CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le richieste del difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo, in via principale, l’annullamento senza rinvio perché il fattonon sussiste o non costituisce reato e, in subordine, l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte di appello di Bari haconfermato la sentenza del 23 settembre 2024 con la quale il Tribunale di Traniaveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale, di cui all’art. 216, comma primo, nn. 1 e 2, richiamatodall’art. 223 legge fall., in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di CorfuCarmen Maria C., dichiarato il 15 giugno 2016.All’imputato è stato contestato di avere, quale socio accomandatario eamministratore della società fino all’8 aprile 2015, distratto, in data 11 gennaio2012, la quasi totalità dei beni immobili della società mediante scissione eassegnazione degli stessi alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., senzaalcun corrispettivo per la società poi fallita e senza che la beneficiaria provvedesseal pagamento dei debiti accollati; gli è stato altresì contestato di avere tenuto ilibri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari.Il Tribunale, ritenuta contestata in fatto la pluralità di fatti di bancarottarilevante ai sensi dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche equivalenti, ha condannato l’imputato alla penadi quattro anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.2. La Corte territoriale ha condiviso la ricostruzione del primo giudice.Ha rilevato che la scissione aveva trasferito alla società di nuova costituzione,partecipata dai medesimi soci, la quasi totalità del patrimonio immobiliare dellasocietà scissa: il valore contabile dell’attivo assegnato alla beneficiaria era pari aeuro 1.384.376,74, a fronte di passività formalmente trasferite per euro1.204.376,74, rimaste tuttavia insolute. La società scissa aveva conservato il ramocommerciale e la relativa esposizione debitoria. Il passivo accertato in sedefallimentare ammontava a euro 2.537.165,84, mentre l’attivo realizzato era paria euro 7.700,00.La Corte di appello ha inoltre valorizzato, quali elementi confermativi dellafinalità perseguita con la scissione, le successive cessioni delle quote della societàbeneficiaria ai figli dell’imputato, l’assegnazione ad alcune figlie di immobili giàconfluiti nella nuova società e il mutamento della compagine sociale. Ha reputatonon decisivi la formale regolarità dell’operazione e il mancato eserciziodell’opposizione da parte dei creditori, elementi che non dimostravano nél’inesistenza di debiti né l’assenza di pregiudizio per le ragioni creditorie.Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha rilevato che lacuratela aveva acquisito soltanto il libro giornale e i registri IVA relativi al 2015,mentre non erano stati rinvenuti il libro degli inventari e la documentazionecontabile delle annualità precedenti. Ha altresì richiamato la manomissione delleschede madri degli hard disk rinvenuti presso le sedi della società, l’omessapresentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2014 e 2015, l’irreperibilitàdell’imputato e della nuova amministratrice, l’entità del passivo e la precedentedistrazione patrimoniale. Pur qualificando l’omessa o parziale tenuta delle scritturenella prima fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., la Corte haritenuto che tali elementi dimostrassero il dolo specifico richiesto.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., lamancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, concludendo per l’annullamento, con osenza rinvio, della sentenza impugnata.Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare nellaloro interezza le emergenze favorevoli alla difesa e, in particolare, il certificato dimancata opposizione dei creditori al progetto di scissione, la deposizione del notaioGiuseppe Catapano, quella della commercialista [OSCURATO:PERSONA] e la consulenzatecnica a firma di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che la scissione era stata regolarmenteeseguita; che, nel biennio 2010-2011, la società era in bonis; che il fallimento eraintervenuto soltanto nel 2016; che non era stata dimostrata, al momentodell’operazione, una situazione di dissesto o un concreto pregiudizio per i creditori.Con riguardo alla bancarotta documentale, il ricorrente assume che lamancata consegna del libro degli inventari non sarebbe sufficiente a integrare ilreato, poiché il libro giornale e il libro mastro avrebbero consentito la ricostruzionedelle vicende gestionali. Richiama, a sostegno, la giurisprudenza formatasi sull’art.10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui il reato di occultamento o distruzionedi documenti contabili sarebbe escluso quando il risultato economico delleoperazioni possa essere ricostruito in base ad altra documentazione conservatadall’imprenditore, senza necessità di reperire aliunde gli elementi mancanti.Contesta, infine, la prova del dolo specifico.4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto delricorso. Ha osservato che la deduzione formulata ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen. non riguarda una prova non assunta, ma elementi giàacquisiti, e che le ulteriori censure sollecitano una non consentita rivalutazione delcompendio probatorio, a fronte di una doppia conforme adeguatamente motivata.Con memoria, il difensore dell’imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], hainsistito per l’accoglimento del ricorso, contestando che la doppia conformeprecluda il sindacato sui vizi di motivazione denunciati e ribadendo la rilevanza delcertificato di mancata opposizione, della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e dellaconsulenza di [OSCURATO:PERSONA], della situazione in bonis all’epoca della scissione edella distanza temporale dal fallimento degli atti ritenuti pregiudizievoli per icreditori. Quanto alla bancarotta documentale, ha sostenuto che ladocumentazione disponibile consentisse la ricostruzione delle vicende gestionali eche difettasse la prova del dolo specifico. Ha chiesto, in via principale,l’annullamento senza rinvio e, in subordine, l’annullamento con rinvio.Il giudizio si è svolto con trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.In presenza di una doppia pronuncia conforme di condanna, le motivazionidelle sentenze di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente, sempreche il giudice di appello abbia esaminato le censure devolute e spiegato le ragionidella loro infondatezza (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3,n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). Il controllo di legittimità nonconsente, pertanto, una nuova lettura delle prove, ma soltanto la verifica dellacompletezza e della tenuta logica della motivazione secondo il paradigma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2. È anzitutto infondata la deduzione formulata ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. d), cod. proc. pen. Il vizio di mancata assunzione di una prova decisivariguarda la mancata ammissione o assunzione di una prova contraria, richiesta aisensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che risulti idonea, ove acquisita, adeterminare una diversa decisione. Esso non ricorre quando la censura investal’omessa o non condivisa valutazione di un documento già acquisito, deducibile,ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Nel caso in esame, il certificato di mancata opposizione al progetto di scissioneera stato acquisito ed è stato espressamente valutato dai giudici di merito. IlTribunale ha spiegato che esso documentava soltanto il mancato esercizio dellospecifico rimedio civilistico, senza esprimere alcun giudizio tecnico sull’idoneitàdell’operazione a pregiudicare i creditori; la Corte di appello ha condiviso talevalutazione.La censura attiene, dunque, alla valutazione della prova e va scrutinata neilimiti di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.3. La motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale è immune dai vizidedotti.La scissione societaria non costituisce, di per sé, un fatto distrattivo, poiché sitratta di un’operazione straordinaria disciplinata dall’ordinamento e assistita daspecifici strumenti di tutela dei creditori. Può tuttavia integrare bancarottafraudolenta per distrazione quando, alla luce della situazione debitoria della societàscissa e degli effetti economici concretamente prodotti, si riveli volutamentedepauperativa e pregiudizievole per le ragioni creditorie nella prospettivaconcorsuale (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078-01; Sez. 5, n. 27930del 01/07/2020, Rv. 279636-02; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818-01).Le tutele civilistiche non escludono il pericolo per i creditori, costretti aricercare i beni presso un diverso soggetto giuridico e a concorrere con i creditoridi quest’ultimo; né la responsabilità solidale, nei limiti del valore effettivo delpatrimonio netto assegnato o rimasto, prevista dagli artt. 2506-bis, comma terzo,e 2506-quater, comma terzo, cod. civ. neutralizza l’effetto della sottrazione deibeni alla diretta garanzia della società poi fallita. Occorre, invece, verificare inconcreto la situazione economica e debitoria della società scissa al momentodell’operazione, la consistenza patrimoniale della beneficiaria, l’entità dei beni edei debiti trasferiti, l’esistenza di un effettivo riequilibrio patrimoniale, ladestinazione finale dei beni e gli ulteriori indici rivelatori della funzione perseguita,valutati anche alla luce delle operazioni successive.I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Hannoaccertato che la scissione aveva trasferito a una società contestualmente costituitae partecipata dai medesimi soci la quasi totalità del patrimonio immobiliare dellasocietà poi fallita, senza alcun corrispettivo reale, che alla società scissa eranorimasti il ramo commerciale e la relativa esposizione debitoria, che la beneficiarianon aveva pagato i debiti accollati e, infine, che l’operazione era stata seguita dallacessione delle quote della beneficiaria ai figli dell’imputato e dall’assegnazione adalcune figlie di immobili già confluiti nella nuova società. Tali successive operazionisono state ragionevolmente considerate, non come autonome condotte distrattive,ma come elementi confermativi del significato dell’operazione originaria.La prospettata floridità della società negli anni 2010-2011 e il mancatoesercizio dell’opposizione non assumono la valenza decisiva loro attribuita dalricorrente. Il Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte territoriale, haspiegato che il volume d’affari e gli utili rappresentati dalla difesa non esaurivanol’esame della situazione patrimoniale e debitoria e che la consulenza di parte sifondava, per gli esercizi più prossimi alla scissione, su documentazione incompletao non verificabile. Entrambi i dati sono stati esaminati e ritenuti, dunque, conmotivazione congrua, non decisivi.Né rileva che il fallimento sia intervenuto a distanza di alcuni anni. Ai fini dellabancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesto un nesso causale tra ladistrazione e il successivo fallimento: una volta intervenuta la dichiarazione difallimento, le condotte distrattive assumono rilievo anche se compiute quandol’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01, in motivazione).Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede il dolo generico: non sono necessarila volontà di cagionare il fallimento, la consapevolezza dello stato d’insolvenza olo scopo specifico di danneggiare i creditori. Occorrono, invece, la consapevolezzae la volontà di destinare i beni a scopi estranei all’impresa, con la rappresentazionedel pericolo concreto che la condotta determina per la garanzia patrimoniale deicreditori (ancora Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01).Tale accertamento può fondarsi sugli indici di fraudolenza desumibili dallacondizione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, dalle cointeressenzedell’amministratore, dall’assenza di una ragione economica dell’atto e dallasproporzione tra l’utilità conseguita dalla società e i beni fuoriusciti dal patrimonio(Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763-01).Nel caso in esame, il dolo è stato desunto dal trasferimento della quasi totalitàdegli immobili senza effettivo riequilibrio patrimoniale, dalla permanenzadell’esposizione debitoria in capo alla società operativa, dal mancato pagamentodei debiti accollati alla beneficiaria, dalla coincidenza originaria delle compaginisociali e dalle successive operazioni di trasferimento dei beni in favore dei familiaridell’imputato, volte a sottrarre definitivamente gli stessi alla garanzia per il cetocreditorio. Si tratta di una valutazione congrua, che il ricorso contrasta proponendouna diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.4. Sono infondate anche le censure relative alla bancarotta fraudolentadocumentale.L’omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili rientra nella primafattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specificodi procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione delpatrimonio o del movimento degli affari integra invece la seconda fattispecie,caratterizzata dal dolo generico (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022,dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep.2020, Morace, Rv. 279179-01).La Corte di appello ha correttamente ricondotto la condotta accertataall’omessa o parziale tenuta e, superando sul punto l’impostazione del Tribunale,ha verificato il dolo specifico. Quest’ultimo non è stato tratto dalla sola mancanzadel libro degli inventari, ma dalla complessiva vicenda: l’assenza delle scrittureper le annualità anteriori al 2015; il rinvenimento, per il 2015, del solo librogiornale e dei registri IVA; l’illeggibilità dei supporti informatici a seguito dellamanomissione delle schede madri; l’omessa presentazione delle dichiarazionifiscali del 2014 e del 2015; l’irreperibilità dell’imputato e della nuovaamministratrice; il rilevante passivo e la detta distrazione dei beni immobili.La motivazione è conforme al principio secondo cui lo scopo di pregiudicare icreditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dagli elementi che ne connotano lavalenza fraudolenta (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01). Adesempio, anche l’irreperibilità dell’amministratore può concorrere alla prova, seaccompagnata da ulteriori indici quali il passivo rilevante e la distrazione dei beniaziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983-01). Inoltre, ilmero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna dellescritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta dioccultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passivitàelevate, […] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).È meramente oppositiva la deduzione secondo cui il libro giornale e il libromastro avrebbero comunque consentito la ricostruzione dei movimenti contabili. Igiudici di merito hanno accertato che il libro giornale era disponibile soltanto peril 2015, che la curatrice non aveva riferito il rinvenimento del libro mastro e chemancavano le scritture delle annualità precedenti, il libro degli inventari e supportiinformatici consultabili. La scelta del regime di contabilità ordinaria non dimostra,di per sé, la trasparenza della gestione e non elide gli obblighi di tenuta postidall’art. 2214 cod. civ.Il parallelismo proposto dalla difesa con l’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 noncoglie nel segno. Tale disposizione, posta a tutela del corretto esercizio dellafunzione di accertamento fiscale, incrimina l’occultamento o la distruzione, sorrettidal fine di evasione, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoriala conservazione, quando la condotta non consenta la ricostruzione dei redditi odel volume d’affari. La fattispecie documentale «specifica» prevista dall’art. 216,comma primo, n. 2, legge fall., nella quale la Corte territoriale ha sussuntol’omessa o parziale tenuta delle scritture, tutela invece l’interesse dei creditori allaconoscibilità delle vicende patrimoniali dell’impresa ed è integrata dalla condottaomissiva sorretta dallo specifico fine di procurare un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori, senza richiedere, quale autonomo evento tipico,l’impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. La possibilitàdi ricavare alcuni dati dalla documentazione residua può rilevare nella valutazionedella concreta portata dell’omissione e del dolo specifico, ma non determina, diper sé, l’insussistenza del reato. Le due fattispecie presentano, del resto, unadiversa struttura e sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione delladiversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specificoe dell’effetto lesivo delle condotte (Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Palagano,Rv. 286557-01; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811-01; Sez. 5,n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839-01).Peraltro, anche a voler applicare il criterio invocato dalla difesa, difetta il suopresupposto fattuale. La giurisprudenza relativa all’art. 10 citato esclude il reatosoltanto quando il risultato economico possa essere ricostruito sulla base di altradocumentazione conservata dall’imprenditore, senza necessità di reperire aliundegli elementi mancanti (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01;Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365-01; Sez. 3, n. 39711 del04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619-01). Nel caso in esame, come già osservato erilevato dai giudici di merito, era disponibile il solo libro giornale del 2015, il libromastro non era stato rinvenuto e mancavano il libro degli inventari, le scritturedelle annualità precedenti e supporti informatici consultabili. La documentazioneresidua non consentiva, dunque, secondo la congrua motivazione dei giudici dimerito, una ricostruzione completa e attendibile del patrimonio e del movimentodegli affari.5. Le deduzioni svolte nella memoria difensiva, incentrate sugli stessi elementie sulla medesima ricostruzione alternativa già prospettati con il ricorso, nonintroducono profili idonei a modificare le conclusioni raggiunte.6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 3 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]