CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ippolito; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il reato di cui all’art. 640, comma primo e secondo, n. 2-bis cod. pen. è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale vengono riportati fra gli elementi vagliati dalla Corte di appello circa il diniego di dette circostanze, la presenza di venticinque precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente deducendone la manifesta illogicità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione logica ed argomentata, con la quale il ricorrente non si confronta, essendosi la difesa limitata a proporre una soluzione più adeguata al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il