Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23205/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/11/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L lette_pere irgnclusioni del PG 1 , 1* \19-1 9%, iNulhen" T Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione, in specie la detenzione domiciliare per ragioni di salute, proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto che il provvedimento di diniego della misura sia atto provvisorio non impugnabile.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di violazione di legge.

Il diniego della misura alternativa disposto dal Magistrato di sorveglianza non è atto provvisorio.

Siccome si tratta di rigetto della richiesta, non ha all'evidenza anticipato alcun effetto del futuro provvedimento di competenza del Tribunale, e pertanto deve poter essere impugnato autonomamente, con le forme dell'opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. perché adottato de plano e perché l'art. 70 ord. pen. limita il reclamo dinnanzi al Tribunale ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. L'esercizio ad opera del magistrato di sorveglianza del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile perché appunto provvisorio, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa.

Il principio appena affermato è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità.

Si è così detto che "in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)" - Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Rv. 273145 -.

Ancora prima si è affermato che "in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale" - Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Rv. 236879 -.

3. L'inoppugnabilità del provvedimento rende ovviamente inammissibile la pretesa di attivazione del procedimento di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché è immune da qualsivoglia censura il provvedimento ora impugnato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 maggio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L lette_pere irgnclusioni del PG 1 , 1* \19-1 9%, iNulhen" T Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Siracusa ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso il rigetto della richiesta di concessione di misura alternativa alla detenzione, in specie la detenzione domiciliare per ragioni di salute, proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto che il provvedimento di diniego della misura sia atto provvisorio non impugnabile. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di violazione di legge. Il diniego della misura alternativa disposto dal Magistrato di sorveglianza non è atto provvisorio. Siccome si tratta di rigetto della richiesta, non ha all'evidenza anticipato alcun effetto del futuro provvedimento di competenza del Tribunale, e pertanto deve poter essere impugnato autonomamente, con le forme dell'opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. perché adottato de plano e perché l'art. 70 ord. pen. limita il reclamo dinnanzi al Tribunale ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'esercizio ad opera del magistrato di sorveglianza del potere di provvedere in via provvisoria, sia che si concluda con il rigetto che con l'accoglimento della richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento, comunque, non impugnabile perché appunto provvisorio, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa. Il principio appena affermato è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità. Si è così detto che "in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse comunque trasmettere gli atti al Tribunale, essendo la domanda diretta ad ottenere unicamente l'applicazione provvisoria della misura alternativa)" - Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Rv. 273145 -. Ancora prima si è affermato che "in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della sospensione dell'esecuzione della pena per infermità fisica, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale" - Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261889; v., anche, Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Rv. 236879 -. 3. L'inoppugnabilità del provvedimento rende ovviamente inammissibile la pretesa di attivazione del procedimento di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sicché è immune da qualsivoglia censura il provvedimento ora impugnato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 maggio 2022 I
Decreto Cassazione n. 23205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris