosa) della banca e il verificarsi dell'evento di danno. Questa Corte ha da tempo affermato, nel contiguo ambito della responsabilità del creditore per avere eseguito un pignoramento a tutela di un diritto inesistente, che (Cass. n. 02166 del 30/07/1963 Rv. 263305 - 01, e in precedenza Cass. n. 01687 del 04/07/1962 Rv. 252675 - 01) «l'accertamento della ingiustizia di un pignoramento, per inesistenza del diritto rispetto al quale siasi proceduto ad esecuzione, e della conseguente illegittimità ed ingiustificata indisponibilità giuridica imposta al bene pignorato, non importa la condanna de iure del creditore al risarcimento del danno, essendo invece necessaria la dimostrazione della colpa del creditore procedente, oltre che del rapporto causale tra il comportamento colposo ed il danno, accettato nella sua esistenza e nel suo ammontare. ». Nell'ambito delle censure mosse cori il primo motivo, risulta del tutto deficitaria anche l'allegazione del danno da responsabilità processuale aggravata, posto che esso si sarebbe comunque verificato in altro procedimento civile, quello di opposizione agli atti esecutivi, che al momento della decisione della causa da parte della Corte di Appello non si era ancora concluso ma aveva già visto la soccombenza, nell'unico grado di merito, della Cos agricola S.r.l., e da riscontro effettuato presso l'archivio Italgiureweb della Corte di Cassazione risulta che con ordinanza n. 30102 del 19/11/2019 è stato dichiarato inammissibile, per difetto di specificità e per infondatezza R.g. n. 12108/2019 Ad.07/10/2022 CC; estensore: C. Valle nel merito, anche il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva disatteso l'opposizione formale, proposta dalla stessa Cos agricola S.r.l. e ciò era stato, peraltro, rappresentato dalla controricorrente nella memoria depositata ritualmente per l'adunanza camerale V,e'inammissibilitk e _r-e-Frturn te(2- delle censure relative alla verificazione di un danno risarcibileva4orbgr‘-le censure relative al mancato esercizio da parte dei giudici di merito del potere di valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., richiamato dall'art. 2056 cod. civ. Deve, peraltro, sul punto, confermarsi l'orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 10607 del 30/04/2010 Rv. 612765 - 01) l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. Il primo motivo di ricorso è, giusta quanto esposto, inammissibile. Il secondo mezzo concerne la spettanza e la decorrenza degli interessi sulla somma versata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a titolo di saldo prezzo al [OSCURATO:SOCIETA], e restituita dopo alcuni (sette) mesi. La censura è infondata, in quanto essa è mossa sotto le forme della violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto; ma la società ricorrente si limita a contestare un accertamento di fatto, in R.g. n. 12108/2019 Ad.07/10/2022 CC; estensore: C. Valle quanto la Corte di Appello, nella penultima pagina, afferma che la somma corrisposta dalla Cos AgricolaS.r.l. era stata restituita subito /V G‹ dopo la revoca dell'aggiudicazione. gmotivo nonucontesta ertanto, alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigl